CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9056/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 20/C, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 3641/2017,depositata il 1 9/ 09 /201 7; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].p.a., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Milano aveva accolto il ricorso avverso il silenzio - rifiuto frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso di parte dell’Ires versata per l’anno 2005. 2. L’Ufficio emetteva avviso di accertamento con il quale rettificava, ai fini Ires, oltre che Irap ed Iva, la dichiarazione per l’anno 2005. Tra gli altri rilievi l’Ufficio contestava l’indebita deduzione della somma di euro 1.454.512,26 a titolo variazioni in diminuzione relative alle quote di accontamento/svalutazioni crediti eccedenti la soglia di cui all’art. 106, comma 3, t.u.i.r. A seguito di adesione la contribuente versava in data 9 novembre 2010 la somma di euro 1.300.084,70. In data 29 dicembre 2010 la società, sempre con riferimento all’anno 2005, presentava dichiarazione integrativa con cui riduceva la base imponibile Ires portando in diminuzione la somma di euro 2.053.019,00 relativa agli accantonamenti effettuati e, compilando il quadro RX, chiedeva di utilizzare in compensazione il credito Ires. In data 4 dicembre 2012 presentava istanza di rimborso di detta ultima somma e, maturati i termini, ricorreva avverso il silenzio rifiuto. 3. La C.t.p. rigettava il ricorso assumendo che fosse decorso il termine di decadenza per l’istanza di rimborso di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 4. La C.t.r. accoglieva l’appello della società contribuente. Affermava che la dichiarazione integrativa era stata tempestivamente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 presentata entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione ordinaria; che la medesima conteneva una domanda di compensazione del credito di due milioni di euro che era chiaramente una richiesta di rimborso che l’Ufficio non aveva evaso, nonostante fosse suo onere ex art. 110 t.u.i.r., «neanche a seguito del sollecito, interruttivo di qualunque termine». Aggiungeva che «se il termine entro il quale rivendicare il diritto al rimborso d una IRES, non nascente da un indebito pagamento, ma da un accertamento automatico dell’Ufficio, con ripercussione quadriennale, quindi riqualificabile automaticamente non fosse di prescrizione […] non potrebbe a maggior ragione ed estensivamente interpretarsi come di decadenza». Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; degli artt. 18, 19, 21, 36, comma 2, n. 4. D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt.. 3, 53, 97 Cost; dell’art. 12 preleggi; degli artt. 115, 116, cod. proc. civ.; degli artt. 1324, 1427, 1429, 1431, 2697, 2694 cod. civ.; dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; degli artt. 2, comma 8 E 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; degli artt. 110. comma 8, 163 t.u.i.r., degli artt. 38 e 67 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600; degli artt. 2, 6, 8 e 9 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 3. Con il terzo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 4. La peculiarità e la complessità della materia controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rendono opportuna, in difetto degli estremi dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza, P.Q.M. Rinvia a nuovo