CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA, con ordinanza in data 06/10/2021, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione emesso ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 dal Magistrato di sorveglianza di Genova in data 29/06/2021. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non svolge alcuna critica specifica sulla accertata insussistenza di legami stabili dei fannigliari con il territorio nazionale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/