CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 85-8482/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo (comune ai due ricorrenti) dei distinti ricorsi con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamento vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha con motivazione congrua e priva di illogicità ritenuto inverosimile l'alternativa dinamica dei fatti ricostruita dalla difesa); ritenuto che il secondo motivo (pure comune ai due ricorrenti) dei distinti ricorsi, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. I ricorrenti devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha trasmesso a mezzo p.e.c. memoria contenente conclusioni scritte e 85-8482/2024 nota spese delle quali chiede la liquidazione; liquida dette spese in euro 2000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.