CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27843/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7169/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 542 /2022, depositata il 26 settembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, depositata il 26 settembre 2022, di reiezio ne dell’appello per la riforma dell’ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria edi quella umanitaria; Oggetto: protezione internazionale - dall’esame della sentenza impugnata emerge che a so stegno di tali domande il richiedente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], aveva allegatoche era stato costretto ad abbandonare il paese di origine in quanto aveva intrapreso una relazione sentimentale, sfociata nel concepimento di un figlio, con una donna che era «molto apprezzata dal comandante dei militari», il quale, per questo motivo, aveva fatto arrestare la madre e aveva dato ordine di ricercarlo; - la Corte di appello ha disatteso i l gravame con cui si cens urava la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva respinto le domande per il riconoscimento delle domande di protezione sussidiaria o umanitaria; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente de nuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3 e 14 d .lgs . 19 novembre 2007, n. 251 , e 8, terzo comma, e 28d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, per aver la Corte di appello escluso l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente senza indica re le fonti dalle quali sono state tratte le relative informazioni e , dunque , senza accertare compiutamente il potere-dovere di indagine sullo stesso incombente; -il motivo è inammissibile; - qualora, come nel caso in esame, il processo si è svolto secondo il rito antecedente all’istituzione delle sezioni specializzate di cui al d .l. 17 febbraio 2017, n. 13– e cioè con doppio grado di merito ex art. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e appello exart.702 quater cod. proc. civ. –è necessario che la parte che lamenti la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria relativamente all’accertamento il rischio di grave danno di cui all’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 dimostri che la questione sia stata fatta oggetto di motivo di appello ex art. 342 3 cod. proc. civ., in modo da escludere la formazione di un giudicato internosul punto (cfr. Cass. 29 agosto 2022, n. 25440); -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, né la circostanza dell’avvenuta devoluzione della questione al giudice di appello risulta dal provvedimento impugnato, per cui la doglianza si presenta priva della necessaria specificità; -con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio , nel la parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato, ai fini della verifica dell’esistenza di una condizione di vulnerabilità « tutte le prospettazioni, allegazioni e produzioni documentali dimesse in atti»; -evidenzia, in particolare, il mancato acce rtamento dettagliato di tutti i fattori di vulnerabilità dedotti , oltre alla mancata valutazione della documentazione prodotta attestante i contratti di lavoro periodicamenteprorogati dal ricorrente a decorrere dall’anno 2018 e le relativebuste paga ; -analoga censura è formulata anche con il terzo motivo, sotto il diverso paradigma della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, sesto comma, e 19 t.u. imm.,8 e 32, terzo comma, d.lgs. n. 25 del 2008 , 3 d.lgs. n. 251 del 2007,2 e 36 Cost. e 8 CEDU ; - i motiv i, esaminabili congiuntamente, sono, nei limiti che seguono, fondati; -nella parte in cui invest ono il mancato esame delle « prospettazioni, allegazioni e produzioni documentali»e, più in generale, la valutazione in ordine alla invocata sussistenza della condizione di vulnerabilità, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, le doglianze mirano, in realtà, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ad una rivalutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito – il quale ha escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente –che non è consentito in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -meritevole di accoglimento sono , invece, l e doglianz e nella parte cui contestanola mancata considerazione della dedotta attività lavorativa sin dal 2018 e asseritamente in essere al momento della decisione del giudice di appello, in quanto astrattamente idonea a condurre ad una diversa valutazione in ordine alla sussistenza di situazioni ostative al rimpatrio; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo d i ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza, in div