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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13085/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21103-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo 2021 rappresenta e difende; 2572 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 520/2015 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 30/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; N Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'impugnazione proposta dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso estratto di ruolo relativo a n. 6 cartelle di pagamento sottese ad iscrizione ipotecaria .

Il ricorrente in sostanza deduceva la inesistenza e \o la nullità delle notifiche relativamente alle cartelle in questione. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso in quanto gli estratti del ruolo di per sé non fossero impugnabili .

A seguito di appello da parte del contribuente , la CTr respingeva l'appello ritendo ritualmente notificate le cartelle .

Propone ricorso in Cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi così sintetizzabili : i) Illegittimità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc , 2) Illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.i n. 5 cpc.

Si costituiva con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] la quale chiedeva il rigetto .

Presentava memorie in concomitanza dell'udienza camerale il contribuente ai sensi dell'art. 380 bis cpc .

Ragioni della decisione Occorre premettere che lo stesso ricorrente principale nel ricorso ha dedotto che l'iscrizione ipotecaria ,iscritta a garanzia delle cartella indicate nell'estratto ruolo, è stata cancellata d'ufficio (pagina e del ricorso ) ed inoltre erano state "sgravate " la cartella n.o9720031037073226000 e la cartella 11.070450199902024642589 , sicchè in ordine all'ipoteca e a tali cartelle sgravate deve ritenersi cessata la materia del contendere e \o comunque venuto meno l'interesse ad una decisone di merito sul punto che come è pacifico deve sussistere fino al momento della decisone.

Pertanto deve ritenersi che il ricorso possa legittimante investire solo le cartelle ancora in essere .

Con il primo ed il secondo motivo sostanzialmente il ricorrente deduce la violazione delle norme di diritto non avendo [OSCURATO:SOCIETA] mai provveduto al deposito degli originali delle relate di notifica, e comunque mai era stata depositata gli atti relativi , neppure in copia , alla notifica della cartella 11.070450199902024642589.

Nel caso la sentenza ha considerato regolare la notifica delle cartelle sottese all'estratto di ruolo, sulla base dei documenti prodotti .

Nella sentenza nulla si dice di una eventuale eccezione del contribuente circa la difformità delle copie agli originali o del intervenuto formale disconoscimento.

Avendo il ricorrente proposto la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, aveva l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, nel caso sul punto nulla si dice prospettando evidentemente in modo errato che in ogni caso le copie non potessero essere esaminate anche in mancanza di contestazione . (vedi sul punto in senso analogo Cass. n. 1435 del 2013; conf.

Cass.n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017).

In definitiva la censura della mancata produzione in giudizio, da parte dell'agente della riscossione, degli originali delle cartelle di pagamento e degli avvisi di ricevimento delle stesse è inammissibile, avendo il ricorrente omesso di specificare se, dove ed in che modo ha contestato la conformità delle copie all'originale in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (cfr. Cass. n. 7775 del 2014; conf. n. 7105 e n. 12730 del 2016;).

Il mancato disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. .

Solo una volta che sia stata positivamente accertata la ritualità e, quindi, l'efficacia della contestazione, il giudice di merito poteva provvedere, ad ordinare all'agente della riscossione il deposito degli originali .

Ad abundantiam va anche sottolineato in base alla giurisprudenza formatasi che «il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne Pefficacia rappresentativa» (Cass. n. 12737 del 2018).

Con riferimento alla mancata produzione in giudizio dell'originale delle cartelle di pagamento, la censura è infondata atteso che l'originale della cartella di pagamento è quella notificata al contribuente e l'agente della riscossione può soltanto produrre la copia.

Ma anche in questo caso, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 10326 del 2014, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che ove, come nel caso di specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione (senza formalmente contestarne la conformità all'orginale), l'Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13 e più recentemente Cass. n. 21533 del 2017), senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v.

Cass. n. 2790 del 2016, pag. 7).0ra nel caso il giudizio effettuato dalla CTR , non può essere riesaminato , visto che la parte non ha minimante fatto riferimento al vizio della motivazione .

In relazione alla cartella nr 070450199902024642589 , oltre alla carenza di interesse come sopra si è detto, essendo stata "sgravata " la parte ricorrente sostiene che nessun atto relativo alla notifica era stato prodotto dall'Agente della riscossione .

Avendo il giudice ritenuto che anche per tale cartella era stata provata la notifica , tale vizio si risolve in un errore di tipo revocatorio, involgendo un errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sull'avvenuto deposito dei documenti relativi alla notifica di tale cartella.

Trattasi invero di un errore percettivo circa la esistenza di un fatto che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

La part lamentandosi che la Ctr abbia dichiarato provata la notifica sulla base di documenti mai prodotti, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, trattandosi, appunto, di una falsa percezione della realtà ovvero una svista .

Dire che nessun atto relativo alla notifica della cartella de qua , implica , secondo quanto dedotto dal ricorrente , che il giudice abbia affermato o supposto l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo.

Per effetto del rigetto del ricorso , le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo .

P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate in euro 1300 oltre oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115\2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21103-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo 2021 rappresenta e difende; 2572 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 520/2015 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 30/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; N Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'impugnazione proposta dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso estratto di ruolo relativo a n. 6 cartelle di pagamento sottese ad iscrizione ipotecaria . Il ricorrente in sostanza deduceva la inesistenza e \o la nullità delle notifiche relativamente alle cartelle in questione. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso in quanto gli estratti del ruolo di per sé non fossero impugnabili . A seguito di appello da parte del contribuente , la CTr respingeva l'appello ritendo ritualmente notificate le cartelle . Propone ricorso in Cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi così sintetizzabili : i) Illegittimità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc , 2) Illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.i n. 5 cpc. Si costituiva con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] la quale chiedeva il rigetto . Presentava memorie in concomitanza dell'udienza camerale il contribuente ai sensi dell'art. 380 bis cpc . Ragioni della decisione Occorre premettere che lo stesso ricorrente principale nel ricorso ha dedotto che l'iscrizione ipotecaria ,iscritta a garanzia delle cartella indicate nell'estratto ruolo, è stata cancellata d'ufficio (pagina e del ricorso ) ed inoltre erano state "sgravate " la cartella n.o9720031037073226000 e la cartella 11.070450199902024642589 , sicchè in ordine all'ipoteca e a tali cartelle sgravate deve ritenersi cessata la materia del contendere e \o comunque venuto meno l'interesse ad una decisone di merito sul punto che come è pacifico deve sussistere fino al momento della decisone. Pertanto deve ritenersi che il ricorso possa legittimante investire solo le cartelle ancora in essere . Con il primo ed il secondo motivo sostanzialmente il ricorrente deduce la violazione delle norme di diritto non avendo [OSCURATO:SOCIETA] mai provveduto al deposito degli originali delle relate di notifica, e comunque mai era stata depositata gli atti relativi , neppure in copia , alla notifica della cartella 11.070450199902024642589. Nel caso la sentenza ha considerato regolare la notifica delle cartelle sottese all'estratto di ruolo, sulla base dei documenti prodotti . Nella sentenza nulla si dice di una eventuale eccezione del contribuente circa la difformità delle copie agli originali o del intervenuto formale disconoscimento. Avendo il ricorrente proposto la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, aveva l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, nel caso sul punto nulla si dice prospettando evidentemente in modo errato che in ogni caso le copie non potessero essere esaminate anche in mancanza di contestazione . (vedi sul punto in senso analogo Cass. n. 1435 del 2013; conf. Cass.n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017). In definitiva la censura della mancata produzione in giudizio, da parte dell'agente della riscossione, degli originali delle cartelle di pagamento e degli avvisi di ricevimento delle stesse è inammissibile, avendo il ricorrente omesso di specificare se, dove ed in che modo ha contestato la conformità delle copie all'originale in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (cfr. Cass. n. 7775 del 2014; conf. n. 7105 e n. 12730 del 2016;). Il mancato disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. . Solo una volta che sia stata positivamente accertata la ritualità e, quindi, l'efficacia della contestazione, il giudice di merito poteva provvedere, ad ordinare all'agente della riscossione il deposito degli originali . Ad abundantiam va anche sottolineato in base alla giurisprudenza formatasi che «il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne Pefficacia rappresentativa» (Cass. n. 12737 del 2018). Con riferimento alla mancata produzione in giudizio dell'originale delle cartelle di pagamento, la censura è infondata atteso che l'originale della cartella di pagamento è quella notificata al contribuente e l'agente della riscossione può soltanto produrre la copia. Ma anche in questo caso, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 10326 del 2014, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che ove, come nel caso di specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione (senza formalmente contestarne la conformità all'orginale), l'Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13 e più recentemente Cass. n. 21533 del 2017), senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v. Cass. n. 2790 del 2016, pag. 7).0ra nel caso il giudizio effettuato dalla CTR , non può essere riesaminato , visto che la parte non ha minimante fatto riferimento al vizio della motivazione . In relazione alla cartella nr 070450199902024642589 , oltre alla carenza di interesse come sopra si è detto, essendo stata "sgravata " la parte ricorrente sostiene che nessun atto relativo alla notifica era stato prodotto dall'Agente della riscossione . Avendo il giudice ritenuto che anche per tale cartella era stata provata la notifica , tale vizio si risolve in un errore di tipo revocatorio, involgendo un errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sull'avvenuto deposito dei documenti relativi alla notifica di tale cartella. Trattasi invero di un errore percettivo circa la esistenza di un fatto che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. La part lamentandosi che la Ctr abbia dichiarato provata la notifica sulla base di documenti mai prodotti, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, trattandosi, appunto, di una falsa percezione della realtà ovvero una svista . Dire che nessun atto relativo alla notifica della cartella de qua , implica , secondo quanto dedotto dal ricorrente , che il giudice abbia affermato o supposto l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo. Per effetto del rigetto del ricorso , le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo . P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate in euro 1300 oltre oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115\2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del co
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