CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO' n difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale, il 15/07/2016/ il Tribunale di Noia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante la manomissione del gruppo di misura, tale da alterare in senso negativo la registrazione del consumo, aveva sottratto energia elettrica in Marigliano il 19 novembre 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni autoindizianti rese dal ricorrente nell'ambito di altro procedimento penale e vizio di motivazione in ragione del travisamento della prova assunta nel processo iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], deciso dal Tribunale di Noia con sentenza n.873/2012. La sentenza impugnata, si assume, si fonda su dichiarazioni inutilizzabili rese dal ricorrente in altro processo penale svoltosi a carico di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e moglie di un socio del Cresta, ossia [OSCURATO:PERSONA]. Il 19 novembre 2009 personale di servizio dell'Enel si era recato presso la sede dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e aveva verificato che il contatore alterava in senso negativo la registrazione del consumo; il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, si era concluso con l'assoluzione e tale sentenza è stata utilizzata nel presente processo ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. Tuttavia, la sentenza di riferimento evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non è moglie dell'odierno ricorrente, ma coniuge dell'altro socio, ossia [OSCURATO:PERSONA]. La trasmissione degli atti alla Procura per procedere nei confronti del Cresta è stata determinata esclusivamente dalla sua presenza al momento del controllo in qualità di socio e dalla circostanza che egli aveva provveduto personalmente al pagamento della sanzione emessa dalla società Enel. La Corte, così come prima il Tribunale, in assenza di consenso espresso all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal teste contra se, ha utilizzato tali dichiarazioni peraltro travisandole in quanto ha ritenuto che il Cresta fosse beneficiario esclusivo della manomissione perché socio e gestore di fatto della società solo formalmente intestata alla moglie, sebbene la Punzo sia coniuge di [OSCURATO:PERSONA]. Gli effetti patrimoniali derivanti dall'illecita attività di manomissione operano sui soggetti che ne hanno la rappresentanza e non su un socio non legato da parentela né da coniugio, che ha solo provveduto a pagare la successiva sanzione pecuniaria e che si trovava al lavoro il giorno del controllo operato d4i tecnici Enel; - violazione dell'art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione con riferimento all'omessa risposta alle doglianze difensive decisive di cui ai motivi 2) e 3) dell'appello, contraddittorietà della motivazione con riferimento all'operato travisamento della prova dichiarativa assunta nel processo di primo grado. La difesa aveva segnalato con l'appello che l'esame dei testimoni Cresta, Giova e Iervolino avesse consentito di affermare che [OSCURATO:PERSONA] era uno dei soci insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e che la gestione della compagine societaria era affidata anche a costui, marito dell'amministratrice. La Corte ha ritenuto, invece, che il ricorrente andasse condannato perché beneficiario esclusivo della manomissione operata da ignoti, con motivazione contraddittoria che travisa l'elemento probatorio inerente alla presenza e all'interesse del socio Aliperti nella gestione della compagine societaria. Contrariamente a quanto emerso dall'istruttoria, la Corte ha ritenuto che nessun elemento consentisse di riferire la condotta delittuosa al socio Aliperti, il cui coinvolgimento nella gestione sarebbe emerso esclusivamente dalle dichiarazioni rese dalla figlia del ricorrente. Ma tale argomentare non si confronta con l'appello e con quanto dichiarato dai testi Giova e Iervolino. La motivazione della sentenza ruota sull'erroneo assunto che tutti i testi escussi abbiano individuato nel Cresta il gestore della società, in contrasto con quanto emerso dalla prova testimoniale e in violazione del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 63 cod. proc. pen. con riguardo alle dichiarazioni autoindizianti. La Corte ha omesso, sul punto, ogni motivazione; - violazione dell'art. 606t lett.e)1cod. proc. pen. per mancanza di motivazione con riferimento alle doglianze difensive espresse nei motivi 2) e 3) dell'appello; nullità della motivazione per relationem contenuta nella sentenza. Il percorso logicor-argonnentativo seguito dal giudice di primo grado, al quale la Corte ha fatto riferimento, si fonda sulle dichiarazioni autoindizianti rese dal Cresta nel processo in cui è stato esaminato come testimone senza alcun ulteriore elemento probatorio. Appare quindi ignoto il percorso che ha consentito alla Corte di definire logica e condivisibile la sentenza di primo grado; - violazione dell'art. 606 lett.c)( cod. proc. pen. con riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in violazione degli artt.63 e 238 cod. proc. pen. E' ingiustificata l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni autoindizianti rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dibattimentale del 1 febbraio 2012; il Cresta non ha, peraltro, confessato di essere l'autore o il beneficiario della condotta in imputazione, rendendo dichiarazioni suscettibili di dubbia interpretazione che comunque non potevano costituire prova a suo carico. 3. All'odierna udienza, svolta la discussione orale, le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente correlati gli uni agli altri. Si tratta di censure che, depurate dagli argomenti tendenti a ottenere una diversa valutazione delle prove, non consentita in fase di legittimità, possono sinteticamente condensarsi come segue: a) viene eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato nel procedimento originatosi dal medesimo fatto a carico di [OSCURATO:PERSONA], poi risultata estranea al reato sebbene rivestisse il ruolo di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.; b) si ritiene che la sentenza sia viziata da travisamento della prova, avendo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità del reato in qualità di gestore di fatto e coniuge di [OSCURATO:PERSONA], che è invece coniugata con il socio del Cresta, [OSCURATO:PERSONA]; c) gli effetti patrimoniali derivanti dall'illecita manomissione del contatore di energia elettrica ricadevano sui rappresentanti della persona giuridica e non sul socio Cresta, peraltro affiancato nella gestione dell'impresa dall'altro socio Aliperti. 2. L'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dal ricorrente in occasione di altro procedimento è inammissibile per carenza di interesse, giacchè dal suo accoglimento non potrebbe derivare alcun effetto favorevole al Cresta; si tratta, infatti, di dichiarazioni non utilizzate nel presente processo, come si evince chiaramente da quanto affermato a pag.4 della sentenza, dove si legge che la qualità di gestore di fatto del Cresta «è emersa dalle convergenti dichiarazioni rese dai dipendenti della società». 3. La censura che introduce il vizio di travisamento della prova non supera il vaglio di ammissibilità in quanto afferma in maniera generica la decisività della prova asseritamente travisata, senza adeguato confronto con i motivi della decisione. Giova ricordare che il vizio di travisamento della prova, nel caso in cui i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, può essere dedotto con ricorso per cassazione solo nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv. 258432- 01) ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv.256837-01). Il ricorso che intenda far valere tale vizio (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, tra l'altro, a pena di inammissibilità (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep.2019, Papini, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01), indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale «incompatibilità» all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sentenza di primo grado ha accertato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che la manomissione del misuratore dell'energia fosse da correlare ad una «estemporanea iniziativa di soggetti materialmente preposti sul posto e deputati in primis alla effettiva gestione dell'officina dell'azienda» e sulla identificazione del Cresta quale effettivo beneficiario della sottrazione fondata su emergenze istruttorie diverse dal rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA]. E' bene, dunque, precisare che l'errato riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale coniuge del Cresta è frutto di travisamento del quale non è specificamente allegata, né emerge aliunde, la decisività ai fini dell'affermazione di responsabilità. 4. La censura inerente all'identificazione dell'effettivo beneficiario della condotta furtiva non supera il vaglio di ammissibilità per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché con tale motivo di ricorso la difesa tenta di ottenere una diversa valutazione delle prove, contestando il valore che i giudici di merito hanno attribuito, con motivazione completa e non manifestamente illogica, alla prova dichiarativa per desumerne che fosse il Cresta, in quanto gestore di fatto dell'officina dell'azienda, a beneficiare da tempo indeterminato dell'erogazione abusiva e che fosse, per tale ragione, il diretto artefice della manomissione o, quanto meno, un concorrente morale nella condotta tesa alla sottrazione. In secondo luogo, perché il dolo specifico del reato di furto contempla l'ipotesi che l'agente abbia agito al fine di profitto «per sé o per altri»; inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che risponde del reato di furto di energia elettrica anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01), rilevando la distinzione tra autore della manomissione e beneficiario dell'energia, eventualmente, ai soli fini dell'elemento soggettivo del reato (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438 - 01). Anche per tale profilo la doglianza risulta, pertanto, del tutto inidonea a scardinare il costrutto motivazionale della sentenza impugnata. 5. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p