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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2021

Cassazione n. 45833/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, respingendo l'appello avanzato a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di quella città del 21 giugno 2021, che aveva respinto l'istanza di declaratoria d'inefficacia della custodia cautelare in atto nei confronti di costui, avanzata in ragione del ritenuto decorso del termine di durata della medesima relativo alla fase dell'appello, allora in corso.

Il Tribunale ha ritenuto che, trovandosi il processo in appello a sèguito di annullamento senza rinvio ma con trasmissione degli atti da parte della Corte di cassazione, debbano trovare applicazione le disposizioni degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, cod. proc. pen.: per cui, trattandosi di regressione del procedimento ad un grado diverso, il relativo termine di fase deve intendersi raddoppiato, con l'effetto che, nello specifico, esso non era ancora decorso.

2. Impugna tale decisione il difensore dell'imputato, sostenendo che essa violi le richiamate disposizioni normative, in quanto non si verterebbe in un'ipotesi di regressione del procedimento, non potendosi ritenere concluso il grado d'appello, poiché la relativa sentenza è stata annullata.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo.

4.1. Qualora, per l'effetto dell'annullamento di una sentenza a sèguito della sua impugnazione, il processo ritorni nel grado conclusosi con la pronuncia di quella, non v'è dubbio che si sia in presenza di una regressione dello stesso.

La circostanza per cui la sentenza conclusiva del grado, laddove impugnata, venga annullata non consente di ritenere - come invece parrebbe adombrare la difesa ricorrente - che quel grado di giudizio non si sia concluso, come se quello successivo non si fosse tenuto.

Se così fosse, invero, la disposizione dell'art. 303, comma 2, cit., non potrebbe mai trovare applicazione nel caso di ritorno del processo ad un grado precedente, dal momento che, nella disciplina del rito penale, non vi sono ipotesi in cui una tale situazione non trovi causa nella invalidità, diretta o derivata, della sentenza che lo aveva definito.

4.2. Tanto premesso, non v'è ragione per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dal provvedimento impugnato e non relativa - come la difesa prova a sostenere - soltanto ai procedimenti di applicazione di pena ex art. 444, cod. proc. pen..

Va, perciò, ribadito che la pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice competente per il merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 39266 del 05/07/2013, Safine, Rv. 257088, successivamente richiamata anche da Sez. 5, n. 39689 del 19/04/2016, ric.

Calia, n.m.; Sez. 4, n. 19883 del 19/06/2020, ric.

Bouthouri, n.m.).

Nell'occasione, la Corte ha avuto modo di precisare che la locuzione "altra causa", contenuta nel citato art. 303, comma 2, comprende anche la dichiarazione di nullità che determini il regresso alla fase precedente, e che tale disposizione non contiene alcuna differenziazione a seconda della natura del provvedimento adottato e del suo contenuto, sostanziale o processuale, riferendosi, anche per la latitudine dell'espressione utilizzata, all'annullamento con rinvio e ad ogni altra causa di annullamento, così da estendere l'effetto considerato a tutti i casi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase od un grado precedente.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, respingendo l'appello avanzato a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di quella città del 21 giugno 2021, che aveva respinto l'istanza di declaratoria d'inefficacia della custodia cautelare in atto nei confronti di costui, avanzata in ragione del ritenuto decorso del termine di durata della medesima relativo alla fase dell'appello, allora in corso. Il Tribunale ha ritenuto che, trovandosi il processo in appello a sèguito di annullamento senza rinvio ma con trasmissione degli atti da parte della Corte di cassazione, debbano trovare applicazione le disposizioni degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, cod. proc. pen.: per cui, trattandosi di regressione del procedimento ad un grado diverso, il relativo termine di fase deve intendersi raddoppiato, con l'effetto che, nello specifico, esso non era ancora decorso. 2. Impugna tale decisione il difensore dell'imputato, sostenendo che essa violi le richiamate disposizioni normative, in quanto non si verterebbe in un'ipotesi di regressione del procedimento, non potendosi ritenere concluso il grado d'appello, poiché la relativa sentenza è stata annullata. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. 4.1. Qualora, per l'effetto dell'annullamento di una sentenza a sèguito della sua impugnazione, il processo ritorni nel grado conclusosi con la pronuncia di quella, non v'è dubbio che si sia in presenza di una regressione dello stesso. La circostanza per cui la sentenza conclusiva del grado, laddove impugnata, venga annullata non consente di ritenere - come invece parrebbe adombrare la difesa ricorrente - che quel grado di giudizio non si sia concluso, come se quello successivo non si fosse tenuto. Se così fosse, invero, la disposizione dell'art. 303, comma 2, cit., non potrebbe mai trovare applicazione nel caso di ritorno del processo ad un grado precedente, dal momento che, nella disciplina del rito penale, non vi sono ipotesi in cui una tale situazione non trovi causa nella invalidità, diretta o derivata, della sentenza che lo aveva definito. 4.2. Tanto premesso, non v'è ragione per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dal provvedimento impugnato e non relativa - come la difesa prova a sostenere - soltanto ai procedimenti di applicazione di pena ex art. 444, cod. proc. pen.. Va, perciò, ribadito che la pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice competente per il merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 39266 del 05/07/2013, Safine, Rv. 257088, successivamente richiamata anche da Sez. 5, n. 39689 del 19/04/2016, ric. Calia, n.m.; Sez. 4, n. 19883 del 19/06/2020, ric. Bouthouri, n.m.). Nell'occasione, la Corte ha avuto modo di precisare che la locuzione "altra causa", contenuta nel citato art. 303, comma 2, comprende anche la dichiarazione di nullità che determini il regresso alla fase precedente, e che tale disposizione non contiene alcuna differenziazione a seconda della natura del provvedimento adottato e del suo contenuto, sostanziale o processuale, riferendosi, anche per la latitudine dell'espressione utilizzata, all'annullamento con rinvio e ad ogni altra causa di annullamento, così da estendere l'effetto considerato a tutti i casi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase od un grado precedente. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pe