CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 23 marzo 2022, che ha pronunciato sull'esito della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dichiarandola revocata ex tunc, precedentemente concessa in ordine alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania del 21 gennaio 2020. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione, lamentando l'omessa valutazione globale dell'intero periodo trascorso in regime di affidamento terapeutico. Secondo il ricorrente, la misura non poteva essere revocata ex tunc, poiché vi era prova del fatto che il condannato aveva mantenuto un buon comportamento fino al 21 maggio 2021. Il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto revocare la misura con decorrenza 22 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. 2. Giova in diritto evidenziare che l'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10) ha introdotto all'art. 678 cod. proc. pen. il comma 1-bis, secondo cui «il Ttribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.». Tale disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666 cod. proc,. pen., ossia previa fissazione dell'udienza. Contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza reso in punto di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, quindi, l'interessato può esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento il quale procederà a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti, anziché ricorso per cassazione che potrà essere proposto avverso la successiva decisione del tribunale. La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell'esecuzione non muta nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538). Pertanto, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso il provvedimento sull'esito della misura alternativa, emesso dal tribunale di sorveglianza senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile opposizione innanzi allo stesso tribunale ed in tal modo deve essere qualificato il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il citato provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza competente (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis cod. prpc. pen., dispone la restituzione degli atti al Tribunale di s