CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2024
Cassazione n. 19454/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'[OSCURATO:PERSONA] n. 922/2024depositata il 08/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22468/2024Numero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 19454/2026Data pubblicazione 12/06/2026RILEVATO CHE1. A seguito di ricorso per cassazione notificato il 10/10/2024 dalla Ca-sa di Cura privata [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversola sentenza della Corte d'appello di L'[OSCURATO:PERSONA] n. 922, depositata l'8/7/2024,il Consigliere delegato ha formulato la seguente proposta di definizione delgiudizio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.“1.- [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:PERSONA] – premesso di essere creditrice versola [OSCURATO:PERSONA] (A.S.L.) 2 Lanciano – Vasto – Chieti per pre-stazioni rese nel 2007-2008; che l'Asl aveva rifiutato di pagare il saldo ditali prestazioni, opponendo in compensazione un proprio controcredito re-stitutorio di Euro 933.747,31, per rette di degenza indebitamente pagateall'attrice per cinque pazienti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ricoverati dal 1°gennaio 1999 al 30 settembre 2008 – tutto ciò premesso, conveniva l'Asldavanti al Tribunale di Chieti, chiedendone la condanna al pagamento del-la predetta somma.Il Tribunale rigettava la domanda accogliendo l'eccezione sollevata dal-la convenuta di carenza di titolarità passiva del rapporto, in quanto il debi-to doveva essere pagato dalla Finanziaria della Regione Abruzzo – Fira –s.p.a. e non dall'Asl.2.- L'appello della Casa di cura veniva respinto dalla Corte d'appellodell'[OSCURATO:PERSONA], la quale osservava quanto segue.Quanto alle passività 2008, la normativa in vigore al 1° gennaio 2009non aveva previsto un fenomeno successorio tra Fira ed Asl.La Corte di cassazione aveva già stabilito con precedenti pronunce latitolarità passiva di Fira e non dell'Asl.Era onere della Casa di cura dimostrare che, a seguito della cessazionedelle funzioni di gestione finanziaria dei pagamenti da parte di Fira a parti-re dal 1° gennaio 2009, tali funzioni erano state trasferite alle ASL ancheper i crediti maturati nel periodo anteriore.Numero registro generale 22468/2024Numero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 19454/2026Data pubblicazione 12/06/2026Non era condivisibile nemmeno la tesi della natura confessoria dellacompensazione, dato che la ASL era pur sempre il soggetto che autorizza-va la fatturazione e la verifica, per cui ben poteva muovere contestazionialle prestazioni rese senza per questo infirmare la posizione del soggettoobbligato per legge.3.- Ricorre per cassazione la Casa di cura, affidando il gravame a tremezzi.Resiste l'Asl che conclude per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito,per la sua infondatezza.4.- Col primo motivo – intitolato “Sul difetto di legittimazione passivadella ASL di [OSCURATO:SOCIETA] (riqualificato come assenza della titola-rità del rapporto controverso): violazione e falsa applicazione del contrattosottoscritto in data 14 marzo 2005 e del contratto sottoscritto il 6 agosto2009; violazione e falsa applicazione della L.R. n. 146/1996 e della L.R.A.n. 15/2004; violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., dell'art.1372 c.c., dell'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e succ. mod.; viola-zione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 10, del D.L. n. 324/1993 e degliartt. 12 e 15 delle Preleggi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in rela-zione all'art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. (impugnazione punti II.32 e ss.della sentenza n. 922/2024 della Corte d'Appello di L'[OSCURATO:PERSONA] – pagg. 13 ess. doc. 2 fascicoletto)” – la ricorrente assume che la Corte di meritoavrebbe dovuto considerare che l'eccezione di compensazione implicava laconfessione del debito da parte dell'Asl; che del contratto del 6 agosto2009, erroneamente interpretato dalla Corte d'appello, non era parte la Fi-ra, che aveva infatti cessato a quella data la funzione di tesoriere; che,comunque, la Finanziaria, secondo le norme regionali, aveva svolto solouna funzione di liquidazione e pagamento dei debiti dell'Asl.Col secondo motivo – rubricato “Sul difetto di legittimazione passivadella ASL di [OSCURATO:SOCIETA] (riqualificato come assenza della titola-rità del rapporto controverso): violazione e falsa applicazione del contrattoNumero registro generale 22468/2024Numero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 19454/2026Data pubblicazione 12/06/2026sottoscritto in data 14 marzo 2005; violazione e falsa applicazione dellaL.R.A. n. 146/1996 e della L.R.A. n. 15/2004; violazione e falsa applica-zione dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324 del 1993; violazione e falsaapplicazione dell'art. 1362 c.c., dell'art. 1372 c.c., dell'art. 8 quinquies delD.lgs. n. 502/1992 e succ. mod., e degli artt. 12 e 15 delle Preleggi, in re-lazione all'art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. (impugnazione punti da II.33 apunto II.43 della sentenza n. 922/2024 della Corte d'Appello di L'[OSCURATO:PERSONA] –pagg. da 13 a 17 doc. 1 fascicoletto)” – deduce la violazione degli accordicontenuti nel contratto 14 marzo 2005, nei quali si prevedeva come sog-getto obbligato l'Asl.Anche la legge reg. Abruzzo n° 15/2004, in aderenza alla legge n°229/1999, aveva conferito a Fira il solo servizio di tesoreria e non la titola-rità del debito.5.- I mezzi – esaminabili congiuntamente in ragione della loro connes-sione – sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., inquanto il giudice di merito si è attenuto ai principi enunciati da questaCorte (Cass., sez. III, 21 novembre 2022, n° 34155; Cass., sez. I, 2 mar-zo 2023, n° 6300; Cass., sez. I, 5 settembre 2023, n° 25803; Cass., sez.I, 28 novembre 2023, n° 33047).Con tali sentenze si è infatti stabilito che l'art. 1, decimo comma, deld.l. n° 324 del 1993, a tenore del quale nei rapporti con le strutture priva-te convenzionate "in caso di mancato pagamento delle relative spettanze,si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione dipignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entra-ta in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incarica-to del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale compe-tente", si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui ald.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con rife-rimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali chesi sono costituite in aziende sanitarie locali.Numero registro generale 22468/2024Numero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 19454/2026Data pubblicazione 12/06/2026Si è, poi, precisato che per l'identificazione dell'ente incaricato del pa-gamento deve farsi riferimento alla legge reg. Abruzzo n° 146 del 1996,art. 38, applicabile ratione temporis, ossia alla disposizione modificata dal-la legge reg. Abruzzo n. 15 del 2004, art. 122, il quale individua nella Fi-nanziaria della Regione Abruzzo l'ente competente al pagamento dei debitiverso le strutture private.Tale indirizzo è pienamente conforme all'evoluzione normativa in su-biecta materia.Infatti, con la legge reg. Abruzzo n° 87 del 1987 la Regione ha autoriz-zato la Giunta regionale “a promuovere la costituzione, in forma di societàper azioni, di una società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'econo-mia abruzzese, denominata [OSCURATO:SOCIETA].”, alla quale è stata dapprimamunitari, statali e regionali per conto della Regione e, quindi, con leggereg. Abruzzo n. 146 del 1996, nel testo vigente ratione temporis, il coor-dinamento delle singole banche convenzionate per lo svolgimento del ser-vizio di tesoreria e la responsabilità “della gestione finanziaria delle som-me del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singoleASL” (art. 38, commi terzo e quarto).A seguito della nomina del Commissario ad acta per la realizzazionedel Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruz-zo, con decreto di tale Commissario n. 2 del 17 dicembre 2008 è stata so-spesa l'efficacia dell'art. 38, terzo e quarto comma, sopra citati.Quindi, la Regione, con successiva legge n. 17 del 2009, ha definitiva-mente soppresso i commi terzo e quarto dell'art. 38 della legge regionalen. 146, rilevando che “allo stato attuale, con il passaggio delle funzioni dimonitoraggio della spesa sanitaria all'[OSCURATO:PERSONA] non simanifesta più necessario l'esercizio della gestione finanziaria dei paga-menti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., che di quella attività costituiva il pre-supposto, anche per motivi connessi con il contenimento della spesa deri-Numero registro generale 22468/2024Numero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 19454/2026Data pubblicazione 12/06/2026vante dalla convenzione stipulata a tal fine con la stessa [OSCURATO:SOCIETA].”(relazione al disegno di legge poi sfociato nella legge n. 17/2009).Sulla base di tale ricostruzione del tessuto normativo è agevole consta-tare che per il periodo anteriore al 1 gennaio 2008 Fira ha svolto il serviziodi tesoreria ed ha quindi rivestito la qualità di “ente incaricato del paga-mento del corrispettivo” ai sensi dell'art. 1, decimo comma, della legge n.324/1993; mentre per il periodo successivo la Regione ha disposto unpassaggio delle funzioni precedentemente svolte da Fira all'[OSCURATO:PERSONA].Ne deriva che per il periodo anteriore al 1 gennaio 2008 Fira dovevaessere considerata “debitore inadempiente e soggetto passivo di azione dipignoramento” (art. 1, decimo comma, sopra citato), mentre per il periodosuccessivo spettava alla creditrice provare in capo a quale ente siano statetrasferite le passività gravanti sulla disciolta Fira al 31 dicembre 2007:prova che la sentenza impugnata ha ritenuto non fornita (paragrafoII.41).I mezzi sono, inoltre, inammissibili laddove richiedono a questa Cortedi interpretare i contratti e gli accordi intercorsi tra Asl e Casa di cura eche sono stati incensurabilmente interpretati dal giudice del merito nelsenso di non individuare nell'Asl il soggetto tenuto al pagamento delleprestazioni sanitarie.Da ultimo, la contestazione dell'effetto confessorio della compensazio-ne è stata fatta senza censurare adeguatamente lo snodo logico contenutonel paragrafo II.42 della sentenza impugnata.6.- Col terzo motivo la ricorrente domanda una diversa statuizione sul-le spese di lite, in ragione della fondatezza del ricorso.Il mezzo non contiene, in realtà, alcuna impugnazione della sentenzaed è pertanto inammissibile, invocando nella sostanza un effetto di leggeche si sarebbe verificato nell'ipotesi di fondatezza del ricorso“.Numero registro generale 22468/2024Numero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 19454/2026Data pubblicazione 12/06/20262. Parte ricorrente, a seguito della comunicazione della predetta pro-posta di definizione anticipata, ha chiesto con istanza ai sensi dell'art. 380bis cod. proc. civ. la decisione del ricorso, cui ha resistito l'ASL 2 Lancianocon controricorso.3. In prossimità dell'odierna adunanza parte ricorrente ha depositatomemoria ai sensi dell'art. 380-bis 1 co. proc. civ.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di condividere la proposta di definizione anticipatacon riguardo alla titolarità passiva rispetto al pagamento di prestazioni sa-nitarie rese da strutture in forza di contratti stipulati con la RegioneAbruzzo in epoca anteriore all'anno 2011, in continuità con la consolidatagiurisprudenza richiamata nella proposta.5. In particolare il Collegio intende dare continuità ai principi interpre-tativi enunciati nella proposta dovendosi, pertanto, escludere che tanto ilrichiamato quadro normativo regionale di riferimento che le altre inam-missibili censure sull'interpretazione del contratto (che anche con le os-servazioni della memoria illustrativa sollecitano un riesame non consentitoin questa sede), possano indurre a ritenere l'erroneità della sentenza im-pugnata, invece pienamente conforme al quadro normativo di riferimentotanto nazionale che, appunto, regionale in punto di soggetto tenuto al pa-gamento delle prestazioni eseguite dalla ricorrente in capo a [OSCURATO:SOCIETA].S.p.A.6. Altrettando inammissibile è la censura mossa in relazione alle sta-tuizioni contenute nel paragrafo II.41 e II.42 della sentenza gravata in or-dine alla ripartizione dell'onere della prova a carico del creditore di dimo-strare che a seguito della cessazione delle funzioni di gestione finanziariadei pagamenti da parte di FIRA a partire dal primo gennaio 2009 tali fun-zioni erano state trasferite alle Asl anche per i criteri crediti maturati nelperiodo anteriore. La statuizione appare sorretta da due ordini di ragioni,una in fatto e l'altra in diritto, con richiamo giurisprudenziale alla pronun-Numero registro generale 22468/2024Numero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 19454/2026Data pubblicazione 12/06/2026cia della Corte 34155/2022, in tema di rilevanza confessoria dei pagamen-ti parziali, che non sono attinte dal ricorso.7. Va dunque confermata l'inammissibilità del ricorso.8. In applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente ècondannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricor-rente, nella misura liquidata in dispositivo.9. Ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., parte ricorrenteva altresì condannata al pagamento dell'ulteriore importo a favore dellacontroricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonché afavore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod.proc. civ.10. Sussistono infine i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-to pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pa-gamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legit-timità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfet-tarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00,ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento dell'ul-teriore importo di Euro 15.000,00 a favore di parte controricorrente, aisensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna parte ricorrente alpagamento di Euro 2.500,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensidell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri-to dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreNumero registro generale 22468/2024Numero sezionale 1237/2026Numero di raccolta generale 19454/2026Data pubblicazione 12/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino