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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44362/2021

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la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16.7.2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una pluralità di violazioni degli artt. 10-bis, 10-ter d.

Igs. 74/2000 e dell'art. 2 L. 683/1983 commesse nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], avvinte dal vincolo della continuazione, riducendo tuttavia la pena inflittale all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in cinque mesi di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e 2 L. 683/1983, che in relazione ai reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il computo degli omessi versamenti mensili riferiti all'anno contributivo, che va dal 16 febbraio della singola annualità al 16 gennaio dell'anno successivo, non consentiva di ritenere raggiunta la soglia di punibilità per l'anno 2010, il cui ammontare complessivo era pari ad € 7.343,00, imponendosi conseguentemente l'assoluzione per insussistenza del fatto, mentre con riferimento all'anno 2009, sia che si volesse ritenere applicabile il precedente regime normativo, sia che trovasse applicazione la meno favorevole normativa vigente, il reato doveva ritenersi prescritto in data 16.4.2020 e dunque anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Eccepisce che analogo decorso del termine prescrizionale era intervenuto anche per il delitto ex art. 10-bis d.

Igs. 74/2000 commesso in data 31.7.2009, compiutosi in data 31.7.2019.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la mancanza dell'elemento soggettivo avendo la difesa addotto non solo la crisi economica che aveva investito il settore della siderurgia, ma altresì documentato l'omesso pagamento di specifiche fatture emesse dalla società nei confronti di plurimi committenti in relazione alle quali era stata persino attivata la procedura di riscossione coattiva, con conseguente mancato incasso della provvista attraverso la quale avrebbe dovuto onorare il debito nei confronti dell'Erario.

2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 81 cod. pen. e al vizio motivazionale, che i delitti contestatile nel procedimento innanzi ai giudici emiliani ex artt. 10-bis, 10-ter d.

Igs. 74/2000 e 2 L. 683/1983 dovevano ritenersi corrispondenti alle stesse condotte omissive contestatele nel processo per bancarotta svoltosi innanzi ai giudici milanesi, lamentando pertanto il mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i medesimi fatti materiali, integranti duplici violazioni di legge in concorso formale fra loro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo deve ritenersi fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. In ordine alla pretesa insussistenza del fatto relativamente al reato di cui all'art. 2 L. 683/1983 contestato al capo C) deve essere riaffermato il principio, peraltro sugellato da questa Corte nel suo supremo consesso, secondo il quale l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità fissata per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, dal dicembre dell'anno precedente fino al novembre dell'anno in corso (Sez.

U, n. 10424 del 18/01/2018 - dep. 07/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163).

Va infatti considerato che, perfezionandosi il reato in relazione alle singole mensilità di cui si compone in corrispondenza del termine previsto per il versamento, la cui scadenza è fissata al giorno 16 del mese successivo, la mensilità di dicembre non può essere computata nell'anno solare nel quale è compresa secondo il calendario ordinario posto che l'obbligo nei confronti dell'ente previdenziale matura il successivo 16 gennaio e deve perciò essere eventualmente computato nell'anno solare successivo concorrendo con le mensilità che fanno parte di quest'ultimo comprese tra dicembre dell'anno antecedente fino a quella del mese di novembre dell'anno di riferimento.

Conseguentemente, muovendo dai dati riportati dallo stesso ricorso, risulta che gli omessi versamenti riferiti all'anno 2010, computata la mensilità di dicembre 2009 pari ad C 12.239,58 - di per sé già sufficiente ad evidenziare l'infondatezza dell'assunto difensivo - e considerate le mensilità successive dal gennaio fino al novembre 2010, pari ad C 14.046,62,de'e-escId rtt superarizer=délla soglia di punibilità, con conseguente configurabilità del reato.

1.2. In ordine al reato riferito all'annualità precedente, ovverosia al 2009, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi parzialmente fondata.

Trovando applicazione, in virtù del principio della legge più favorevole all'imputato, il regime antecedente alle modifiche introdotte dal d.

Igs. 8/2016, e dunque considerando quale dies a quo la data di scadenza dei singoli versamenti mensili e non già dell'intera annualità, il calcolo della prescrizione, muovendo dall'omissione più risalente, ovverosia da quella relativa al febbraio 2009, è il seguente: tenuto conto che la data ultima per il relativo versamento era quella del 16.3.2009 e computato altresì il termine di tre mesi cd. di comporto (decorso il quale soltanto la condotta può ritenersi punibile), alla data di effettiva decorrenza del 16.6.2009 occorre aggiungere il termine di 10 anni, comprensivo del termine di prescrizione ex art.157 cod. pen., calcolato in considerazione della contestata recidiva, e della relativa interruzione ex art. 161, secondo comma cod. pen., nonché ulteriori 9 mesi e 21 giorni complessivi di sospensione verificatasi nel giudizio di primo grado (stante il rinvio dal 18.2.2014 al 21.10.2014, pari ad 8 mesi e 3 giorni, per astensione dei difensori in adesione allo sciopero proclamato dal [OSCURATO:PERSONA] ed il rinvio dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2017, pari ad 1 mese e 18 giorni, su richiesta delle parti), cosicché il termine finale per la prima mensilità inevasa cadeva al 6.4.2020, e dunque in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 16.7.2020.

Lo stesso dicasi, differito il relativo calcolo di 30 giorni, per le successive mensilità di marzo, aprile e maggio 2009, mentre le mensilità da giugno a novembre dello stesso anno risultano prescritte in data successiva alla decisione de qua.

1.3. Anche il reato di cui all'art. 10-bis d.

Igs. 74/2000 commesso in data 31.7.2009, considerato il termine di dieci anni ex artt. 157 e 161 cod. peri., nonché il periodo di sospensione di 9 mesi e 21 giorni come sopra specificato, risulta prescritto in data antecedente alla sentenza gravata.

Quest'ultima deve essere, per l'effetto, annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 2 d.l. 463/1983 in ordine alle mensilità da febbraio a maggio 2009 e al reato di cui all'art. 10 bis commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché estinti per prescrizione.

2. Il secondo motivo, compendiandosi in censure riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello e comunque non scandite dalla necessaria analisi critica delle ragioni poste alla base della sentenza impugnata, deve ritenersi anch'esso inammissibile.

I reati residui (omesso versamento di ritenute previdenziali per le mensilità non prescritte dell'anno 2009 e per l'annualità 2010, omesso versamento di ritenute in qualità di sostituto di imposta commesso in data 20.8.2010 ed omesso versamento di IVA riferito all'anno di imposta 2009) sono accomunati dalla natura dell'elemento soggettivo trattandosi di figure criminose ad integrare le quali è sufficiente il dolo generico, inteso quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione (non richiedendo le norme, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato: cfr. ex multis Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127).

A fronte di tale inconfutabile premessa metodologica, gli argomenti riproposti in questa sede dalla difesa, lungi dal configurare una causa di forza maggiore o comunque un'incolpevole ed assoluta difficoltà ad adempiere, si risolvono nell'indicazione delle ragioni che hanno indotto l'imputata ad omettere i versamenti dovuti, di per sé irrilevanti rispetto all'affermazione di colpevolezza, posto che, essendo il dolo volonti_riù costituito dalYnnancato pagamento, i motivi della scelta di non pagare non sono \/ idonei ad escluderlo.

Se, infatti, deve escludersi, sulla base della stessa prospettazione difensiva, che l'invocata crisi di liquidità dell'azienda fosse legata a fattori improvvisi ed imprevedibili, rispondendo per contro ad un trend negativo evidenziatosi sin dal 2007 nel settore siderurgico, il quale comunque non aveva impedito il proseguimento dell'attività imprenditoriale, deve comunque rilevarsi, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, che anche il mancato incasso di non meglio specificati "consistenti pagamenti" relativi a fatture emesse dalla società G.M.T. n non riveste alcuna incidenza in ordine alla sussistenza della responsabilità penale in capo all'imputata.

E ciò per un duplice ordine di ragioni.

La prima, di natura specifica, attiene alla mancata indicazione dei motivi che hanno determinato l'emissione delle fatture antecedentemente alla ricezione del corrispettivo, omissione che neppure il presente ricorso, tralasciando integralmente il puntuale rilievo speso dai giudici bolognesi, si fa carico di colmare: considerato che il momento impositivo sorge, se si tratta di cessione aventi ad oggetto beni mobili, allorquando venga effettuata la consegna e, se si verte in ambito di prestazioni di servizi, al pagamento, la ricorrente non solo non specifica quale fosse l'oggetto delle fatture - allegazione imprescindibile posto che l'obbligo tributario, è ordinariamente svincolato, tranne i casi di applicabilità del regime di "Iva per cassa", dall'effettiva riscossione delle somme di cui il contribuente è creditore che rappresentano il corrispettivo delle prestazioni che costituiscono il presupposto per l'applicabilità della imposta (Sez. 3, 9 febbraio, 2018, n. 6220; Sez. 3, 3 maggio 2013, n. 19099) -, ma neppure affronta la problematica, ad essa strettamente correlata, relativa alla mancata attivazione delle opportune procedure relative allo storno dai redditi imponibili dei corrispettivi, soggetti ad IVA, non riscossi.

In secondo luogo, deve richiamarsi, in termini più generali, il costante orientamento di questa Corte secondo il quale l'inesigibilità di una condotta alternativa rispetto a quella omissiva adottata dall'imputata impone, in presenza di una grave situazione di crisi aziendale quale quella invocata nella specie, specifici oneri di allegazione e di prova che vanno al di là della contingenza negativa incontrata dalla società, dovendo estendersi all'impossibilità, da valutarsi in concreto, di onorare i pagamenti dovuti e, dunque, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, dal ricorso al finanziamento bancario all'adozione di mirate strategie aziendali e, se del caso, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 258055).

Dimostrazione questa che nella specie, come rilevato dalla Corte territoriale, è ngtwsp-ecteidel tutto mancata.

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il terzo motivo.

E' sufficiente al riguardo rilevare che la difesa, nel contestare l'insussistenza di yidentità del disegno criminoso tra il reato di bancarotta ed i delitti omissivi oggetto del presente procedimento, non si confronta con il rilievo, scevro da profili di manifesta illogicità che il ricorso neppure indica, limitandosi a svolgere confutazioni che si appuntano sul momento valutativo del giudizio espresso dai giudici di merito, secondo il quale le omissioni di natura previdenziale e tributaria poste in essere dall'imputata erano finalizzate negli obiettivi di breve termine perseguiti in concreto a garantire la prosecuzione dell'attività di impresa, al di là dell'astratta prevedibilità delle conseguenze che la condotta di protratta insolvenza avrebbe potuto, come poi si è verificato, determinare.

Non vale richiamare, così come fa la ricorrente, la motivazione resa dalla sentenza che ha accertato il reato ex art. 223

I. fall., secondo la quale l'attività di autofinanziamento posta in essere attraverso la sistematica evasione di imposta non poteva che condurre ad un ingravescente dissesto della società, posto che non vi è prova che le cause della bancarotta finale coincidessero con le strategie perseguite dall'amministratrice, dirette solo a scongiurare le conseguenze immediate, attraverso la distrazione delle somme dovute all'ente previdenziale o all'Erario, in termini di continuazione aziendale.

4. L'inammissibilità del secondo e del terzo motivo consentono, in conclusione, di disporre l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a quanto indicato al punto 1 della presente decisione senza necessità di rinvio, ben potendo questa Corte, nell'esercizio dei poteri conferitile dall'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., rideterminare direttamente il trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei singoli aumenti applicati dal giudice di primo grado ai fini della continuazione (30 giorni per ciascun reato satellite e successiva riduzione conseguente al rito abbreviato) rispetto alla pena base di tre mesi e quindici giorni di reclusione: la rilevata estinzione per intervenuta prescrizione del reato ex art. 10 bis d.

Igs. 74/2000 nonché delle mensilità comprese tra febbraio e maggio relativamente al reato ex art. 2 d.

I. 463/1983 riferito all'anno 2009 consente di ridurre di quaranta giorni di reclusione, comprensivi della riduzione conseguente alla scelta del rito, la pena detentiva finale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983 relativo alle mensilità da febbraio a maggio 2009 e al reato di cui all'art. 10-bis d.

Igs. 74/2000 commesso il 31.7.2009, perché estinti per prescrizione ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16.7.2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una pluralità di violazioni degli artt. 10-bis, 10-ter d. Igs. 74/2000 e dell'art. 2 L. 683/1983 commesse nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], avvinte dal vincolo della continuazione, riducendo tuttavia la pena inflittale all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in cinque mesi di reclusione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e 2 L. 683/1983, che in relazione ai reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il computo degli omessi versamenti mensili riferiti all'anno contributivo, che va dal 16 febbraio della singola annualità al 16 gennaio dell'anno successivo, non consentiva di ritenere raggiunta la soglia di punibilità per l'anno 2010, il cui ammontare complessivo era pari ad € 7.343,00, imponendosi conseguentemente l'assoluzione per insussistenza del fatto, mentre con riferimento all'anno 2009, sia che si volesse ritenere applicabile il precedente regime normativo, sia che trovasse applicazione la meno favorevole normativa vigente, il reato doveva ritenersi prescritto in data 16.4.2020 e dunque anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata. Eccepisce che analogo decorso del termine prescrizionale era intervenuto anche per il delitto ex art. 10-bis d. Igs. 74/2000 commesso in data 31.7.2009, compiutosi in data 31.7.2019. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la mancanza dell'elemento soggettivo avendo la difesa addotto non solo la crisi economica che aveva investito il settore della siderurgia, ma altresì documentato l'omesso pagamento di specifiche fatture emesse dalla società nei confronti di plurimi committenti in relazione alle quali era stata persino attivata la procedura di riscossione coattiva, con conseguente mancato incasso della provvista attraverso la quale avrebbe dovuto onorare il debito nei confronti dell'Erario. 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 81 cod. pen. e al vizio motivazionale, che i delitti contestatile nel procedimento innanzi ai giudici emiliani ex artt. 10-bis, 10-ter d. Igs. 74/2000 e 2 L. 683/1983 dovevano ritenersi corrispondenti alle stesse condotte omissive contestatele nel processo per bancarotta svoltosi innanzi ai giudici milanesi, lamentando pertanto il mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i medesimi fatti materiali, integranti duplici violazioni di legge in concorso formale fra loro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo deve ritenersi fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. In ordine alla pretesa insussistenza del fatto relativamente al reato di cui all'art. 2 L. 683/1983 contestato al capo C) deve essere riaffermato il principio, peraltro sugellato da questa Corte nel suo supremo consesso, secondo il quale l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità fissata per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, dal dicembre dell'anno precedente fino al novembre dell'anno in corso (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018 - dep. 07/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163). Va infatti considerato che, perfezionandosi il reato in relazione alle singole mensilità di cui si compone in corrispondenza del termine previsto per il versamento, la cui scadenza è fissata al giorno 16 del mese successivo, la mensilità di dicembre non può essere computata nell'anno solare nel quale è compresa secondo il calendario ordinario posto che l'obbligo nei confronti dell'ente previdenziale matura il successivo 16 gennaio e deve perciò essere eventualmente computato nell'anno solare successivo concorrendo con le mensilità che fanno parte di quest'ultimo comprese tra dicembre dell'anno antecedente fino a quella del mese di novembre dell'anno di riferimento. Conseguentemente, muovendo dai dati riportati dallo stesso ricorso, risulta che gli omessi versamenti riferiti all'anno 2010, computata la mensilità di dicembre 2009 pari ad C 12.239,58 - di per sé già sufficiente ad evidenziare l'infondatezza dell'assunto difensivo - e considerate le mensilità successive dal gennaio fino al novembre 2010, pari ad C 14.046,62,de'e-escId rtt superarizer=délla soglia di punibilità, con conseguente configurabilità del reato. 1.2. In ordine al reato riferito all'annualità precedente, ovverosia al 2009, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi parzialmente fondata. Trovando applicazione, in virtù del principio della legge più favorevole all'imputato, il regime antecedente alle modifiche introdotte dal d. Igs. 8/2016, e dunque considerando quale dies a quo la data di scadenza dei singoli versamenti mensili e non già dell'intera annualità, il calcolo della prescrizione, muovendo dall'omissione più risalente, ovverosia da quella relativa al febbraio 2009, è il seguente: tenuto conto che la data ultima per il relativo versamento era quella del 16.3.2009 e computato altresì il termine di tre mesi cd. di comporto (decorso il quale soltanto la condotta può ritenersi punibile), alla data di effettiva decorrenza del 16.6.2009 occorre aggiungere il termine di 10 anni, comprensivo del termine di prescrizione ex art.157 cod. pen., calcolato in considerazione della contestata recidiva, e della relativa interruzione ex art. 161, secondo comma cod. pen., nonché ulteriori 9 mesi e 21 giorni complessivi di sospensione verificatasi nel giudizio di primo grado (stante il rinvio dal 18.2.2014 al 21.10.2014, pari ad 8 mesi e 3 giorni, per astensione dei difensori in adesione allo sciopero proclamato dal [OSCURATO:PERSONA] ed il rinvio dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2017, pari ad 1 mese e 18 giorni, su richiesta delle parti), cosicché il termine finale per la prima mensilità inevasa cadeva al 6.4.2020, e dunque in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 16.7.2020. Lo stesso dicasi, differito il relativo calcolo di 30 giorni, per le successive mensilità di marzo, aprile e maggio 2009, mentre le mensilità da giugno a novembre dello stesso anno risultano prescritte in data successiva alla decisione de qua. 1.3. Anche il reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 74/2000 commesso in data 31.7.2009, considerato il termine di dieci anni ex artt. 157 e 161 cod. peri., nonché il periodo di sospensione di 9 mesi e 21 giorni come sopra specificato, risulta prescritto in data antecedente alla sentenza gravata. Quest'ultima deve essere, per l'effetto, annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 2 d.l. 463/1983 in ordine alle mensilità da febbraio a maggio 2009 e al reato di cui all'art. 10 bis commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché estinti per prescrizione. 2. Il secondo motivo, compendiandosi in censure riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello e comunque non scandite dalla necessaria analisi critica delle ragioni poste alla base della sentenza impugnata, deve ritenersi anch'esso inammissibile. I reati residui (omesso versamento di ritenute previdenziali per le mensilità non prescritte dell'anno 2009 e per l'annualità 2010, omesso versamento di ritenute in qualità di sostituto di imposta commesso in data 20.8.2010 ed omesso versamento di IVA riferito all'anno di imposta 2009) sono accomunati dalla natura dell'elemento soggettivo trattandosi di figure criminose ad integrare le quali è sufficiente il dolo generico, inteso quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione (non richiedendo le norme, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato: cfr. ex multis Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127). A fronte di tale inconfutabile premessa metodologica, gli argomenti riproposti in questa sede dalla difesa, lungi dal configurare una causa di forza maggiore o comunque un'incolpevole ed assoluta difficoltà ad adempiere, si risolvono nell'indicazione delle ragioni che hanno indotto l'imputata ad omettere i versamenti dovuti, di per sé irrilevanti rispetto all'affermazione di colpevolezza, posto che, essendo il dolo volonti_riù costituito dalYnnancato pagamento, i motivi della scelta di non pagare non sono \/ idonei ad escluderlo. Se, infatti, deve escludersi, sulla base della stessa prospettazione difensiva, che l'invocata crisi di liquidità dell'azienda fosse legata a fattori improvvisi ed imprevedibili, rispondendo per contro ad un trend negativo evidenziatosi sin dal 2007 nel settore siderurgico, il quale comunque non aveva impedito il proseguimento dell'attività imprenditoriale, deve comunque rilevarsi, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, che anche il mancato incasso di non meglio specificati "consistenti pagamenti" relativi a fatture emesse dalla società G.M.T. n non riveste alcuna incidenza in ordine alla sussistenza della responsabilità penale in capo all'imputata. E ciò per un duplice ordine di ragioni. La prima, di natura specifica, attiene alla mancata indicazione dei motivi che hanno determinato l'emissione delle fatture antecedentemente alla ricezione del corrispettivo, omissione che neppure il presente ricorso, tralasciando integralmente il puntuale rilievo speso dai giudici bolognesi, si fa carico di colmare: considerato che il momento impositivo sorge, se si tratta di cessione aventi ad oggetto beni mobili, allorquando venga effettuata la consegna e, se si verte in ambito di prestazioni di servizi, al pagamento, la ricorrente non solo non specifica quale fosse l'oggetto delle fatture - allegazione imprescindibile posto che l'obbligo tributario, è ordinariamente svincolato, tranne i casi di applicabilità del regime di "Iva per cassa", dall'effettiva riscossione delle somme di cui il contribuente è creditore che rappresentano il corrispettivo delle prestazioni che costituiscono il presupposto per l'applicabilità della imposta (Sez. 3, 9 febbraio, 2018, n. 6220; Sez. 3, 3 maggio 2013, n. 19099) -, ma neppure affronta la problematica, ad essa strettamente correlata, relativa alla mancata attivazione delle opportune procedure relative allo storno dai redditi imponibili dei corrispettivi, soggetti ad IVA, non riscossi. In secondo luogo, deve richiamarsi, in termini più generali, il costante orientamento di questa Corte secondo il quale l'inesigibilità di una condotta alternativa rispetto a quella omissiva adottata dall'imputata impone, in presenza di una grave situazione di crisi aziendale quale quella invocata nella specie, specifici oneri di allegazione e di prova che vanno al di là della contingenza negativa incontrata dalla società, dovendo estendersi all'impossibilità, da valutarsi in concreto, di onorare i pagamenti dovuti e, dunque, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, dal ricorso al finanziamento bancario all'adozione di mirate strategie aziendali e, se del caso, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 258055). Dimostrazione questa che nella specie, come rilevato dalla Corte territoriale, è ngtwsp-ecteidel tutto mancata. 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il terzo motivo. E' sufficiente al riguardo rilevare che la difesa, nel contestare l'insussistenza di yidentità del disegno criminoso tra il reato di bancarotta ed i delitti omissivi oggetto del presente procedimento, non si confronta con il rilievo, scevro da profili di manifesta illogicità che il ricorso neppure indica, limitandosi a svolgere confutazioni che si appuntano sul momento valutativo del giudizio espresso dai giudici di merito, secondo il quale le omissioni di natura previdenziale e tributaria poste in essere dall'imputata erano finalizzate negli obiettivi di breve termine perseguiti in concreto a garantire la prosecuzione dell'attività di impresa, al di là dell'astratta prevedibilità delle conseguenze che la condotta di protratta insolvenza avrebbe potuto, come poi si è verificato, determinare. Non vale richiamare, così come fa la ricorrente, la motivazione resa dalla sentenza che ha accertato il reato ex art. 223 I. fall., secondo la quale l'attività di autofinanziamento posta in essere attraverso la sistematica evasione di imposta non poteva che condurre ad un ingravescente dissesto della società, posto che non vi è prova che le cause della bancarotta finale coincidessero con le strategie perseguite dall'amministratrice, dirette solo a scongiurare le conseguenze immediate, attraverso la distrazione delle somme dovute all'ente previdenziale o all'Erario, in termini di continuazione aziendale. 4. L'inammissibilità del secondo e del terzo motivo consentono, in conclusione, di disporre l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a quanto indicato al punto 1 della presente decisione senza necessità di rinvio, ben potendo questa Corte, nell'esercizio dei poteri conferitile dall'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., rideterminare direttamente il trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei singoli aumenti applicati dal giudice di primo grado ai fini della continuazione (30 giorni per ciascun reato satellite e successiva riduzione conseguente al rito abbreviato) rispetto alla pena base di tre mesi e quindici giorni di reclusione: la rilevata estinzione per intervenuta prescrizione del reato ex art. 10 bis d. Igs. 74/2000 nonché delle mensilità comprese tra febbraio e maggio relativamente al reato ex art. 2 d. I. 463/1983 riferito all'anno 2009 consente di ridurre di quaranta giorni di reclusione, comprensivi della riduzione conseguente alla scelta del rito, la pena detentiva finale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983 relativo alle mensilità da febbraio a maggio 2009 e al reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 74/2000 commesso il 31.7.2009, perché estinti per prescrizione ed
Sentenza Cassazione n. 44362/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris