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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 27711/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 9 febbraio 2021 la C:orte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere egli contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, non effettuando il versamento della somma imposta a titolo di cauzione nel termine di legge.

In motivazione si evidenzia la sussistenza dell'elemento soggettivo dovuta alla conoscenza delle prescrizioni imposte dal momento della notifica a mani proprie del decreto di sottoposizione e la carenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della assoluta mancanza di risorse finanziarie atta a giustificare l'omesso versamento della cauzione di euro 500„00.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice in relazione agli artt. 131 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si ribadisce l'erroneità dell'aver considerato, per il giudizio in ordine all'abitualità della condotta, altri precedenti penali e non l'assenza di precedenti specifici e, quindi, si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, tenuto altresì conto delle condizioni economiche disagiate del Bruni.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.

Il diniego della applicazione della particolare causa di non punibilità è immune da vizi in diritto e risulta argomentato in modo coerente ai presupposti di legge, sicchè la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 9 febbraio 2021 la C:orte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere egli contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, non effettuando il versamento della somma imposta a titolo di cauzione nel termine di legge. In motivazione si evidenzia la sussistenza dell'elemento soggettivo dovuta alla conoscenza delle prescrizioni imposte dal momento della notifica a mani proprie del decreto di sottoposizione e la carenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della assoluta mancanza di risorse finanziarie atta a giustificare l'omesso versamento della cauzione di euro 500„00. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice in relazione agli artt. 131 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Si ribadisce l'erroneità dell'aver considerato, per il giudizio in ordine all'abitualità della condotta, altri precedenti penali e non l'assenza di precedenti specifici e, quindi, si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, tenuto altresì conto delle condizioni economiche disagiate del Bruni. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il diniego della applicazione della particolare causa di non punibilità è immune da vizi in diritto e risulta argomentato in modo coerente ai presupposti di legge, sicchè la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il
Decreto Cassazione n. 27711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris