Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:640
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]84/04
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica portoghese
«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 4253/88 e art. 10 CE — Fondi strutturali — Coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali e quelli della BEI — Riduzione sistematica degli importi versati a titolo di aiuti del FEAOG, sezione “orientamento” — Diritti riscossi dall’Ifadap durante il periodo di programmazione 1994-1999»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], presentate il 14 febbraio 2006
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 ottobre 2006
Massime della sentenza
Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di contributi finanziari del
FEAOG
(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 21, n. 3, secondo comma, come modificato dal regolamento n. 2082/93)
L’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88
per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli
della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento
del Consiglio n. 2082/93, che esige che i pagamenti ai beneficiari finali siano effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta
che possa ridurre l’importo dell’aiuto finanziario al quale essi hanno diritto, vieta che le autorità nazionali operino una
deduzione sui versamenti effettuati o che esse richiedano il pagamento di contributi per spese amministrative connesse alle
domande, i quali hanno per effetto una riduzione dell’importo degli aiuti.
Rientra in tale divieto la riscossione da parte dell’autorità designata da uno Stato membro, unico interlocutore nazionale
del FEAOG, sezione «orientamento», a spese dei beneficiari, di diritti corrispondenti ad una percentuale dell’importo complessivo
del progetto finanziato e che, pertanto, riducono proporzionalmente gli importi percepiti dai beneficiari quali contributi
concessi dal FEAOG, sezione «orientamento». Il divieto di detrazioni si estende, infatti, a tutti gli oneri che sono direttamente
e intrinsecamente correlati alle somme versate agli agricoltori e non alle sole detrazioni che vengono realmente effettuate
al momento dei pagamenti.
(v. punti 33, 35-39)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
5 ottobre 2006 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CEE) n. 4253/88 e art. 10 CE – Fondi strutturali – Coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali e quelli della BEI – Riduzione sistematica degli importi versati a titolo di aiuti del FEAOG, sezione “orientamento” – Diritti riscossi dall’Ifadap durante il periodo di programmazione 1994-1999»
Nella causa C-84/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 20 febbraio 2004,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata inizialmente dalla sig.ra A.M. [OSCURATO:PERSONA], successivamente dal sig. G. Braun, in qualità di agenti, assistiti
dai sigg. N. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], advogados, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese,
rappresentata dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente, assistito dai sigg. C. [OSCURATO:PERSONA] ed E. [OSCURATO:PERSONA], advogados,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis (relatore) e J. Klučka,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2006,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 febbraio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica portoghese,
consentendo all’Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (Istituto di finanziamento e
di aiuto allo sviluppo dell’agricoltura e della pesca; in prosieguo: l’«Ifadap») di creare e mantenere in vigore un sistema
di concessione di contributi finanziari dei Fondi strutturali comunitari con norme sostanziali relative al pagamento di diritti,
né volontari né facoltativi, che non costituiscono la retribuzione di servizi, bensì sono finalizzati a finanziare compiti
spettanti allo Stato portoghese, segnatamente in applicazione del diritto comunitario, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato,
e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro
(GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo:
il «regolamento n. 4253/88»), nonché dell’art. 10 CE.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2 L’art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali,
alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri
strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081
(GU L 193, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»), così prevedeva:
«L’azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta
concertazione tra la [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti – comprese, nell’ambito
delle modalità offerte dalle regole internazionali e delle prassi esistenti proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche
e sociali – designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner
che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata “partnership”. La partnership è operante
in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni.
La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner».
3 L’art. 21, n. 3, comma secondo, del regolamento n. 4253/88, rubricato «Pagamenti», recitava quanto segue:
«I pagamenti ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l’importo
dell’aiuto finanziario al quale essi hanno diritto».
4 L’art. 23, n. 1, primo comma, del regolamento medesimo, rubricato «Controllo finanziario», così prevedeva
:
«Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli Stati membri, in sede di realizzazione
delle azioni, adottano le misure necessarie per:
– verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente,
– prevenire e sanzionare le irregolarità,
(...)».
Normativa nazionale
5 Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 414/93 (
Diário da República
I, serie A, n. 298, del 23 dicembre 1993), l’Ifadap è un organismo di diritto pubblico, gode di personalità giuridica, di
autonomia amministrativa e di bilancio, nonché di un proprio patrimonio.
6 L’art. 3, n. 2, del decreto legge n. 414/93 così recita:
«Con riguardo ai rapporti con i terzi, l’Ifadap è soggetto al diritto privato, purché non agisca nell’esercizio di prerogative
pubbliche».
7 Ai termini dell’art. 5, n. 2, del decreto legge medesimo, l’Ifadap è tenuto a:
«a) collaborare allo studio ed alla definizione delle misure di politica finanziaria nei settori dell’agricoltura e della pesca
nonché delle misure di sostegno alle imprese dei settori medesimi;
b) garantire il funzionamento dei sistemi di sostegno o di aiuti comunitari e nazionali ai settori dell’agricoltura e della pesca,
collaborando nella concezione e nell’esecuzione dei programmi e dei regolamenti approvati, agendo come unico interlocutore
nazionale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “orientamento”, e di altri strumenti finanziari
comunitari, di orientamento dell’agricoltura e della pesca, vale a dire per quanto riguarda le domande di anticipi, di rimborsi,
di regolarizzazioni e di regolamento di conti;
(…)
d) effettuare il versamento degli aiuti, nazionali e comunitari, destinati a finanziare programmi e progetti o a bonificare interessi
dei prestiti contratti a tal fine dai rispettivi beneficiari;
e) garantire l’accompagnamento, la verifica ed il controllo di programmi e di progetti finanziati da aiuti nazionali o comunitari;
(…)»
8 Con decreto congiunto 28 maggio 1996 (
Diário da República
II, n. 136, del 14 giugno 1996), il Ministro delle Finanze e il Ministro dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della
Pesca decidevano quanto segue:
«1. Consentire all’Ifadap di riscuotere un diritto non superiore allo 0,9% dell’importo dei progetti in corso;
2. Se l’intervento dell’Ifadap non comporta attività di analisi e di decisione la detta aliquota non può eccedere lo 0,45%.
(…)».
Fatti e fase precontenziosa del procedimento
9 L’Ifadap è stato creato per gestire linee di credito a favore dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, dell’allevamento
e della pesca in Portogallo. Poiché lo Stato portoghese aveva attribuito a tale ente, con decreto legge n. 414/93, una serie
di prerogative di pubblico servizio, tra cui quella di garantire il funzionamento dei sistemi di sostegno e di aiuti comunitari
e nazionali ai settori dell’agricoltura e della pesca, l’Ifadap è divenuto l’unico interlocutore nazionale del FEAOG, sezione
«orientamento», e degli altri istituti finanziari comunitari di sostegno dei settori medesimi. Nel contesto dell’esercizio
di tali prerogative, l’operato di tale istituto è imputabile allo Stato portoghese.
10 Durante un controllo in loco nel 1993, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] accertavano che l’Ifadap percepiva, da parte dei beneficiari
finali dei contributi finanziari attribuiti dal FEAOG, sezione «orientamento» (in prosieguo: i «beneficiari»), diritti corrispondenti
ad una percentuale di tali contributi. I diritti in oggetto, riscossi alla fonte, costituivano l’1,5% dell’importo totale
del progetto finanziato. Il contratto sugli aiuti proposto ai beneficiari prevedeva espressamente l’obbligo, per questi ultimi,
di versare i detti diritti all’Ifadap. Ritenendo tali diritti incompatibili con il diritto comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] invitava
le autorità portoghesi a porre termine alla detta procedura di riscossione diretta e a restituire ai beneficiari i diritti
indebitamente percepiti.
11 Con lettera del 20 gennaio 1999, le dette autorità riconoscevano le irregolarità della prassi seguita per il periodo compreso
tra il 3 agosto 1993 e il 31 dicembre 1994, e assumevano l’impegno di rimborsare le somme riscosse. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA]
riteneva che, con riguardo a tale periodo, si fosse posto termine all’inadempimento contestato.
12 Avendo rinunciato ad un sistema di riscossione diretta dei diritti sugli importi dovuti ai beneficiari, le autorità portoghesi
lo avrebbero sostituito, dal mese di gennaio 1995, e soprattutto in seguito alla pubblicazione del decreto congiunto del 28
maggio 1996, con un sistema di versamento integrale degli importi attribuiti ai beneficiari, congiunto con una procedura di
concessione degli aiuti che prevede il versamento di un diritto considerato quale retribuzione di prestazioni di servizi forniti
dall’Ifadap ai beneficiari stessi, consistenti principalmente in pareri forniti precedentemente alla presentazione delle richieste
di contributi e in un seguito successivo ai contributi medesimi. Secondo le informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] presso
le dette autorità durante il 1999 nonché in una missione di controllo in loco effettuata dai suoi servizi nel marzo del 2000,
tale sistema di remunerazione sarebbe strutturato nei seguenti termini: al momento della ricezione del contratto attributivo
della sovvenzione, il beneficiario veniva invitato a rimettere all’Ifadap un formulario di accettazione di un addebito sul
suo conto per un importo corrispondente al diritto da versare, recante la menzione «autorizzazione corrispondente al servizio
prestato dall’Ifadap nell’ambito del summenzionato contratto» (vale a dire, di concessione della sovvenzione in oggetto).
Il carattere volontario e facoltativo del versamento sarebbe stato chiarito verbalmente negli incontri con i beneficiari.
13 In esito a tali informazioni, il 25 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica portoghese una lettera di diffida,
esponendo che la procedura applicata dalle autorità portoghesi con decorrenza dal 1° gennaio 1995, che implicava norme rilevanti
relative al pagamento di diritti, né volontari né facoltativi, che non costituiscono la retribuzione di servizi prestati ai
beneficiari, tendeva a mantenere, di fatto, la riscossione di un diritto analogo a quello percepito anteriormente a tale data.
Le quote così prelevate, in base ad una percentuale del valore dell’investimento, costituirebbero una vera e propria ritenuta
obbligatoria, calcolata sulla base di una percentuale dell’importo dei contributi finanziari concessi dai Fondi comunitari
e corrisponderebbero, in realtà, a tasse amministrative destinate a finanziare le spese rese necessarie dai compiti di gestione
spettanti all’Ifadap in quanto autorità incaricata del versamento di tali contributi. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la riscossione
di tale tassa amministrativa sarebbe in contrasto con il diritto comunitario e, in particolare, con il regolamento n. 4253/88,
nonché con il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
(GU L 161, pag. 1), nonché con l’art. 10 CE.
14 Nelle sue lettere del 5 novembre 2001 e del 13 giugno 2002, inviate alla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla lettera di diffida,
la Repubblica portoghese sosteneva che, con riguardo al periodo dal 1995 al 1999, il versamento all’Ifadap, da parte dei beneficiari,
di un diritto massimo dallo 0,45 allo 0,9%, calcolato in base all’importo dell’investimento sovvenzionato, non si pone in
contrasto con il diritto comunitario. Per contro, con riguardo al periodo successivo al 1999, corrispondente al terzo quadro
comunitario di sostegno disciplinato dal regolamento n. 1260/99, tale Stato membro deduce di aver rinunciato al principio
della riscossione di un diritto a favore del detto istituto quale corrispettivo di prestazioni di servizi forniti dal medesimo.
Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, con riguardo al periodo successivo al 1999, fosse stato posto termine all’inadempimento.
15 [OSCURATO:PERSONA], non condividendo la posizione della Repubblica portoghese con riguardo al periodo dal 1995 al 1999, inviava
a quest’ultima, il 13 novembre 2002, un parere motivato nel quale reiterava le censure fatte valere nella lettera di diffida
e invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarsi al suddetto parere entro un termine di due mesi
a decorrere dalla notifica.
16 Continuando a non ritenere soddisfacente la risposta della Repubblica portoghese a tale parere motivato, resa in data 17 gennaio
2003, in cui veniva mantenuta la posizione precedentemente adottata dal detto Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre
il presente ricorso, al fine di far dichiarare la violazione, dal 1° gennaio 1995, del regolamento n. 4253/88 e dell’art. 10 CE,
con riguardo al periodo di programmazione 1994-1999, corrispondente al secondo quadro comunitario di sostegno.
Conclusioni delle parti
17 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che la Repubblica portoghese, consentendo all’Ifadap di creare e mantenere in vigore un sistema di concessione
di contributi finanziari dei Fondi strutturali comunitari con norme sostanziali relative al pagamento di diritti, né volontari
né facoltativi, che non costituiscono la retribuzione di servizi, bensì sono finalizzati a finanziare compiti spettanti allo
Stato portoghese, segnatamente in applicazione del diritto comunitario, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai
sensi del regolamento n. 4253/88, nonché dell’art. 10 CE;
– condannare la Repubblica portoghese alle spese.
18 La Repubblica portoghese chiede alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle
spese.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
19 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dal tenore letterale dell’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88 emerge implicitamente
che tale disposizione costituisce una clausola detta di «pagamento integrale». Essa, infatti, imporrebbe chiaramente allo
Stato membro interessato l’obbligo di controllare che i beneficiari percepiscano la totalità degli importi dell’aiuto finanziario
cui hanno diritto, ove lo Stato membro dovrebbe astenersi dall’operare qualsivoglia detrazione o ritenuta su tali importi.
Le operazioni indicate con i termini «ritenuta» e «detrazione» dovrebbero essere intese lato sensu, segnatamente alla luce
degli effetti che esse producono in capo ai beneficiari.
20 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la finalità di una disposizione siffatta consiste nell’impedire che gli Stati
membri facciano uso di una parte dei fondi comunitari destinati all’attuazione delle diverse politiche comunitarie per finanziare
i costi amministrativi generati dall’attuazione medesima. Con riguardo alle politiche strutturali, disposizioni siffatte troverebbero
la loro giustificazione nella volontà del legislatore comunitario di garantire che i contributi comunitari vengano ben utilizzati
per conseguire gli obiettivi fissati dal Trattato CE per tali politiche.
21 Quanto all’argomento della Repubblica portoghese secondo il quale gli importi versati dai beneficiari costituirebbero il corrispettivo
di servizi resi dall’Ifadap, cui hanno aderito volontariamente nell’ambito di un contratto di diritto privato, ove tale istituto
agisce in materia senza essere titolare di un potere d’imperio conformemente all’art. 3, n. 2, del decreto legge n. 414/93,
la [OSCURATO:PERSONA] replica che tale sistema di retribuzione praticato dall’Ifadap non consente di distinguere gli incarichi che
le spettano in quanto autorità di gestione e di controllo rispetto a quelli relativi alla sua qualifica di ente fornitore
di servizi.
22 [OSCURATO:PERSONA], infine, precisa che, nel caso di specie, il principio di partnership previsto dall’art. 4, n. 1, del regolamento
n. 2052/88 costituisce un’espressione particolare del principio generale di leale cooperazione, di cui all’art. 10 CE. Ne
conseguirebbe che la prima di tali disposizioni deve essere interpretata e applicata alla luce del detto principio generale,
il che significherebbe che gli Stati membri sono tenuti a controllare che gli obblighi conseguenti al regolamento stesso siano
correttamente rispettati e, di conseguenza, ad adottare i provvedimenti idonei al fine di garantire il ruolo e l’effettività
del diritto comunitario.
23 Secondo la Repubblica portoghese, occorre rilevare che, oltre all’esercizio della sua funzione pubblica di unico interlocutore
nazionale del FEAOG, sezione «orientamento», l’Ifadap fornisce ai candidati ed ai beneficiari dei programmi finanziati da
tali fondi un insieme di servizi di consulenza di natura economica, che vanno ben oltre il mero adempimento di tale funzione.
Tali servizi, potendo essere forniti da altri agenti economici, non si confonderebbero né si identificherebbero con quelli
che l’Ifadap deve fornire in forza della sua funzione pubblica ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 414/93 e dell’art. 23
del regolamento n. 4253/88. Il detto Stato membro rileva, peraltro, che la prestazione di tali servizi ha lo scopo di garantire
che i beneficiari accedano effettivamente ai programmi del FEAOG, sezione «orientamento».
24 In subordine, la Repubblica portoghese sottolinea che la riscossione di diritti a favore dell’Ifadap non implica che quest’ultimo
operi sui fondi comunitari una trattenuta o una detrazione. Infatti, da un canto, in quanto i programmi del FEAOG, sezione
«orientamento», sono finanziati, in genere, in ragione del 75% e dell’85% con fondi comunitari e in una percentuale dal 15%
al 25% con fondi dello Stato portoghese, i detti diritti, pari, al massimo, allo 0,9% dell’importo del progetto finanziato,
non potrebbero mai inficiare i contributi comunitari. D’altro canto, non sussisterebbe violazione dell’art. 21, n. 3, secondo
comma, del regolamento n. 4253/88, poiché il beneficiario percepirebbe in toto i crediti comunitari cui ha diritto.
25 Sempre in subordine, la Repubblica portoghese ritiene che la sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C‑36/97 e C‑37/97, Kellinghusen
e Ketelsen ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6337), nonché la sentenza 11 gennaio 2001, causa C‑247/98, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1), non
trovino applicazione alla tassa riscossa dall’Ifadap. Sussisterebbero, infatti, numerose differenze in fatto e in diritto
tra la presente controversia e le cause sfociate nelle dette sentenze.
26 Per contro, il detto Stato membro preconizza piuttosto l’applicazione della giurisprudenza che risulta dalle sentenze 30 novembre
1978, causa 31/78, Bussone ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2429); 15 settembre 1982, causa 233/81, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2933), e
26 ottobre 1983, causa 297/82, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3299), in materia di FEAOG, sezione «garanzia».
Al riguardo esso sostiene che, anche nel contesto della gestione delle organizzazioni comuni dei mercati, la Corte ha riconosciuto
che le azioni di controllo effettuate dalle autorità nazionali possono giustificare la riscossione di oneri pecuniari presso
le imprese interessate.
Giudizio della Corte
27 In limine, occorre ricordare che è pacifico, come emerge dagli atti di causa, che, durante il periodo di programmazione 1994-1999,
la Repubblica portoghese ha autorizzato l’Ifadap a riscuotere, a spese dei beneficiari, diritti corrispondenti ad una percentuale
dell’importo complessivo del progetto finanziato e che, pertanto, riducono proporzionalmente gli importi percepiti dai beneficiari
quali contributi concessi dal FEAOG, sezione «orientamento».
28 Al fine di valutare la fondatezza del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], occorre accertare se tale riscossione sia compatibile con
il diritto comunitario.
29 Si deve ricordare che, ai termini dell’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88, «[i] pagamenti ai beneficiari
finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l’importo dell’aiuto finanziario al
quale essi hanno diritto».
30 Dal tenore letterale di tale disposizione emerge inequivocabilmente che essa non consente alcun prelievo sulle sovvenzioni
versate ai beneficiari.
31 Occorre ricordare che la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi con riguardo alle disposizioni del FEAOG, sezione «garanzia»,
che prevedono, al pari dell’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88, il pagamento integrale degli aiuti.
La Corte, infatti, ha avuto modo di interpretare, segnatamente, l’art. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno
1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), e l’art. 30
bis del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066 (GU L 215,
pag. 49; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»).
32 Nonostante talune divergenze tra le sezioni «garanzia» e «orientamento» del FEAOG, i principi che emergono dalla giurisprudenza
della Corte relativa alle disposizioni dei regolamenti del FEAOG, sezione «garanzia», che prevedono il pagamento integrale
degli aiuti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 67-70 delle sue conclusioni, possono essere trasposti al caso
di specie nella parte in cui le rispettive peculiarità di tali due sezioni costituiscono un aspetto secondario rispetto alla
loro caratteristica comune, vale a dire il loro finanziamento mediante il bilancio comunitario, che consente loro di versare
contributi finanziari in forma di sovvenzioni per azioni ricomprese nelle loro rispettive sfere di competenza. Siffatti contributi,
che hanno la medesima fonte di finanziamento, sono assoggettati alle stesse norme per quanto riguarda il loro pagamento, come
quella che prevede che l’importo percepito dal beneficiario corrisponda a quello concesso.
33 Così, in materia di FEAOG, sezione «garanzia», con riguardo all’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e all’art. 30 bis
del regolamento n. 805/68, la Corte ha rilevato che tali disposizioni vietano che le autorità nazionali operino una deduzione
sui versamenti effettuati o che esse richiedano il pagamento di contributi per spese amministrative connesse alle domande,
i quali hanno per effetto una riduzione dell’importo degli aiuti (sentenza Kellinghusen e Ketelsen, cit., punto 21).
34 Nel caso di specie, la Repubblica portoghese sostiene, tuttavia, che i diritti percepiti dall’Ifadap non hanno avuto la finalità
di coprire le spese amministrative sostenute dall’istituto de quo, ma costituiscono la retribuzione di prestazioni di servizi
forniti dall’istituto medesimo ai beneficiari, consistenti principalmente in consulenze rese precedentemente alla presentazione
delle domande di contributi e nel seguito successivo alle domande stesse.
35 Tale argomento non può essere accolto. Il divieto di detrazioni non può essere interpretato in modo puramente formale, nel
senso di riguardare le sole detrazioni che vengono realmente effettuate al momento dei pagamenti. Pertanto, il divieto di
ogni detrazione deve necessariamente estendersi a tutti gli oneri che sono direttamente e intrinsecamente correlati alle somme
versate (v., analogamente, in materia di FEAOG, sezione «garanzia», sentenza 7 ottobre 2004, causa C‑312/02, Svezia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9247, punto 22).
36 Orbene, la Repubblica portoghese riconosce che i diritti percepiti, destinati a retribuire i servizi resi dall’Ifadap, erano
dovuti in ragione della presentazione di domande di aiuto e corrispondevano ad una percentuale dell’importo del progetto finanziato
nel contesto del contributo concesso dal FEAOG, sezione «orientamento».
37 La Repubblica portoghese non può sostenere che i diritti in oggetto, da un canto, costituivano la retribuzione di prestazioni
di servizi fornite dall’Ifadap e, d’altro canto, venivano versati volontariamente dai beneficiari. Infatti, se si considerassero
tali diritti come una retribuzione, il loro importo dovrebbe essere determinato in funzione della prestazione fornita e non
in termini di percentuale dell’importo del progetto finanziato. Del pari, se si riconoscesse il carattere volontario dei diritti,
il costo delle prestazioni fornite a tutti i beneficiari sarebbe pertanto sostenuto esclusivamente da coloro che versano i
diritti medesimi, il che si porrebbe in contrasto con la loro funzione retributiva.
38 Ciò premesso, occorre necessariamente rilevare, da un canto, che sussisteva un rapporto diretto tra le domande di aiuti presentate
dai beneficiari e la percezione di diritti e, d’altro canto, che tale percezione produceva una diminuzione dell’importo degli
aiuti effettivamente percepiti dai beneficiari stessi.
39 Ne consegue che la percezione di diritti del tipo di quelli istituiti con decreto congiunto 28 maggio 1996 è incompatibile
con l’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88 e, pertanto, occorre dichiarare che la Repubblica portoghese
ha violato tale disposizione, ove l’inadempimento deve essere ritenuto fondato sotto tale profilo.
40 Peraltro, non occorre rilevare un inadempimento agli obblighi generali previsti dalle disposizioni di cui all’art. 10 CE,
distinto dagli inadempimenti, precedentemente accertati, ai più specifici obblighi comunitari imposti alla Repubblica portoghese
ai sensi del regolamento n. 4253/88.
41 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere ritenuto fondato.
42 Di conseguenza, occorre rilevare che la Repubblica portoghese, consentendo all’Ifadap di creare e mantenere in vigore un sistema
di concessione di contributi finanziari dei Fondi strutturali comunitari con norme sostanziali relative al pagamento di diritti,
né volontari né facoltativi, che non costituiscono la retribuzione di servizi, bensì sono finalizzati a finanziare compiti
spettanti allo Stato portoghese, segnatamente in applicazione del diritto comunitario, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi del regolamento n. 4253/88.
Sulle spese
43 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica portoghese, quest’ultima, rimasta soccombente, deve
essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica portoghese, consentendo all’Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (Istituto
di finanziamento e di aiuto allo sviluppo dell’agricoltura e della pesca) di creare e mantenere in vigore un sistema di concessione
di contributi finanziari dei Fondi strutturali comunitari con norme sostanziali relative al pagamento di diritti, né volontari
né facoltativi, che non costituiscono la retribuzione di servizi, bensì sono finalizzati a finanziare compiti spettanti allo
Stato portoghese, segnatamente in applicazione del diritto comunitario, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai
sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali
interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come
modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il portoghese.