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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 00258/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMApato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini prelrninE i del Tribunale di Parma applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen. - la pena di tre anni, sei mesi di reclusione e 18.000 euro di nnultE ir ':rdine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, giudicato in continuazione con i reati di cui alla sentenza dello stesso Jffic o del 12/4/2021, irrevocabile il 5/5/2021.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife chiedendo l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) ai :,r-ofilc motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui All'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n 13 che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputatD, al :lifet:c di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - luesti - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne seltarr:c l'astratta configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, decnto 309 del 1990, peraltro non prevista nel negozio processuale accolto d.3I Giu:lice.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte ccstituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parce abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o r nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle E m -r ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in l'avore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMApato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini prelrninE i del Tribunale di Parma applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen. - la pena di tre anni, sei mesi di reclusione e 18.000 euro di nnultE ir ':rdine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, giudicato in continuazione con i reati di cui alla sentenza dello stesso Jffic o del 12/4/2021, irrevocabile il 5/5/2021. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife chiedendo l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) ai :,r-ofilc motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui All'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n 13 che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputatD, al :lifet:c di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - luesti - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne seltarr:c l'astratta configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, decnto 309 del 1990, peraltro non prevista nel negozio processuale accolto d.3I Giu:lice. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte ccstituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parce abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o r nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle E m -r ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in l'avore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dice
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