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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42840/2021

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23981/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 2 maggio 2019 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con tre cinque distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna in assenza di prove della sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivo, costitutivi del reato; per avere ingiustificatamente negato l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.; per avere confermato la sussistenza della recidiva e ingiustificatamente negato le attenuanti generiche e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.; ed ancora, per avere disatteso la richiesta di riduzione della pena inflitta; argomenti ripresi nella memoria del 26 ottobre 2021; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto si fosse reso responsabile del reato contestato; perché l'imputato non fosse meritevole delle attenuanti generiche e di una riduzione della pena, e dovesse essere riconosciuta la recidiva, trattandosi di soggetto autore di condotte gravi che in passato è stato già condannato per altri reati per violazione della disciplina sugli stupefacenti e di quella sulle armi, oltre che per furto, dati indicativi di una evidente pericolosità sociale; quanto agli ulteriori due motivi va rilevato come l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. è dovuta al fatto che la relativa questione è stata posta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione; mentre, con riferimento all'art. 131-bis, cod. pen., se errato è il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al divieto fissato dal comma 2 perché introdotto nella norma de qua con legge successiva all'epoca di commissione del reato, nella stessa pronuncia vi è implicita motivazione da cui possa desumersi l'esistenza di fattori — quali le gravi modalità della condotta e la non esiguità del danno - comunque ostativi al riconoscimento della indicata causa di esclusione della punibilità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23981/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 2 maggio 2019 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con tre cinque distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna in assenza di prove della sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivo, costitutivi del reato; per avere ingiustificatamente negato l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.; per avere confermato la sussistenza della recidiva e ingiustificatamente negato le attenuanti generiche e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.; ed ancora, per avere disatteso la richiesta di riduzione della pena inflitta; argomenti ripresi nella memoria del 26 ottobre 2021; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto si fosse reso responsabile del reato contestato; perché l'imputato non fosse meritevole delle attenuanti generiche e di una riduzione della pena, e dovesse essere riconosciuta la recidiva, trattandosi di soggetto autore di condotte gravi che in passato è stato già condannato per altri reati per violazione della disciplina sugli stupefacenti e di quella sulle armi, oltre che per furto, dati indicativi di una evidente pericolosità sociale; quanto agli ulteriori due motivi va rilevato come l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. è dovuta al fatto che la relativa questione è stata posta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione; mentre, con riferimento all'art. 131-bis, cod. pen., se errato è il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al divieto fissato dal comma 2 perché introdotto nella norma de qua con legge successiva all'epoca di commissione del reato, nella stessa pronuncia vi è implicita motivazione da cui possa desumersi l'esistenza di fattori — quali le gravi modalità della condotta e la non esiguità del danno - comunque ostativi al riconoscimento della indicata causa di esclusione della punibilità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il C