CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28493/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Bari il 5 gennaio 2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari sezione del riesame haparzialmente accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento con cui il 4 dicembre 2025 il Gip del Tribunale di Foggia avevaapplicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto continuato didetenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, previaesclusione dell'aggravante contestata ex art. 80 DPR.309/90, ha sostituito la misuracustodiale con quella degli arresti domiciliari.Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere in cinque occasioni, tra il 19 novembre2024 e il 17 gennaio 2025 ricevuto dai coimputati cocaina da destinare ad uso nonesclusivamente personale.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato deducendo, con ununico articolato motivo, la violazione dell'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. peravere il GIP disposto la misura cautelare, senza procedere preventivamenteall'interrogatorio anticipato, con conseguente nullità dell’ordinanza ex art. 292 comma3 bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in parte qua.Il ricorrente osserva che nella motivazione del provvedimento impugnato ilCollegio cautelare ha dato atto che il GIP aveva disposto l'interrogatorio successivo, inquanto il pericolo di reiterazione criminosa si riferiva ad un delitto rientrante, in forzadella contestata circostanza aggravante di cui all’art. 80 dpr 309/90 nel catalogo di cuiall'art. 407 comma 6 lett. A cod. proc. pen.; ha escluso la sussistenza dell'aggravanteprevista dall'art. 80 comma 2 DPR 309/90, in ragione della imprecisata quantità di drogadetenuta, e pur ritenendo tempestiva l'eccezione di nullità dell'ordinanza formulata nelcorso del riesame, ex artt. 291 comma 1 quater e 292 comma 3 bis cod. proc. pen.,l’ha respinta nel merito. In particolare ha aderito all'orientamento giurisprudenzialeinaugurato dalla sentenza Gravinese, che consente al GIP lo svolgimentodell'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorronoinvece le condizioni per l'interrogatorio preventivo, così da permettere una gestioneunitaria del fascicolo.In base a questo presupposto il Tribunale ha ritenuto legittima la scelta di nonprovvedere all'espletamento dell'interrogatorio preventivo anche nei riguardi delPadalino per il quale non sussistevano le condizioni di deroga al contraddittorio, inragione del collegamento probatorio sussistente tra la sua posizione e quella degli altriindagati, per i quali ricorrono le condizioni della deroga, essendo stato contestato ilreato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravato dall'art. 80 comma 2dpr309/90.Osserva, tuttavia, la difesa che dall’informazione provvisoria avente ad oggettola recente pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte emessa all'esito dell'udienza del15 gennaio 2026, si desume l’affermazione del principio opposto alla ricostruzionecondivisa dal Tribunale in quanto il Supremo consesso ha stabilito che ove il GIP in unprocedimento cautelare riguardante più indagati e più reati connessi ritenga sussistentesoltanto nei confronti di alcuni le condizioni di deroga per applicare la misura personalesenza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291 comma 1 quater cod. proc.pen. non può posticipare l'interrogatorio nei confronti degli altri coindagati, per i qualiinvece è necessario espletarlo e l'omissione di tale interrogatorio integra una nullità aregime intermedio che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale delriesame o da questo rilevata d’ufficio, anche nel caso in cui non sia stata eccepitadall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia. In sostanza le Sezioniunite all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno affermato la necessità di distinguere leposizioni dei diversi indagati ed escluso la possibilità di posporre l'interrogatorio percoloro per i quali non ricorrono le condizioni dell'interrogatorio ritardato, in quantol'indagato non può risultare pregiudicato dalla posizione più grave degli altri.Nel caso di specie il ricorrente osserva che [OSCURATO:PERSONA] non rientra tra isoggetti a cui è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 80 dpr.cit., sicché non puòritenersi che il GIP fosse esonerato dall'interrogatorio preventivo obbligatorio, in quantola fattispecie di cui all’art. 73 dpr309/90 non rientra tra i reati previsti dall'articolo 407comma 2 cod. proc. pen. che menziona esclusivamente i delitti di detenzione aggravatoai sensi dell'art. 80 comma 2 e quello di associazione di cui all’art. 74 DPR.cit.; rilevainoltre che nei confronti dell'indagato è stata ritenuta sussistente la sola esigenzacautelare connessa al rischio di recidiva, in presenza della quale è obbligatorio procederecon il contraddittorio anticipato, al fine di consentire la tutela della presunzione diinnocenza.Nell'ipotesi esaminata il GIP, ricevuta la richiesta di applicazione della misuracautelare, ha fissato l'interrogatorio preventivo esclusivamente per coloro ai quali sonostati contestati i capi B e C dell'imputazione, escludendo erroneamente tutti i coimputatidi cui al capo A, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. Tale omissione integra una nullità a regime intermediodell'ordinanza applicativa della misura, essendo un difetto procedurale che incidesull’esercizio del diritto di difesa.2.Con memoria trasmessa il 25 maggio 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] hacontrodedotto alla requisitoria del Procuratore generale e ha rilevato che in origine lacontestazione di cui al capo A nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non conteneva l’aggravantedi cui all’art. 80 dpr.cit.; ha dedotto inoltre che il controllo del Tribunale è devolutivo ela ritenuta assenza dell’aggravante incide su uno dei presupposti dell’ordinanzacautelare, che viene escluso a decorrere dal momento in cui è stata emessa l’ordinanzaoggetto di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Va innanzitutto rilevato che il presente ricorso è incentrato su una questione didiritto e questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, haprecisato che, qualora la quaestio iuris sia correttamente risolta, anche se attraverso unpercorso logico-argomentativo errato, le relative doglianze sarebbero comunqueinammissibili, tenuto conto che l'interesse all'impugnazione trova esclusivo fondamentonella errata soluzione di una questione giuridica e non nella erroneità degli argomentisu cui riposa la soluzione, in ogni caso corretta, della questione (Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495– 01; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarrone, Rv. 281831 - 01; Sez. 2, n. 32234del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 – 01).Il ricorso è in primis generico poiché non considera che il GIP ha applicato lamisura cautelare in relazione alla fattispecie di cui all’art. 73 DPR. 309/90 aggravatadall’ingente quantità, che rientra nel catalogo dei reati per i quali non è previstol’interrogatorio preventivo; ne consegue che ha ritardato l’interrogatorio nellasussistenza dei presupposti processuali che ne consentivano la proroga; di contro, ildifensore afferma che a [OSCURATO:PERSONA] l’aggravante di cui all’art. 80 cit. non è maistata contestata e ribadisce tale assunto nella memoria trasmessa il 25 maggio 2026;tuttavia dalla lettura del capo d’incolpazione e del provvedimento del Tribunale emergeche l’aggravante risultava contestata ed è stata motivatamente esclusa dalprovvedimento impugnato, nell’ambito del sub-procedimento cautelare, sicchè lacontestazione provvisoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condivisa dal GIP consentival'interrogatorio ritardato.Il ricorso non valuta questo elemento differenziale ed equipara questa situazioneprocessuale a quella dell’indagato per cui il previo interrogatorio, era prescritto ai sensidell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., mentre l'aggravante ritenuta dal GIP faparte dell’incolpazione provvisoria recepita dall’ordinanza genetica e all’epocadell’emissione della misura consentiva la posticipazione dell’interrogatorio.Il Tribunale del riesame ha ritenuto di escludere nel subprocedimento cautelarel'aggravante contestata, che risulta dirimente ai fini dell’obbligatorietà o menodell'interrogatorio preventivo; si tratta di ipotesi che non è stata oggetto di specificavalutazione da parte delle Sezioni Unite, per quanto desumibile dal contenutodell’informazione provvisoria, e va risolta nell’ambito dei principi generali affermati intema.E’ noto che l’art. 292 comma 2 ter cod. proc. pen. sanziona con la nullitàl’ordinanza cautelare che non contenga la valutazione specifica degli elementi espostidalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio, nel rispetto della ratiodell’interrogatorio preventivo, diretto a consentire alla difesa dell’indagato, passibile diessere sottoposto a misura cautelare, di fornire la propria versione dei fatti.E’ stato affermato che la sussunzione dell'interrogatorio preventivo nelprocedimento di applicazione dell'ordinanza, quale parte integrante dell'esercizio delpotere dispositivo del giudice, rende configurabile, nel caso in cui sia stato omesso, laviolazione delle prescrizioni di cui all'art. 291, comma 1-quater, cit. e, incidendo sullasfera di operatività dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che riguarda l'interventodell'indagato, concretizza un vizio che, condivisibilmente, è stato unanimementequalificato dalla giurisprudenza come nullità di ordine generale c.d. a regime intermedio(Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Rv. 288480 - 03; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025,Rv. 288192 - 01; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Rv. 288640 - 02).Trattasi di orientamento che risulta confermato anche dall’informazioneprovvisoria di cui si è detto.Per espressa previsione di legge, tuttavia, le nullità cc.dd. "a regime intermedio",in forza dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., non possono essere eccepite "da chinon ha interesse all'osservanza della disposizione violata".Detto interesse non sussiste per il solo fatto che si è verificata la violazione diuna norma processuale, se da questa non sia derivata una concreta lesione delleprerogative difensive. Alla medesima ratio si ispira l’art. 183 cod. proc. pen. che prevedela sanatoria della nullità se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omessoè preordinato.Anche le Sezioni unite, in materia di vocatio in iudicium, richiamando alcuniprecedenti che, pur rispettosi del principio di tassatività, hanno affermato la necessitàdella presenza di un effettivo danno per la parte processuale a favore della quale lanullità è prevista, hanno ribadito che anche una nullità a regime intermedio deveritenersi sanata, quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscerel'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa (Sez.U.n.155 del 29/9/2011, Rossi,dep.2012, RV 251497).Ancor più di recente, sulle condizioni di deducibilità della nullità cc.dd. "a regimeintermedio", si è pronunziata altra sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 22919 del24/04/2024, P. Rv. 286664 -01), ribadendo che non è sufficiente lamentare un genericopregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo l'interessato dedurre un'effettivaincidenza dell'inosservanza della disposizione violata rispetto all'esito del giudizio.Sulla scia di questi principi e in attesa del deposito della pronunzia delle SezioniUnite, la giurisprudenza si è interrogata sugli effetti della mancata assunzionedell’interrogatorio preventivo e ha affermato nel caso in cui l'indagato si sia avvalso dellafacoltà di non rispondere durante l'interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more,l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale per ilmancato espletamento dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non è preclusa ma sussiste a carico dell’indagato l'onere diindicare, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., l'esistenza di un interesseconcreto, attuale e verificabile all'osservanza della disposizione e gli effetti della suaviolazione sull'esercizio del diritto di difesa, non bastando l'allegazione di un meropregiudizio astratto o potenziale. (Sez. 2, n. 7506 del 07/01/2026, F., Rv. 289472 - 01)Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio ritardato, si è avvalsodella facoltà di non rispondere, pertanto in sede di impugnazione non avrebbe dovutoeccepire semplicemente l'astratta omissione dell'interrogatorio preventivo, in relazionealla successiva esclusione dell’aggravante che ne legittimava il differimento, ma dedurreil concreto pregiudizio che l’omesso interrogatorio preventivo ha determinato in ordinealla sua linea difensiva e alla sua posizione, considerato che non ha ritenuto di fornireuna versione alternativa alla prospettazione accusatoria, quando ha avuto la possibilitàdi spiegare le ragioni del comportamento a lui contestato e di esercitare le difese chel’ordinamento gli appresta.In assenza di questa prospettazione, la doglianza non è sostenuta da un interesserilevante per l’ordinamento penale.2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congrua liquidare in euro 3000 infavore della Cassa delle ammende in proporzione del grado di colpa palesato nellaproposizione dell'impugnazione P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]