CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 22751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso n. 15158 - 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Brescia, alla via [OSCURATO:PERSONA] II, n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento dello "STUDIO D.P.M." s.r.I., in persona dello studio associato "Sappa-Ambroso-Sanvito", rappresentante delegato avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Ripetta, n. 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE e PROCURATORE della Repubblica presso il Tribunale di Verbania. INTIMATO e PROCURATORE generale presso la Corte d'Appello di Torino. INTIMATO avverso la sentenza n. 920 - 30.4/13.5.2015 della Corte d'Appello di Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Verbania - a seguito di ricorso ex art. 161 l.fall. iscritto a ruolo il 31.3.2014 - dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo dello "Studio D.P.M." [OSCURATO:SOCIETA] seguito della relazione ex art. 172 l.fall. del commissario giudiziale il tribunale fissava l'udienza ex artt. 173 e 15 I.fall. All'esito, con decreto in data 13.11.2014, il tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato e con sentenza n. 26 in pari data, a fronte dell'istanza dei creditori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e "Manenti" s.r.I., dichiarava il fallimento dello "Studio D.P.M." s.r.l. 2. Lo "Studio D.P.M." s.r.l. proponeva reclamo. 3. Resisteva il curatore del fallimento dello "Studio D.P.M." [OSCURATO:SOCIETA] si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la "Manenti" [OSCURATO:SOCIETA] interveniva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania. 4. Con sentenza n. 920 dei 30.4/13.5.2015 la Corte d'Appello di Torino rigettava il reclamo e condannava la s.r.l. reclamante alle spese.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo "Studio D.P.M." s.r.I.; ne ha chiesto)sulla scorta di quattro motivi la cassazione. Il curatore del fallimento della "Studio D.P.M." s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania non ha svolto difese. Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino del pari non ha svolto difese. 6. Con il primo motivo ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 132 cod. proc. civ. la nullità della sentenza, l'apparenza della motivazione. Deduce che l'impugnato dictum è sorretto da motivazione "apparente" ed insufficiente. 7. Il primo motivo è privo di fondamento e va respinto. 8. Il vizio di motivazione "apparente" si configura allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672). Evidentemente, alla stregua degli articolati rilievi cui la Corte di Torino ha ancorato il suo dictum - rilievi di cui di seguito si darà puntualmente conto - è da escludere recisamente che nella specie si delinei la denunciata "anomalia motivazionale". 9. In pari tempo, tra le ipotesi di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire valenza alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni 3 unite di questa Corte, di certo non e annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Tanto, ben vero, a prescindere dal riscontro per cui la motivazione dell'impugnata statuizione non è per nulla "insufficiente". 10. Con il secondo motivo ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 173 I.fall. e dell'art. 24 Cost. Deduce che, allorché la corte di merito ha opinato per il rispetto della garanzia del contraddittorio in relazione ed ai fini della dichiarazione di fallimento, ha di fatto riconosciuto che le garanzie difensive non sono state salvaguardate con riferimento alle istanze di fallimento proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che, allorché la corte di merito ha opinato per il rispetto della garanzia del contraddittorio in relazione ed ai fini della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato, non ha tenuto conto che i creditori sono parti essenziali del procedimento ex art. 173 I.fall., che non sono state prodotte le comunicazioni ai creditori, sicché vi è da supporre che non siano state eseguite, e che al procedimento ex art. 173 I.fall. avrebbe dovuto esser riunito il procedimento volto, previa audizione del debitore, alla dichiarazione di fallimento. 11. Il secondo motivo del pari è privo di fondamento e va respinto. 12. Con precipuo riferimento al subprocedimento ex art. 173 I.fall. la corte territoriale, in ordine al motivo di reclamo con cui si era addotta, in dipendenza dell'omessa comunicazione ai creditori, la violazione del contraddittorio in relazione ed ai fini, appunto, della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato, ha reputato che siffatta comunicazione non si prefigurava come necessaria, versandosi nella previsione dell'ultima parte del 3° co. dell'art. 173 I.fall.; in pari tempo, che il curatore aveva prodotto le ma// inoltrate agli indirizzi p.e.c. dei creditori; in ogni caso, che la s.r.l. reclamante non aveva interesse a far valere un presunto vizio procedurale correlato alla pretesa esigenza di partecipazione dei creditori. 13. Ebbene, innegabilmente, il motivo in disamina non reca censura alcuna, quanto meno, dell'ultima (in ordine di enunciazione) delle tre autonome "rationes decidendi" cui si correla, in parte qua, l'impugnato dictum. Ovvero in nessun modo censura l'affermazione della corte d'appello secondo cui la reclamante non aveva interesse a far valere il presunto vizio procedurale connesso all'asserita mancata comunicazione ai creditori istanti ex art. 6 I.fall. 14. In ogni caso, l'omessa comunicazione ai creditori istanti della pendenza del subprocedimento ex art. 173 I.fall. integra un'ipotesi di nullità relativa, che, evidentemente, ai sensi dell'art. 157, 2° co, cod. proc. civ., può essere fatta valere unicamente dalla parte interessata, recte dai medesimi creditori (al riguardo cfr. Cass. 19.2.2016, n. 3324, secondo cui il subprocedimento di revoca del concordato preventivo si articola in due fasi: la prima, necessaria ed officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento; la seconda, eventuale e ad impulso di parte, che conduce alla dichiarazione di fallimento, ricorrendone i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 I.fall.; in tale contesto, i creditori concordatari non sono portatori di un interesse immediato e diretto che gli possa far assumere la qualifica di litisconsorti necessari, neppure nella fase che conduce all'eventuale dichiarazione di fallimento, non avendo essi un diritto al fallimento (o al mancato fallimento) del proprio debitore, sicché la comunicazione prevista, nei loro confronti, dall'art. 173, 1° co., I.fall. si atteggia a semplice "litis denuntiatio", volta a consentirne la loro volontaria partecipazione all'udienza, la cui omissione comporta non già una nullità assoluta ed insanabile, ma solo una nullità relativa della prima fase del subprocedimento di revoca che, non ripercuotendosi sull'eventuale fase successiva, non è causa di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento). 15. In questo quadro soccorrono gli insegnamenti di questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (cfr. Cass. 11,1.2007, n. 389). Ovvero (pur ad ammettere che sia stata censurata l'affermazione della corte distrettuale a tenor della quale la s.r.l. reclamante non aveva interesse a far valere un presunto vizio procedurale connesso all'esigenza di partecipazione dei creditori al subprocedimento ex art, 173 Ifall.) l'insegnamento secondo cui, qualora la decisione dì merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta ,o- definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass.14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 16. Con precipuo riferimento al procedimento ex art. 15 I.fall., finalizzato, se del caso, alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore già ammesso al concordato, la corte territoriale, in ordine al motivo di reclamo con cui si era del pari addotta la violazione del contraddittorio, ha dato atto che l'istanza di fallimento della "Manenti", quanto meno, unitamente al decreto recante fissazione dell'udienza ex art. 15 I.fall. in data 10.12.2013, era stata comunicata allo,"Studio D.P.M." e che il legale rappresentante dellq, "Studio D.P.M." era comparso all'udienza anzidetta, tant'è che il riscontro dell'avvenuta proposizione della domanda di ammissione al concordato aveva indotto alla sospensione della procedura prefallimentare. 17. Ebbene, del tutto ingiustificata è la doglianza della s.r.l. ricorrente circa la mancata salvaguardia delle sue garanzie difensive ("il riferimento all'art. 15 induce a ritenere che non possa essere trascurata l'audizione del debitore prima della dichiarazione di fallimento": così ricorso, pag. 10). 18. Analogamente soccorrono gli Insegnamenti dì questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui, nel caso di proposta di concordato preventivo presentata nel corso di un procedimento prefallimentare, il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato ed il debitore è già a conoscenza che, in caso di convocazione ex art. 1731.fall., l'accertamento del tribunale e, correlativamente, l'ambito della sua difesa attengono ad una fattispecie più complessa di quella della sola revocabilità dell'ammissione al concordato, rappresentando la revoca uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 31.1.2014, n, 2130; Cass. 7.12.2016, n, 25165).Ovvero l'insegnamento secondo cui, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti (cfr. Cass. (ord.) 10.2.2021, n. 3189; Cass. 6.11.2013, n. 24968). 19. In questo quadro, altresì, appieno si giustifica l'ulteriore rilievo della corte distrettuale secondo cui, in dipendenza dell'espresso riscontro, operato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'avvenuta proposizione della domanda volta a conseguire l'ammissione al concordato preventivo, non si prospettava come necessaria la riunione della procedura prefallimentare alla procedura introdotta con il ricorso ex art. 161 l.fall. In questo quadro, inoltre, deve reputarsi senz'altro soddisfatto, ai fini della dichiarazione di fallimento, il principio della domanda che l'inciso "su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero", figurante nel corpo del 2° co. dell'art. 173 I.fall. - 2° co. cit., le cui prefigurazioni operano pur sul terreno delle previsioni del 3° co. - senza dubbio sottende. 20. La Corte di Torino, ulteriormente, in ordine al rilievo della s.r.l. reclamante circa l'omessa considerazione dell'istanza finalizzata alla modifica del piano, onde sanare le criticità poste in risalto dal commissario, ha precisato che nel termine all'uopo accordato dal tribunale lo "Studio D.P.M." aveva depositato una memoria integrativa esplicante valenza con riferimento alla proposta di concordato avanzata dalle altre società del "gruppo" di appartenenza, memoria ove, tuttavia, non risultavano in alcun modo trattati gli specifici profili di inammissibilità prefigurati in relazione alla proposta di concordato da essa società reclamante formulata. Cosicché, ha soggiunto la Corte torinese, del tutto ingiustificata era la doglianza concernente la mancata concessione di un termine per la modifica- integrazione della proposta. 21. Ebbene, la doglianza infine veicolata dal secondo motivo di ricorso - la corte d'appello non ha debitamente tenuto conto che aveva modificato la propria domanda di concordato e che con apposita memoria aveva chiesto termine per meglio specificare la propria proposta (cfr. ricorso, pagg. 12 - 13) - per nulla reca censura dei surriferiti rilievi motivazionali. Cosicché la doglianza anzidetta non si correla in modo specifico alla "ratto in parte qua decidendi" (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata). 22. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162 e 163 I.fall. Deduce che ha errato la corte di merito allorché ha condiviso il dictum del tribunale, che aveva, a sua volta, assunto la "fattibilità economica" - e non già la sola "fattibilità giuridica" - quale requisito del piano concordatario necessariamente involto dalla valutazione demandata, ai fini dell'ammissione alla procedura, all'autorità giudiziaria. Deduce in particolare che unicamente al ceto creditorio è demandata la valutazione circa la "fattibilità economica" del piano.»- Deduce in particolare che l'unico requisito imprescindibile della proposta di concordato è da ravvisare nella "soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma". 23. Il terzo motivo è destituito di fondamento e va rigettato. 24. Con precipuo riferimento al merito della valutazione cui ha atteso il tribunale, la Corte di Torino ha esplicitato quanto segue. In primo luogo, che i motivi al riguardo esperiti dalla s.r.l. reclamante concernevano esclusivamente la valutazione, operata dal primo giudice, di inattendibilità della stima degli immobili; che nondimeno i motivi in tal guisa formulati erano del tutto inconferenti, siccome 6 "Studio D.P.M." né era titolare di immobili nétnel piano all'uopo predisposto)era indicato quale beneficiariq del surplus derivante dalla liquidazione dei cespiti immobiliari della "Intra 22" s.r.l., società appartenente allo stesso "gruppo", la quale parimenti aveva domandato l'ammissione al concordato preventivo; che nella proposta della s.r.l. reclamante l'attivo era costituito unicamente dall'incasso di crediti verso altre società del "gruppo" e dall'apporto di nuova finanza da parte del legale rappresentante; che dunque la s.r.l. reclamante non aveva svolto motivi concernenti la sua specifica situazione, tali da sollecitare la rivisitazione del giudizio di inammissibilità espresso dal tribunale. In secondo luogo, ed in ogni caso, che la proposta di concordato non appariva dotata di "giuridica fattibilità" in dipendenza dell'insussistenza della condizione di ammissibilità del pagamento dei chirografari in misura non irrisoria; che, in particolare, era stata prevista per i crediti privilegiati la soddisfazione nella misura del 18,3% e per i crediti chirografari, di ammontare complessivo pari ad euro 1.794.318,00, la soddisfazione nella misura di appena l'1,10/0. 4.- 25. Ebbene, innegabilmente, gli scarni e del tutto generici rilievi infine veicolati dal terzo motivo di ricorso (cfr. ricorso, pagg. 21 - 22; "anche tale asserzione si ritiene va da ad integrare una valutazione sulla fattibilità economica del concordato e non sulla fattibilità giuridica (...)": così ricorso, pag. 22; "(...) essendo l'odierna ricorrente una creditrice proprio delle società che avrebbero ricavato un surplus dalla vendita del terreno perduto": così ricorso, pag. 22) non recano puntuale censura del passaggio motivazionale cui, in primo luogo, è in parte qua ancorato il dictum della corte distrettuale. 26. In ogni caso - ferma, ben vero, l'inapplicabilità ratione temporis della previsione del 4° co. dell'art. 160 I.fall. al caso di specie (il concordato 01)16 "Studio D.P.M." è stato aperto nel 2014, antecedentemente alla entrata in vigore della legge n. 132 del 6.8.2015, di conversione del dec. leg. n. 83 del 27.6.2015, che ha introdotto il 4° co. cit.) - ineccepibile è il rilievo della corte territoriale circa la non "fattibilità giuridica" della proposta, rilievo correlato, propriamente, alla irrisorietà della percentuale (1,1%) offerta ai chirografari ed, altresì, all'alterazione della graduazione dei crediti privilegiati destinata a scaturire, ai fini della minima soddisfazione dei chirografari, dall'apporto del legale rappresentante deiò "Studio D.P.M." (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26332; in tale circostanza questa Corte ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto non omologabile la proposta di concordato preventivo misto in cui si prevedeva la liquidazione di quote e beni di due s.r.l. senza un valido atto di impegno delle società e che, in ogni caso, comportava una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari particolarmente esigua). 27. Invero, innegabilmente, la "fattibilità giuridica", che nel sindacato del tribunale è sicuramente ricompresa, postula la non incompatibilità del piano con le norme inderogabili (cfr. a tal specifico riguardo Cass. 15.6.2020, n. 11522;Cass. 23.5.2014, n. 11497) e quindi postula il riscontro - rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e censurabile in sede di legittimità ai sensi del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. - della effettiva sussistenza (in ossequio alla previsione inderogabile del n. 2 dell'art. 1325 cod. civ.) della causa concreta segnatamente espressa dal secondo termine della locuzione "ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti" figurante alla lett. a) del 10 co. dell'art. 160 I.fall. E senza dubbio la causa concreta manca - e con essa difetta la "fattibilità giuridica" - allorquando la percentuale di soddisfazione è, come nella specie, irrisoria, siccome in simile evenienza la concreta causa solutoria non è, evidentemente, "adeguata". 28. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2712 cod. civ. e degli artt. 23 e 23 bis del dec. Igs. n. 82/2005 e successive modificazioni. Premette che la corte d'appello, allorché ha opinato per la ritualità del subprocedimento ex art. 173 I.fall., ha affermato che il curatore aveva prodotto le mail inoltrate agli indirizzi p.e.c. dei creditori e le attestazioni di consegna delle singole comunicazioni. Premette altresì che le riproduzioni cartacee dei documenti digitali fanno piena prova, se la parte contro cui sono prodotte, non ne disconosce la conformità. Indi deduce che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha provveduto a contestare siffatte riproduzioni, che, pertanto, non esplicano alcuna efficacia probatoria. 29. Il quarto motivo del pari è destituito di fondamento e va rigettato.30. Si è anticipato che non è stata censurata l'affermazione della corte di merito secondo cui la s.r.l. reclamante - qui ricorrente - non aveva interesse a far valere l'omessa comunicazione ai creditori istanti della pendenza del subprocedimento ex art. 173 I.fall. Si è anticipato inoltre che l'omessa comunicazione integra un'ipotesi di nullità relativa, che può essere fatta valere unicamente dalla parte interessata, recte dai creditori. 31. In questi termini la s.r.l. ricorrente non ha alcun interesse a far valere la ragione di censura veicolata dal quarto mezzo di impugnazione. Soccorre l'insegnamento di questa Corte n. 389 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dapprima citato. Soccorrono gli insegnamenti di questa Corte n. 11493 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 2108 del 14.2.2012 dapprima citati. 32. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente, "Studio D.P.M.", va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio al curatore controricorrente. La liquidazione segue come da dispositivo. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ed il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va nei loro confronti assunta. 33. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna• ricorrente, "Studio D.P.M." s.r.I., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento dellq,"Studio D.P.M." s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente