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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 29729/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’ordinanza del 29/01/2026 del Tribunale di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ritenuta la continuazione tra i reati in materia di stupefacentigiudicati con sentenze del medesimo Tribunale del 27 aprile 2022, irrevocabile il25 gennaio 2023, e del 19 aprile 2022, irrevocabile l’11 maggio 2023, harideterminato la pena in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro3.800,00 di multa, apportando sulla sanzione più grave, irrogata con la sentenzadel 27 aprile 2022, un aumento pari a un terzo, in ragione della recidiva reiterataapplicata al condannato.2.

Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorsoper cassazione, per il tramite del difensore, con cui ha articolato due motivi,eccependo violazione di legge e vizio di motivazione, per averne il Tribunaleerroneamente ritenuto la condizione di soggetto recidivo reiterato in sede dirideterminazione della pena, laddove il giudice della cognizione aveva in realtàescluso con la sentenza del 19 aprile 2022 l’aggravante della recidiva, contestatanella forma della recidiva specifica.3.

Il procedimento è stato trattato ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen., non essendo possibile chiedere la discussione orale per i ricorsi per iquali la legge non prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previstedall’art. 127 cod. proc. pen.4.

Con memoria del 31 marzo 2026 il difensore del condannato ha eccepitola nullità della notifica dell’avviso per l’odierna udienza, in quanto eseguitoall’indirizzo pec di altro professionista omonimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento.2.

Va innanzitutto disattesa l’eccezione di nullità formulata dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA].A seguito del deposito della memoria del 31 marzo 2026 la notificadell’avviso di udienza è stata rinnovata, il 1° aprile 2026, all’indirizzo di postaelettronica certificata del professionista, nel rispetto del termine di cui all’art.610, comma 5, primo periodo, cod. proc. pen., sicché il contraddittorio risultaregolarmente instaurato.Va detto in ogni caso che l’eccepita nullità doveva ritenersi già sanata inossequio al principio del “raggiungimento dello scopo”, espressamente sancitodall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. e valorizzato quale criterio generale disanatoria, operante anche nel processo penale, da Sez.

U. n. 1626 del24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 – 01, secondo cui affermazioneimplicita del principio nel codice di rito, in relazione alle comunicazioni ad operadell’autorità giudiziaria, si trae dall’art. 184, comma 1, cod. proc. pen.Nella specie, nella stessa memoria del 31 marzo 2026, con cui ha sollevatol’eccezione di nullità, il difensore del ricorrente non ha enucleato uno specificopregiudizio subito al diritto di difesa, se è vero che nel medesimo atto affermache l’erronea indicazione dell’indirizzo pec nell’avviso di udienza “emerge dalfascicolo processuale”, dando pertanto conto di aver già visionato alla data diformulazione dell’eccezione gli atti del fascicolo ed ammettendo che a quella datal’avviso avesse raggiunto lo scopo di rendere edotto il reale destinatariodell’udienza fissata.3.

Tanto premesso, i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente inquanto strettamente connessi, sono fondati.Il principio di diritto a cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attenersiè che «il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo dellapena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod.pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiteratocon una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento dellacommissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenutorecidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazionedel cui trattamento sanzionatorio si discute» (Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 256011 – 01; conformi Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009, Delfino,Rv. 244843 – 01; Sez. 1, n. 17928 del 22/04/2010, Caniello, Rv. 247048 – 01;Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276268 – 01; Sez. 1,n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 – 01).Occorre porre allora attenzione alla data di commissione dei reati oggetto dicondanna, nella specie il 9 febbraio e il 24 marzo 2022, per verificare se a quelladata l’autore fosse stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza in precedenzaemessa e già divenuta irrevocabile.Nel caso in esame non risulta dall’ordinanza impugnata che il condannato siastato ritenuto recidivo reiterato con sentenza divenuta definitiva in epocaantecedente alla commissione dei reati avvinti dalla continuazione, consideratoaltresì che, con specifico riferimento alla sentenza di condanna del 19 aprile2022, irrevocabile l’11 maggio 2023, a ragione il ricorrente ha dedotto l’avvenutaesclusione da parte del giudice della cognizione della recidiva, contestata nellaforma specifica essendo [OSCURATO:PERSONA] gravato, alla data di consumazione del reato(24 marzo 2022), da un’unica precedente condanna irrevocabile per delitto dellamedesima indole.4.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnatacon rinvio alTribunale di Roma, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), sulpunto relativo all’entità della pena.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente all'entita' della pena, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’ordinanza del 29/01/2026 del Tribunale di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ritenuta la continuazione tra i reati in materia di stupefacentigiudicati con sentenze del medesimo Tribunale del 27 aprile 2022, irrevocabile il25 gennaio 2023, e del 19 aprile 2022, irrevocabile l’11 maggio 2023, harideterminato la pena in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro3.800,00 di multa, apportando sulla sanzione più grave, irrogata con la sentenzadel 27 aprile 2022, un aumento pari a un terzo, in ragione della recidiva reiterataapplicata al condannato.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorsoper cassazione, per il tramite del difensore, con cui ha articolato due motivi,eccependo violazione di legge e vizio di motivazione, per averne il Tribunaleerroneamente ritenuto la condizione di soggetto recidivo reiterato in sede dirideterminazione della pena, laddove il giudice della cognizione aveva in realtàescluso con la sentenza del 19 aprile 2022 l’aggravante della recidiva, contestatanella forma della recidiva specifica.3. Il procedimento è stato trattato ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen., non essendo possibile chiedere la discussione orale per i ricorsi per iquali la legge non prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previstedall’art. 127 cod. proc. pen.4. Con memoria del 31 marzo 2026 il difensore del condannato ha eccepitola nullità della notifica dell’avviso per l’odierna udienza, in quanto eseguitoall’indirizzo pec di altro professionista omonimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. Va innanzitutto disattesa l’eccezione di nullità formulata dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA].A seguito del deposito della memoria del 31 marzo 2026 la notificadell’avviso di udienza è stata rinnovata, il 1° aprile 2026, all’indirizzo di postaelettronica certificata del professionista, nel rispetto del termine di cui all’art.610, comma 5, primo periodo, cod. proc. pen., sicché il contraddittorio risultaregolarmente instaurato.Va detto in ogni caso che l’eccepita nullità doveva ritenersi già sanata inossequio al principio del “raggiungimento dello scopo”, espressamente sancitodall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. e valorizzato quale criterio generale disanatoria, operante anche nel processo penale, da Sez. U. n. 1626 del24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 – 01, secondo cui affermazioneimplicita del principio nel codice di rito, in relazione alle comunicazioni ad operadell’autorità giudiziaria, si trae dall’art. 184, comma 1, cod. proc. pen.Nella specie, nella stessa memoria del 31 marzo 2026, con cui ha sollevatol’eccezione di nullità, il difensore del ricorrente non ha enucleato uno specificopregiudizio subito al diritto di difesa, se è vero che nel medesimo atto affermache l’erronea indicazione dell’indirizzo pec nell’avviso di udienza “emerge dalfascicolo processuale”, dando pertanto conto di aver già visionato alla data diformulazione dell’eccezione gli atti del fascicolo ed ammettendo che a quella datal’avviso avesse raggiunto lo scopo di rendere edotto il reale destinatariodell’udienza fissata.3. Tanto premesso, i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente inquanto strettamente connessi, sono fondati.Il principio di diritto a cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attenersiè che «il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo dellapena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod.pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiteratocon una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento dellacommissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenutorecidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazionedel cui trattamento sanzionatorio si discute» (Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 256011 – 01; conformi Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009, Delfino,Rv. 244843 – 01; Sez. 1, n. 17928 del 22/04/2010, Caniello, Rv. 247048 – 01;Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276268 – 01; Sez. 1,n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 – 01).Occorre porre allora attenzione alla data di commissione dei reati oggetto dicondanna, nella specie il 9 febbraio e il 24 marzo 2022, per verificare se a quelladata l’autore fosse stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza in precedenzaemessa e già divenuta irrevocabile.Nel caso in esame non risulta dall’ordinanza impugnata che il condannato siastato ritenuto recidivo reiterato con sentenza divenuta definitiva in epocaantecedente alla commissione dei reati avvinti dalla continuazione, consideratoaltresì che, con specifico riferimento alla sentenza di condanna del 19 aprile2022, irrevocabile l’11 maggio 2023, a ragione il ricorrente ha dedotto l’avvenutaesclusione da parte del giudice della cognizione della recidiva, contestata nellaforma specifica essendo [OSCURATO:PERSONA] gravato, alla data di consumazione del reato(24 marzo 2022), da un’unica precedente condanna irrevocabile per delitto dellamedesima indole.4. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnatacon rinvio alTribunale di Roma, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), sulpunto relativo all’entità della pena. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente all'entita' della pena, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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