CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 gennaio 2019
Cassazione n. 30277/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8468-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7144/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/01/2019 R.G.N. 3771/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8468/2019 Cron. Rep. Ud.23/10/2024 CC - che, con sentenza del 4 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Benevento e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, medico convenzionato di medicina generale operante in forma associata nell’ambito dell’istituto della “medicina di gruppo”, a percepire per l’intero e non in quota parte, come disposto dalla ASL, l’indennità di collaboratore di studio, in relazione all’assunzione con contratto part time di un’impiegata d’ordine inquadrata nel livello 4S del CCNL dipendenti degli studi professionali destinata ad operare in favore di tutti i medici titolari dello studio costituenti una medicina di gruppo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto a fronte della chiarezza della formulazione letterale delle clausole contrattuali succedutesi nel tempo a regolamentare l’istituto, l’indennità per il collaboratore di studio debba essere attribuita per intero a ciascun medico operante in forma associata e/o costituente una medicina di gruppo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Benevento, affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, il Luciani; CONSIDERATO - che la ASL ricorrente, in apertura del ricorso, riassume la propria impugnazione denunciando, cumulativamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, d.P.R. n. 484/1996, dell’art. 45 d.P.R. 270/2000, dell’art. 45 punti 2 e 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Medicina Generale per la Regione Campania pubblicato sul BURC n. 32 del 27.7.2003, nonché dell’art. 59, n. 14, CCNL 2004/2005 e del successivo CCNL 2008/2009 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronunzia in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in ordine alla “prescrizione di quanto richiesto dal ricorrente in primo grado ai sensi dell’art. 2955, punto 2 o dell’art. 2957 del Codice Civile” che “nella fattispecie si eccepisce e ribadisce”; - che i primi due profili del motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, riguardando entrambi l’interpretazione della disciplina contrattuale intervenuta nel tempo a regolare l’’indennità di collaboratore di studio, possono essere qui trattati congiuntamente, come del resto è la stessa ASL ricorrente a fare, omettendo di porre i motivi sotto una distinta rubrica e dedicarvi una trattazione separata, si rivelano inammissibili, dal momento che, a fronte della lapidaria ma motivata conclusione della Corteterritoriale, per cui la chiarezza e la continuità delle clausole contrattuali erano tali da indurre a ritenere che l’indennità di collaboratore di studio doveva essere attribuita per intero a ciascun medico anche se operante in forma associata, la ASL ricorrente nulla argomenta in ordine alla denunciata violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. né svolge alcuna precisa critica con riguardo alla ritenuta erronea interpretazione delle invocate norme della contrattazione collettiva nazionale sul punto, limitandosi a sostenere apoditticamente e senza alcun riferimento testuale che, in ipotesi di esercizio dell’attività professionale medica in forma associata il singolo medico avrebbe avuto diritto all’erogazione dell’indennità pro quota, omettendo anche di indicare il criterio della ripartizione; - che parimenti risulta inammissibile il terzo dei profili di impugnazione denunciati dalla ASL ricorrente, atteso che, anche a non voler considerare che nel corpo dell’esposizione del ricorso nulla, se non la mera enunciazione del vizio, è argomentato a riguardo, la ASL ricorrente non dà conto di aver tempestivamente sollevato l’eccezione di prescrizione cui fa qui riferimento in relazione a due distinti parametri normativi, di cui lamenta la mancata decisione da parte della Corte territoriale ; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. C