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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06568/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20432-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' UNIPERSONALDE I.C.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 646/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Varese, ove sono state accolte le ragioni del Comune di Gallarate in ordine alla TOSAP su viadotto autostradale; che la soc. unipersonale ICA s.r.1., nella sua qualità di incaricata per la riscossione della TOSAP in Comune di Gallarate ha spiegato controricorso, mentre l'Amministrazione comunale è rimasta intimata; che, in prossimità dell'udienza hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive posizioni sia la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. che la soc.

ICA s.r.1.; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di diverse diposizioni di legge in materia di costruzione e gestione di autostrade; che premesso che il presupposto impositivo è costituito - ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507 del 1993 - dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, Ric. 2020 n. 20432 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.

Dunque, ai fini della TOSAP, rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (Cass., 2555/2002; Cass., 11553/2004; Cass. n.), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del D.L.gs. n. 507 del 1993.

L'art. 38 del D.Lgs. 507/1993 non può che essere interpretato nel senso che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo.

Né può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità (Cass., 11688-11689/2017; Cass., 28341/2019); che, nella specie, la CTR ha accertato che, insistendo il viadotto autostradale sul territorio comunale, è inibita al Comune qualsiasi scelta circa la diversa destinazione del suolo pubblico. che, quanto al secondo motivo, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è Ric. 2020 n. 20432 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione" (Cass. 11886/2017; Cass., 28341/2019; Cass., 20974/2020); che, nella specie, la CTR ha escluso la sussistenza dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993, facendo buon governo dei principi sopra menzionati. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'agente per la riscossione, che liquida in €.cinquemilaseicento /00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20432-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' UNIPERSONALDE I.C.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 646/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Varese, ove sono state accolte le ragioni del Comune di Gallarate in ordine alla TOSAP su viadotto autostradale; che la soc. unipersonale ICA s.r.1., nella sua qualità di incaricata per la riscossione della TOSAP in Comune di Gallarate ha spiegato controricorso, mentre l'Amministrazione comunale è rimasta intimata; che, in prossimità dell'udienza hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive posizioni sia la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. che la soc. ICA s.r.1.; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di diverse diposizioni di legge in materia di costruzione e gestione di autostrade; che premesso che il presupposto impositivo è costituito - ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507 del 1993 - dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, Ric. 2020 n. 20432 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Dunque, ai fini della TOSAP, rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (Cass., 2555/2002; Cass., 11553/2004; Cass. n.), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del D.L.gs. n. 507 del 1993. L'art. 38 del D.Lgs. 507/1993 non può che essere interpretato nel senso che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo. Né può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità (Cass., 11688-11689/2017; Cass., 28341/2019); che, nella specie, la CTR ha accertato che, insistendo il viadotto autostradale sul territorio comunale, è inibita al Comune qualsiasi scelta circa la diversa destinazione del suolo pubblico. che, quanto al secondo motivo, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è Ric. 2020 n. 20432 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione" (Cass. 11886/2017; Cass., 28341/2019; Cass., 20974/2020); che, nella specie, la CTR ha escluso la sussistenza dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993, facendo buon governo dei principi sopra menzionati. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'agente per la riscossione, che liquida in €.cinquemilaseicento /00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma