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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28740/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma delle sentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 14.05.2024 e 22.05.2024, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 e, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui alle citate decisioni, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 4.600,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando , con un primo motivo, l'omessa motivazione nella parte in cui ha escluso che il quantitativo di hashish potesse essere destinato ad esclusivo uso personale, e con un secondo motivo in relazione all'entità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3.

I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

4. Quanto al primo motivo, la Corte ha fornito un'adeguata e logica motivazione (foglio 2 e 4) ritenendo non attendibile la versione della difesa secondo cui l'hashish era destinato ad esclusivo uso personale dell'imputato, dando conto degli elementi di prova si senso contrario.

In particolare, ha condiviso la ricostruzione operata dal giudice di primo grado per cui la quantità dell'hashish (da cui erano ricavabili 208 dosi), la suddivisione in frammenti della sostanza, il fatto che fosse detenuta a vista insieme al resto degli stupefacenti, sul tavolo attorno al quale faceva accomodare i clienti fossero tutti elementi che depongono inequivocabilmente per la destinazione a terzi della sostanza detenuta.

5. Quanto al secondo motivo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); tuttavia, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto, in presenza di reati omogenei, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base.

6. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

7. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo t P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 giugno 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma delle sentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 14.05.2024 e 22.05.2024, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 e, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui alle citate decisioni, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 4.600,00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando , con un primo motivo, l'omessa motivazione nella parte in cui ha escluso che il quantitativo di hashish potesse essere destinato ad esclusivo uso personale, e con un secondo motivo in relazione all'entità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3. I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4. Quanto al primo motivo, la Corte ha fornito un'adeguata e logica motivazione (foglio 2 e 4) ritenendo non attendibile la versione della difesa secondo cui l'hashish era destinato ad esclusivo uso personale dell'imputato, dando conto degli elementi di prova si senso contrario. In particolare, ha condiviso la ricostruzione operata dal giudice di primo grado per cui la quantità dell'hashish (da cui erano ricavabili 208 dosi), la suddivisione in frammenti della sostanza, il fatto che fosse detenuta a vista insieme al resto degli stupefacenti, sul tavolo attorno al quale faceva accomodare i clienti fossero tutti elementi che depongono inequivocabilmente per la destinazione a terzi della sostanza detenuta. 5. Quanto al secondo motivo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); tuttavia, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto, in presenza di reati omogenei, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base. 6. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. 7. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025
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