CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26122/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. in relazione a banconote di 50 euro detenute o spese in Francia; che con un primo ed un secondo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia violazione di legge penale e inosservanza delle norme processuali in relazione all'erronea applicazione dell'art. 7 cod, pen. che prevede la punibilità — secondo la legge italiana - di chi commetta all'estero delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato. L'imputato, in particolare, lamenta che le banconote contraffatte detenute/spese in territorio francese avevano corso legale anche in Francia, ragion per cui doveva applicarsi, nel caso di specie, l'art. 9 cod. pen. con conseguente punibilità a richiesta del Ministro della giustizia; il ricorrente, inoltre, denunzia la nullità della richiesta di esercizio dell'azione penale, esercitata senza che lo stesso sì trovasse in territorio nazionale. I motivi sono manifestamente infondati, atteso che, come emerge dal dato letterale, l'art. 9 cod. pen. esclude i casi di cui all'art. 7 cod. pen. Nel caso di specie, la detenzione o spendita di banconote false rientra nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 7 cod. pen, che espressamente fa riferimento ai delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, tra i quali figura, nel titolo VII, capo I dedicato proprio alle falsità in monete, anche l'art. 455 c.p, ravvisato nel caso di specie. Inoltre, ai fini dell'esercizio dell'azione penale non occorre, in relazione al fatto di reato per il quale si procede ex art. 7 cod. pen., la presenza del reo nel territorio italiano, posto che la stessa risulta essere necessaria "soltanto nei casi in cui la presenza fisica dell'imputato nel territorio dello Stato sia condizione per la perseguibilità del reato o per l'esercizio di attività processuali che importino provvedimenti di coercizione personale, non negli altri casi in cui l'imputato sia giudicato in stato di libertà e non sia necessaria la sua presenza in Italia per poter procedere al giudizio" (Sez. 2, Sentenza n. 605 del 21/03/1967, Rv. 105447 - 01); e per il caso in esame che rientra nell'art. 7 cod. pen. - si ribadisce - non è proprio prescritta tale richiesta ai fini dell'esercizio dell'azione penale; che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta inutilizzabilità delle proprie dichiarazioni rese in sede di interrogatorio condotto dalla PG. francese, è manifestamente infondato, oltre che aspecifico non confrontandosi adeguatamente con le pronunce di merito, in ogni caso non indica la decisività del profilo denunciato (cfr. Sez. U , Sentenza n. 23868del 23/04/2009, FRUCI, Rv. 243417 - 01 che ha affermato che nel caso in cui si adduce la nutilizzabilità di una prova è onere della parte che la eccepisce, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato); che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare che la mera presenza in /ocus commissi delicti non possa costituire prova di concorso nel delitto di contraffazione, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato, atteso che, come anche chiarito dai giudici di merito, molteplici elementi probatori (si veda ultima parte di pag. 6 della sentenza impugnata) portavano a ritenere, senza alcun dubbio, che sussistesse una responsabilità anche [OSCURATO:PERSONA]; che il quinto ed il sesto motivo dì ricorso, con i quali il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 457 cod. pen. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), sono manifestamente infondati. Invero, nel caso di specie, come correttamente chiarito dai giudici di merito, l'imputato era pienamente consapevole, sin dal momento della loro ricezione, della falsità delle monete e, in ogni caso, non veniva fornita alcuna spiegazione in merito alla detenzione delle suddette monete false (anche il numero di esse, al netto delle ipotesi per cui vi è stata assoluzione, non deponeva certo per un evento occasionale ed inconsapevole); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M