CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14841/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dellegale rappresentante pro-tempore, con sede in Broccostella(FR), via S. Martino n. 16, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– controricorrente –Numero registro generale 839/2018Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 14841/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Latina n. 9741/2016, depositatail 29 dicembre 2016;B) ricorso n. 15685/2020 R.G.SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dellegale rappresentante pro-tempore, con sede in Broccostella(FR), via S. Martino n. 16, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso perrevocazione,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,- controricorrente -per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte suprema dicassazione n. 26107 del 15 ottobre 2019;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinonenotificava, in data 4 luglio 2014, alla [OSCURATO:SOCIETA]., avviso di accertamento n.TKQ032E00932/2014, emesso a seguito di indagini finanziarienel corso delle quali erano stati riscontrati versamenti eprelevamenti ritenuti non giustificati.R.G. NN. 839/2018 – 15685/2020 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 839/2018Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 14841/2026Data pubblicazione 18/05/2026In particolare, l’Ufficio determinava una maggiore IRESdovuta di € 25.698,00, una maggiore IRAP di € 4.333,00nonché una maggiore IVA di € 9.744,00.1.1 La società contribuente impugnava l’avviso diaccertamento in questione dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 454/2015,depositata il 26 maggio 2015, rigettava il ricorso proposto dallasocietà, compensando le spese.1.2 Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale del Lazio – sezione staccata di Latina, consentenza n. 9741/2016, pronunciata il 15 dicembre 2016 edepositata in segreteria il 29 dicembre 2016, rigettaval’appello della società e confermava quindi la legittimitàdell’atto impugnato, condannando altresì l’appellante allarifusione delle spese di lite.1.3. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla basedi un unico motivo (ricorso notificato il 22 dicembre 2017, ediscritto al n. 839/2018 R.G.).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.La Corte di cassazione – sezione tributaria, con ordinanza n.26107 depositata il 15 ottobre 2019, accoglieva il ricorso,cassava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo giudizioad altra sezione della C.T.R. del Lazio, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Con successivo provvedimento del 7 ottobre 2024 ilPresidente di questa sezione, rilevato che dal successivoricorso per revocazione di tale ultima ordinanza era emersoche, con riferimento al ricorso in oggetto, la Corte era incorsaR.G. NN. 839/2018 – 15685/2020 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 839/2018Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 14841/2026Data pubblicazione 18/05/2026in una situazione nella quale l’originario ricorso introdotto dallaSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era stato oggetto ditrattazione nel senso di cui al giudizio di cassazione deciso conl’ordinanza n. 26107/2019, in quanto la motivazione di taleordinanza era del tutto inconferente all’oggetto del suddettoricorso, disponeva procedersi alla fissazione di una nuovaadunanza in camera di consiglio, unitamente al successivoricorso n. 15685/2020 R.G., riguardante la richiesta direvocazione della predetta ordinanza n. 26107/2019.2. Con separato ricorso ex art. 391-bis c.p.c. del 29 maggio2020, notificato in data 1 giugno 2020 (ricorso iscritto al n.15685/2020 R.G.), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha chiesto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n.26107/2019, denunziando errore di fatto ex art. 395, n. 4),c.p.c.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.2.1. Con ordinanza interlocutoria n. 24178 dell’8 agosto2023 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del suddettoricorso per revocazione, in attesa della decisione delle SS.UU.sulla questione riguardante l’ammissibilità della revocazionein ipotesi di motivazione riferibile ad altro ricorso.Con successiva ordinanza interlocutoria n. 20467 del 21luglio 2025 è stato nuovamente disposto il rinvio a nuovoruolo della trattazione del ricorso, affinché fosse trattatocongiuntamente con il ricorso n. 839/2018 R.G.3. Con decreto presidenziale del 10 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione di entrambi i ricorsi dinanzi aquesta sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4R.G. NN. 839/2018 – 15685/2020 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 839/2018Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 14841/2026Data pubblicazione 18/05/2026giugno 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, con riferimento al ricorso n. 839/2018R.G. si dà atto che si è proceduto alla fissazione dell’odiernatrattazione, riguardo alla quale l’avvio della procedura di ufficiodeve essere intesa come oggettiva consapevolezza della Cortedi una mancata effettiva trattazione del ricorso medesimo perl'incompiuto esercizio della giurisdizione, essendo laprecedente ordinanza emessa n. 26107/2019 totalmenteinconferente rispetto all’oggetto del giudizio, e quindiinesistente. Ciò comporta per il giudice, cui è apparentementeda attribuire la pronuncia inesistente, di procedere alla suarinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio,questa volta valido (in tal senso, v. Cass., SS.UU., 7 novembre2023, n. 31019).Sempre in via preliminare, deve essere disposta la riunionedei ricorsi, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva,sussistendo in questo caso un rapporto di pregiudizialità tra glistessi, in quanto la decisione sul ricorso per la revocazionedipende dalla decisione sul ricorso principale, in applicazione(analogica, trattandosi di gravami avverso distintiprovvedimenti) dell'articolo 335 del c.p.c., che impone latrattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioniproposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che lariunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dallanorma del codice di rito, discenda dalla connessione esistenteR.G. NN. 839/2018 – 15685/2020 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 839/2018Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 14841/2026Data pubblicazione 18/05/2026tra le due pronunce (tra le altre, Cass. 14 aprile 2025, n. 9774;Cass. 10 gennaio 2024, n. 1078).2. Procedendo quindi all’esame del ricorso n. 839/2018 R.G.,con l’unico motivo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), dello stessocodice, o, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevarigettato la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio formulatanel giudizio di merito, in quanto con tale strumento ellaavrebbe assolto all’onere probatorio richiesto, con riferimentoagli accertamenti bancari effettuati dall’Ufficio.3. Il motivo è infondato.L’accertamento in oggetto si fonda su indagini finanziarieeffettuate dalla Guardia di Finanza, dalle quali emergevanoelementi reddituali da imputarsi alla società, ai sensi degli artt.32, comma 1, n. 7), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54,comma 2, n. 7), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.Sul punto, è noto che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, «in tema di accertamento fiscale, la presunzione legalerelativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onereprobatorio, a carico del contribuente, di dare specificagiustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto dicontestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivanoda operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regimelegale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza dellaprova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e cheR.G. NN. 839/2018 – 15685/2020 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 839/2018Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 14841/2026Data pubblicazione 18/05/2026fatti materiali e storici che stanno alla base della loroevidenziazione probatoria» (tra le altre Cass. 4 ottobre 2024,n. 26014; Cass. 19 marzo 2024, n. 7360).Nel caso di specie, la C.T.R. ha dato atto che il contribuentenon aveva fornito alcuna giustificazione delle movimentazionibancarie poste a fondamento dell’accertamento dell’Ufficio,limitandosi a richiedere una C.T.U. finalizzata alla ricostruzionedelle movimentazioni in questione.Sul punto, la ricorrente non può tuttavia lamentarsi dellamancata ammissione della consulenza tecnica, in quanto, comegià affermato da questa Corte, l’ammissione di tale strumento,ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, costituisce una facoltàeccezionale, che non può essere utilizzata come rimedio persopperire alle lacune probatorie delle parti dal momento che ilgiudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove afronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio, salvoche sia impossibile o sommamente difficile esercitarlo, perché,altrimenti, risulterebbe violato il principio dispositivo su cui sifonda il processo tributario (Cass. 31 maggio 2018, n. 27827;Cass. 20 maggio 2011, n. 11238; Cass. 26 febbraio 2009, n.4589).Il ricorso in questione quindi deve essere rigettato.4. Per quel che riguarda il giudizio di revocazione (ricorso n.15685/2020 R.G.), deve essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere.La ricorrente deduce errore sull’intero oggetto del contendereda cui sarebbe affetta l’ordinanza impugnata. Infatti, conl’unico motivo di ricorso proposto per l’impugnazione dellasentenza della C.T.R. del Lazio – sezione staccata di Latina n.R.G. NN. 839/2018 – 15685/2020 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 839/2018Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 14841/2026Data pubblicazione 18/05/20269741/18/2016 depositata il 29 dicembre 2016 la societàricorrente aveva denunciato violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2722 cod. civ., posto che, a suo dire, essaavrebbe assolto all’onere probatorio che le incombeva,mediante la richiesta di C.T.U., considerata necessaria al finedi poter superare la presunzione legale che assiste le indaginifinanziarie in ipotesi di accertamento basato sumovimentazioni di prelevamenti e versamenti operati su contibancari della contribuente.Questa Corte, invece, con l’ordinanza impugnata (n.26107/2019), come già detto, ha sì cassato con rinvio lasentenza della Corte tributaria regionale, ma sulla base di unmotivo giammai dedotto dalla ricorrente, e cioè la violazionedegli artt. 8, commi 2 e 3, della legge 20 novembre 1982, n.890, e 60, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, peravere ritenuto perfezionata la notifica dell’avviso diaccertamento, senza la prova della ricezione dellaraccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casacomunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.Tale motivo, tuttavia, non era stato in alcun modo dedottodalla contribuente, che aveva, invece, eccepito la violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ovvero, in subordine, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5), dello stesso codice,deducendo che ella si era adoperata per poter assolvereall’onere probatorio su di lei incombente, mediante richiesta diC.T.U., al fine di superare la presunzione legale che assiste leindagini finanziarie in ipotesi di accertamento basato suR.G. NN. 839/2018 – 15685/2020 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 839/2018Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 14841/2026Data pubblicazione 18/05/2026movimentazioni di prelevamenti e versamenti sui conticorrenti.La ritenuta inesistenza – per quanto evidenziato inprecedenza – dell’ordinanza di questa Corte n. 26107/2019, fatuttavia venir meno l’interesse della ricorrente alla pronunciasulla revocazione, posto che solo con l’odierna udienza questaCorte ha esercitato il potere giurisdizionale sul ricorsopresupposto n. 839/2018 R.G.5. Sussistono giustificati motivi per la compensazioneintegrale tra le parti delle spese di entrambi i giudizi riuniti, inconsiderazione della peculiarità del caso in esame.Ricorrono le condizioni per dichiarare la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per l’impugnazionedi cui al ricorso n. 839/2018 R.G., ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dispone la riunione al ricorso n. 839/2018 R.G. delricorso n. 15685/2020 R.G.Rigetta il ricorso n. 839/2018 R.G.Dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorson. 15685/2020 R.G.Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi igiudizi.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tenuta alpagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per l’impugnazione di cui al ricorso n.R.G. NN. 839/2018 – 15685/2020 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 839/2018Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 14841/2026Data pubblicazione 18/05/2026839/2018 R.G., ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. NN. 839/2018 – 15685/2020 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]