CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14787-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 48/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14787 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] già socio della srl, un avviso di accertamento ai fini Irap, Iva ed Irpef dell'anno 2001, basato sul disconoscimento di costi per operazioni di acquisto presso due fornitori, ritenute dall'Agenzia oggettivamente inesistenti; 2. il ricorso proposto dalla contribuente, nella duplice veste indicata, contro il suddetto avviso veniva respinto dalla Ctp di Torino; 3. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Piemonte ha rigettato l'appello della contribuente. La CTR ha evidenziato che la "vantata irresponsabilità della contribuente sul comportamento evasivo dei fornitori non può ritenersi sufficiente in quanto a tale indizio si aggiunge che il fatto incontestato che i due fornitori erano privi di organizzazione ideona a soddisfare gli impegni espressi nelle fatture". Ha evidenziato altresì che la documentazione contabile -la sola documentazione prodotta in tempo dalla contribuente- non era sufficiente a dimostrare l'effettività degli acquisti aggiungendo che sarebbero state semmai significative "certificazioni che attestino il trasporto della merce". Ha ancora evidenziato che le fatture di acquisto presentavano irregolarità "come l'individuazione precisa dei beni in oggetto", che l'ulteriore documentazione fornita dalla contribuente -"fatture di cessione e formulari"- era irrilevante "in quanto tardiva ai fini della potestà accertativa e in quanto non corrisponde[va] nei dati espressi ai volumi definiti nelle fatture contestate"; 4. per la cassazione di tale sentenza, la contribuente, in proprio e come legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ricorre lamentando "violazione degli artt.109 tuir, 38, comma 3, d.P.R. 600/73. Travisamento dei fatti. Carenza del presupposto della pretesa impositiva. Vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio"; 5. l'Agenzia delle Entrare resiste con controricorso; 6. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. in tema di operazioni che l'amministrazione ritenga inesistenti spetta in primo luogo all'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza degli elementi su cui è fondata la contestazione e, una volta che l'amministrazione abbia addotto elementi per assolvere il proprio onere, spetta poi al contribuente dimostrare, di contro, che l'operazione è stata effettivamente posta in essere. Questo è quanto impone l'art.2697 c.c. (v., in tema, Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C-439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11); 2. la prova presuntiva (art.2727 e 2729 c.c.) non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n.9108 del 06/06/2012); 3. il contribuente può, a propria volta, avvalersi di ogni elemento utile a superare la prova dell'amministrazione; 4. il ragionamento presuntivo è censurabile in base all'art.360, n.3, c.p.c. competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo è stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n.29635 del 16/11/2018). Spetta alla Corte, in particolare, verificare se gli elementi di cui vi sia prova in giudizio, siano tali da giustificare, secondo un ragionamento conformato ad una legge scientifica o ad una massima di comune esperienza, la conclusione per cui il fatto ignoto esiste o non esiste; 5. la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che non è elemento utile a dimostrare la tesi del contribuente la fattura in quanto quest'ultima è di solito utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n.26453 del 19/10/2018) né, per lo stesso motivo, offrono elementi utili le scritture contabili, pur se tenute in modo formalmente regolare, o i mezzi di pagamento adoperati (Cass. 15 maggio 2019, n. 12918; Cass. n.17619 del 05/07/2018). E' stato altresì evidenziato, quanto alla non conducenza della regolarità formale delle scritture e delle evidenze contabili dei pagamenti, che l'una e le altre sono "facilmente falsificabili" (Cass., 16/06/2020, n. 11624, in motivazione; conformi Cass., sent. n. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; Cass. n. 428 del 2015; Cass. n. 17977 del 2013; Cass. nn. 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); 6. è stato poi precisato che, riguardo a contestazioni relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente atteso che questi ovviamente sa bene se ed in quale misura ha o non ha effettivamente ricevuto i beni o le prestazioni a cui le fatture passive si riferiscono (Cass. Sez.5-, sentenza n.28628 del 18/10/2021Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018); 7. poste queste coordinate, le censure sollevate dalla contribuente contro la sentenza impugnata si rivelano infondate. 7.1 la prima censura, per cui, ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del d.P.R. 600/73, gli elementi fondanti il ragionamento presuntivo dell'amministrazione non potrebbero che essere elementi direttamente inerenti al soggetto dichiarante con la conseguenza che la CTR avrebbe errato nel valorizzare elementi inerenti a terzi -in particolare l'assenza di organizzazione dei fornitori- non ha fondamento nel testo normativo: la norma parla di presunzioni gravi precise e concordanti senza ulteriori specificazioni. 7.2. sulla seconda seconda censura, rivolta all'affermazione della CTR secondo cui la "vantata irresponsabilità della contribuente sul comportamento evasivo dei fornitori non può ritenersi sufficiente", si richiama quanto al superiore punto 6; 7.3 la terza censura -a mente della quale la CTR avrebbe erroneamente "circoscritto la prova della effettività del costo e dunque la certezza dell'operazione sottostante alla prova dell'avvenuto trasporto delle merci oggetto della prestazione stessa"- è inammissibile perché non intacca la parte centrale -in sé corretta- della affermazione della CTR secondo cui "a fronte delle evidenti incongruenze tra il fatturato e i soggetti fornitori" -i.e. a fronte della incontestata assenza in capo ai due fornitori di un'organizzazione idonea a rendere credibile l'esecuzione delle forniture fatturate- era onere della contribuente "presentare documentazione aggiuntiva a quella contabile ovvero certificazioni che attestino il trasporto della merce". La parte centrale dell'affermazione è la prima: "a fronte delle evidenti incongruenze tra il fatturato e i soggetti fornitori era onere della contribuente presentare documentazione aggiuntiva a quella contabile". Questa parte dell'affermazione è corretta perché in piena aderenza alle statuizioni di questa Corte ricordate ai punti 1 e 5 che precedono. La parte finale dell'affermazione in esame - "...ovvero certificazioni che attestino il trasporto della merce"- esprime un'indicazione di ciò che in astratto avrebbe potuto la contribuente utilmente produrre per cercare di assolvere al proprio onere della prova; 7.4. la censura secondo cui la CTR non avrebbe valutato le risultanze delle fatture di cessione e dei formulari, le quali sarebbero corrispondenti con le risultanze delle fatture contestate e quindi darebbero prova dell'effettività delle operazioni fatturate, è doppiamente inammissibile. La CTR ha affermato che a dimostrare l'effettività delle operazioni in questione "non si può ritenere sufficiente l'ulteriore documentazione presentata dall'interessata (fatture di cessione, formulari) in quanto, oltre che tardiva ai fini della potestà accertativa dell'ufficio, non corrisponde nei dati espressi ai volumi definiti nelle fatture contestate". La censura è dunque inammissibile, per un verso, perché non è rivolta contro la prima parte dell'affermazione della CTR laddove è detto che la documentazione era stata prodotta tardivamente. La conclusione per cui la documentazione era inutile alla ricorrente è stata fatta discendere dalla CTR, per un verso, dalla tardività nella relativa produzione, per altro verso, dalla non conducenza del relativo contenuto. In caso di conclusione basata su due o più rationes autonome, la censura di una sola di esse è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) dato che quand'anche la censura dovesse essere fondata, la conclusione resterebbe ferma sulla base della altra ratio o delle altre rationes. Per altro verso, la censura in esame è inammissibile perché -a fronte del fatto che la CTR non ha omesso di valutare le fatture di vendita e i formulari avendo al contrario dato conto di aver valutato le une e gli altri laddove ha affermato che la documentazione "non corrispondeva nei dati espressi ai volumi definiti nelle fatture contestate"- essa si risolve in un tentativo di ottenere da questa Corte una nuova valutazione degli elementi di prova e un nuovo apprezzamento dei fatti circa la sussistenza in concreto delle ragioni che giustificano la legittimità dell'atto impugnato, ossia ad ottenere una revisione del merito della vicenda, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 6064 del 2008; Cass.18709 del 2007); 8. il ricorso deve essere rigettato; 9. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in C 2300,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per i