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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26525/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] AWèl,) a( Wael ribadito che con la sentenza n. 86 del 20/&, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità".

In particolare, la sentenza n. 86 del 2024 ha precisato che "in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come dì lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost." Ritenuto che, nel caso in esame, la Corte di appello ha esaminato le prove raccolte escludendo, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che le caratteristiche dell'azione (ed, in particolare, al trafugamento del telefono: v. pag. 1 della sentenza impugnata), ritenuto che il ricorso non individua fratture logiche o travisamenti decisivi, ma si limita ad invocare una nuova valutazione delle prove al fine di ottenere un nuovo giudizio sulla sussistenza degli elementi che consentono di concedere l'attenuante; e ribadito che tale nuovo giudizio non può essere compiuto dalla Corte di legittimità che non ha alcun potere di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] AWèl,) a( Wael ribadito che con la sentenza n. 86 del 20/&, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità". In particolare, la sentenza n. 86 del 2024 ha precisato che "in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come dì lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost." Ritenuto che, nel caso in esame, la Corte di appello ha esaminato le prove raccolte escludendo, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che le caratteristiche dell'azione (ed, in particolare, al trafugamento del telefono: v. pag. 1 della sentenza impugnata), ritenuto che il ricorso non individua fratture logiche o travisamenti decisivi, ma si limita ad invocare una nuova valutazione delle prove al fine di ottenere un nuovo giudizio sulla sussistenza degli elementi che consentono di concedere l'attenuante; e ribadito che tale nuovo giudizio non può essere compiuto dalla Corte di legittimità che non ha alcun potere di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 26525/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris