CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 27065/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16873-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-kSO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1074/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. 2020 n. 16873 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 12/2/2020, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato non dovuta, dalla Accappaticcio, la restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle somme dalla prima percepite a titolo di canoni in relazione a un contratto di locazione (con- cluso tra la Accappaticcio e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il Saccoccio, dall'altro) riconosciuto nullo per difetto di forma; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come, pur quando corrisposte in base a un contratto di loca- zione dichiarato nullo, le somme corrisposte dal Saccoccio a titolo di canoni dovevano ritenersi non ripetibili a titolo di indebito, avendo lo stesso comunque goduto dell'immobile per tutto il periodo in relazione al quale aveva pagato i canoni corrispondenti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo l'impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1458, 1575, 2033 e 2041 c.c., nonché dell'art. 27 della legge n. 392 78 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il di- ritto del ricorrente alla ripetizione dell'indebito costituito dall'insieme dei canoni di locazione corrisposti in relazione al contratto di locazione nullo per difetto di forma, non sussistendo nella specie alcun diritto di Adunanza del 6 maggio 2021 - R.G. n. 16873/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Ufo controparte al risarcimento del danno in relazione a un godimento con- sensualmente accettato dalle parti, né potendo prevedersi nella specie alcun obbligo del Saccoccio di corrispondere un'indennità a titolo di ar- ricchimento indebito, in difetto di alcuna corrispondente domanda ad opera della controparte; il motivo è inammissibile; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha negato la ripetibilità, a titolo di indebito, delle somme corrisposte dal Saccoccio a titolo di canoni in relazione al contratto di locazione riconosciuto nullo per difetto di forma, avendo lo stesso Saccoccio comunque goduto dell'immobile per tutto il periodo in relazione al quale aveva pagato i canoni corrispon- denti, in tal modo uniformandosi all'orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godi- mento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto ver- sato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importe- rebbe un'inammissibile arricchimento senza causa in danno del loca- tore (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 3971 del 12/02/2019, Rv. 652741 - 01);Adunanza del 6 maggio 2021 - R.G. n. 16873/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tale orientamento, già fatto proprio da questa Corte sin dal 1966 (Sez. 3, Sentenza n. 1168 del 06/05/1966, Rv. 322339 - 01), è stato ulteriormente ribadito nelle decisioni rese da: Sez. 3, Sentenza n. 4849 del 03/05/1991 Rv. 471957 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17844 del 22/08/2007; Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015; e, da ultimo, da Sez. 3, Sentenza n. 33759 del 19/12/2019, con l'unica, isolata ec- cezione costituita da Sez. 3, Sentenza n. 20383 del 11/10/2016, che questo Collegio ritiene non idonea a contraddire fondatamente il pre- valente, segnalato (e qui condiviso e riproposto, al fine di assicurarne continuità) insegnamento della giurisprudenza di legittimità; rispetto a tale orientamento, l'odierno ricorrente ha sostanzial- mente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad espri- mere unicamente il proprio dissenso, attraverso il richiamo all'unico precedente giurisprudenziale di legittimità non conforme al prevalente orientamento di questa Corte; alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al di- spositivo; dev'essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legit- timità, liquidate in complessivi euro 4.000,09oltre alle spese forfet- tarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Adunanza del 6 maggio 2021 - R.G. n. 16873/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 6/5/2021. [OSCURATO:PERSONA] aw& [OSCURATO:PERSONA] gggi' .g