Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02377/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] bi avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 13 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Taranto il 20 maggio 2018 in relazione a delitti di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte, contestati come commessi il 21 e il 22 febbraio 2015.

Il ricorso consta di un primo motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità del Nesca in termini contraddittori rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale; e di un secondo motivo, sempre dedotto per vizio di motivazione, afferente il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

La censura articolata dal ricorrente in detto motivo si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).

A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta al Nesca, riferita alla sottrazione e all'indebito utilizzo della carta Postamat della ditta di [OSCURATO:PERSONA], che era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ditta: le confutazioni argomentative del ricorrente vertono su aspetti comunque non decisivi, a fronte delle stesse dichiarazioni dell'imputato e delle risultanze dell'utilizzo della carta postamat da parte sua, in data successiva alla sua sottrazione. 7, J, Con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto del secondo motivo di doglianza, peraltro affatto generico, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

La pena del resto è stata confermata in termini rientranti ampiamente nella media edittale, di tal che va esente da censure il percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito pienamente adeguato ai criteri a più riprese indicati dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] bi avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 13 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Taranto il 20 maggio 2018 in relazione a delitti di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte, contestati come commessi il 21 e il 22 febbraio 2015. Il ricorso consta di un primo motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità del Nesca in termini contraddittori rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale; e di un secondo motivo, sempre dedotto per vizio di motivazione, afferente il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente in detto motivo si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta al Nesca, riferita alla sottrazione e all'indebito utilizzo della carta Postamat della ditta di [OSCURATO:PERSONA], che era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ditta: le confutazioni argomentative del ricorrente vertono su aspetti comunque non decisivi, a fronte delle stesse dichiarazioni dell'imputato e delle risultanze dell'utilizzo della carta postamat da parte sua, in data successiva alla sua sottrazione. 7, J, Con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto del secondo motivo di doglianza, peraltro affatto generico, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). La pena del resto è stata confermata in termini rientranti ampiamente nella media edittale, di tal che va esente da censure il percorso argomentativo svolto sul punto dalla Corte di merito pienamente adeguato ai criteri a più riprese indicati dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 02377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris