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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38970/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, in data 13 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis e 635, secondo comma, numero 1), cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., risulta generico e anche manifestamente infondato (si vedano pagg. 5 e 6, ove la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di insufficienza della vigilanza saltuaria nonché di irrilevanza della natura pubblica o privata del luogo, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante, sottolineando come l'imputato avesse modificato la serratura del cancello principale di accesso della villa, posto innanzi alla pubblica via; nel capo b) si fa riferimento alla "serratura d'ingresso della villa" e non specificamente alla porta d'ingresso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, in data 13 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis e 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., risulta generico e anche manifestamente infondato (si vedano pagg. 5 e 6, ove la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di insufficienza della vigilanza saltuaria nonché di irrilevanza della natura pubblica o privata del luogo, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante, sottolineando come l'imputato avesse modificato la serratura del cancello principale di accesso della villa, posto innanzi alla pubblica via; nel capo b) si fa riferimento alla "serratura d'ingresso della villa" e non specificamente alla porta d'ingresso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 38970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris