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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29102/2026

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lo di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale siè riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoproposto;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, il quale ha insistitonell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. delTribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile delreato di cui agli artt. 589-bis, comma 5, n. 1, comma 6, e 589-ter cod. pen., in dannodi [OSCURATO:PERSONA], e condannato, all’esito del giudizio abbreviato, allapena di anni sei di reclusione, già ridotta per il rito.2.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], alla guidadell’autovettura BMW 4 pur essendo privo di patente, percorreva via dell’Archeologiaalla velocità di circa 100 km/h, a fronte del limite di 50 km/h; giunto all’uscita di unacurva destrorsa, effettuava un’azione frenante di circa quarantadue metri, perdeva ilcontrollo del veicolo e invadeva la corsia opposta.

In tale fase incontrollata, dopoavere urtato alcune auto in sosta e sormontato il cordolo del marciapiede, investivail pedone [OSCURATO:PERSONA], proiettandolo violentemente contro un’altra autovettura ecagionandogli lesioni gravissime, dalle quali derivava il decesso.

Dopo il sinistro, sidava alla fuga e la madre, [OSCURATO:PERSONA], si assumeva la responsabilità dell’accadutosostenendo di essere stata alla guida dell’auto (condotta per la quale è stata ritenutanon punibile ai sensi dell’art. 384 cod. pen.).3.

Contro la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato,articolato in sei motivi.3.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo.

La Corte territoriale avrebberespinto gli argomenti difensivi relativi alla carenza di solidi valori culturali,qualificandoli come profili di ordine “metagiuridico e di natura sociologica”.

Secondoil ricorrente, invece, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reocostituiscono criteri espressamente previsti dall’art. 133, comma secondo, n. 4, cod.pen. e devono essere considerate ai fini della valutazione del grado della colpa, poichéincidono sulla rimproverabilità soggettiva della condotta.

L’imputato, all’epocadiciannovenne e proveniente da un contesto familiare e sociale caratterizzato dacarenze culturali ed educative, non avrebbe mai conseguito la patente e avrebbematurato una percezione distorta della liceità e della pericolosità di determinatecondotte.

La Corte territoriale avrebbe dunque fondato il rigetto dell’appelloesclusivamente sulla gravità oggettiva del danno cagionato.3.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

LaCorte territoriale si sarebbe limitata a rilevare la mancanza di elementi positivi divalutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.,senza considerare la giovane età dell’imputato, l’assenza di precedenti penalispecifici, il contesto familiare e sociale di provenienza, l’incensuratezza sostanziale,la natura colposa del reato, pur aggravato dalle circostanze contestate, nonché ilcomportamento processuale, consistito nelle dichiarazioni di resipiscenza e nellascelta del rito abbreviato.

Il diniego delle attenuanti generiche, fondato solo sullagravità oggettiva del fatto e sull’entità del danno, violerebbe il principio costituzionaledi personalizzazione della pena.3.3.

Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

LaCorte territoriale avrebbe valorizzato, in senso negativo, la circostanza che,nell’immediatezza del fatto, il ricorrente non avrebbe manifestato alcuna sollecitudinenei confronti della vittima, mostrandosi piuttosto preoccupato per i danni provocatiall’autovettura.

Secondo la difesa, tale valutazione sarebbe illogica, perché fondatasu informazioni acquisite da testimoni oculari e perché ometterebbe di considerareche la condotta di fuga e la sostituzione di persona, già valorizzate quali circostanzeaggravanti, non potrebbero essere nuovamente apprezzate in senso sfavorevole aifini del diniego delle attenuanti generiche.Mancherebbe, inoltre, la motivazione sulla determinazione della pena inconcreto, confermata nella misura di anni sei di reclusione, non inferiore alla mediaedittale ove si consideri che la pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni,aumentata ai sensi dell’art. 589-ter cod. pen. e ridotta di un terzo per la scelta delrito.3.4.

Con il quarto motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 589-bis,comma 5, n. 1, cod. pen., con riferimento alla valutazione della colpa specifica eall’eccessività del trattamento sanzionatorio.La Corte non avrebbe motivato sulla colpa specifica, in particolare sullaviolazione delle norme della circolazione stradale contestate (artt. 116, 140, 141, 142e 143 cod. strada), né avrebbe verificato se l’inosservanza delle regole cautelari fossericonducibile a negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero se l’evento fosseprevedibile ed evitabile dall’imputato, tenuto conto delle sue condizioni personali.3.5.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta il difetto di prova della circostanzaaggravante della velocità pari al doppio di quella consentita.

Poiché in viadell’Archeologia il limite era di 50 km/h, l’aggravante avrebbe richiesto l’accertamentodi una velocità pari ad almeno 100 km/h.

Nel caso in esame, tuttavia, taleaccertamento si fonderebbe esclusivamente sui dati estratti dalla centralina airbagdella BMW, come riportati nella consulenza tecnica del P.M., secondo cui la vettura«raggiungeva una accelerazione di 100 km/h prima del crash».

Tale affermazione,secondo la difesa, confonderebbe accelerazione e velocità e non consentirebbe distabilire se il valore di 100 km/h si riferisse al momento dell’impatto, alla velocitàmassima raggiunta nei cinque secondi precedenti o alla velocità media nello stessointervallo.

Non risulta, inoltre, quali dati siano stati estratti dalla centralina dalconsulente del P.M., con quali strumenti e tecnologie, secondo quali criteriinterpretativi, con quale margine di errore, né se la centralina fosse integra odanneggiata e se i dati acquisiti fossero completi o parziali.Da ciò la difesa desume la violazione del principio di tassatività della prova dellavelocità, rilevando che la centralina airbag non è un’apparecchiatura omologata perla rilevazione della velocità ai sensi dell’art. 142, comma 6, cod. strada, ma undispositivo di sicurezza passiva che registra alcuni parametri del veicolo al momentodell’impatto, senza essere destinato né omologato all’accertamento delle violazionidel Codice della strada.

Mancherebbero, inoltre, ulteriori elementi indipendenti diriscontro.3.6.

Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione sull’accertamento dellacondotta di fuga, ritenuta sulla base delle dichiarazioni spontanee di [OSCURATO:PERSONA],madre dell’imputato, la quale subito dopo il sinistro affermava di essere stata allaguida del veicolo; delle dichiarazioni - rese sul luogo del fatto – con le quali Cecconiaveva sostenuto di aver viaggiato sulla BMW in qualità di passeggero; delleregistrazioni delle chiamate al numero unico di emergenza 112; nonché delledichiarazioni di una testimone, che riferiva di avere visto, dopo il sinistro, un ragazzoaccanto alla BMW esclamare “oddio che ho combinato” e, poco dopo, giungere sulposto un’utilitaria dalla quale scendeva una donna dai capelli chiari.Secondo il ricorrente, mancherebbe la prova di un effettivo allontanamento delCecconi dal luogo del sinistro e della volontà di sottrarsi all’identificazione.

Ladichiarazione di essere passeggero, piuttosto che conducente, non integrerebbe diper sé la condotta di fuga, ma costituirebbe, al più, una falsa dichiarazione resa aglioperanti, non prevista quale elemento costitutivo della circostanza aggravante di cuiall’art. 589-ter cod. pen.Sotto altro profilo, lamenta il ricorrente che non è stato accertato se l’imputatoabbia sollecitato la madre a “sostituirsi” alla sua persona o se, piuttosto, si sia trattatodi una iniziativa, assunta autonomamente, da quest’ultima.3.

All’udienza, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

I motivi di ricorso, benché articolati in plurime censure, si risolvono, nel lorocomplesso, nella sollecitazione a una rivalutazione del merito, non consentita in sededi legittimità.La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, con i consequenzialieffetti in ordine al perimetro del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218-01), ha dato conto, con motivazione non manifestamenteillogica, degli elementi ritenuti decisivi ai fini della conferma dell’affermazione diresponsabilità e del trattamento sanzionatorio, valorizzando la gravità della condottadi guida, l’elevata velocità tenuta in ambito urbano, la mancanza di patente, laprevedibilità ed evitabilità dell’evento e il comportamento successivo al sinistro.3.

Il primo motivo è inammissibile, poiché ripropone argomenti già devoluti allaCorte territoriale e da questa esaminati con motivazione immune da manifestaillogicità.

La censura, sotto l’apparente deduzione del vizio motivazionale e dellaviolazione di legge, investe in realtà il giudizio sul grado della colpa e sullarimproverabilità soggettiva della condotta, sollecitando una diversa lettura delcompendio valutativo.La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha valorizzatol’elevatissimo grado di negligenza e imprudenza manifestato dall’imputato, la velocitàprossima al doppio di quella consentita in ambito urbano, la mancanza di abilitazionealla guida, nonché la condotta successiva al sinistro, connotata dal tentativo disottrarsi alla corretta identificazione quale conducente del veicolo.

Tali elementi sonostati logicamente apprezzati quali indici di una grave inosservanza delle regolecautelari e di una accentuata rimproverabilità della condotta.A fronte di tale compiuta valutazione, il ricorrente si limita a ribadire la rilevanzadel contesto familiare, sociale e culturale di provenienza, senza confrontarsi con ilnucleo essenziale della motivazione, che ha ritenuto prevalenti, in termini di gravitàdella colpa, la macroscopica violazione delle regole cautelari, la prevedibilità edevitabilità dell’evento e la reiterazione di condotte di guida altamente pericolose.A tale proposito va ricordato che come questa Corte di legittimità ha già avutomodo di sottolineare, il grado della colpa, rilevante ai sensi degli artt. 43, 61, primocomma, n. 3, e 133 cod. pen. ai fini della personalizzazione del rimprovero, vadeterminato considerando la gravità della violazione della regola cautelare, la misuradella prevedibilità ed evitabilità dell’evento, la condizione personale dell’agente, ilpossesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa e lemotivazioni della condotta, con valutazione comparativa dei fattori eventualmenteconcorrenti e di segno contrario (Sez. 4, n. 22632 del 15/05/2008, Rv. 239895-01).Nel caso di specie, le sentenze conformi hanno fatto corretta applicazione di talicriteri, dando conto dei gravissimi profili di violazione cautelare, della pienaprevedibilità dell’evento e della reiterata incapacità dell’imputato di conformarsi allepiù elementari regole di autodisciplina nella circolazione stradale.Le medesime considerazioni sorreggono, coerentemente, anche il giudizio sultrattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.4.

Quanto alle censure concernenti la dinamica del sinistro, va ribadito ilcostante orientamento di questa Corte secondo cui la ricostruzione di un incidentestradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia — ivi compresi la valutazione dellecondotte dei singoli utenti della strada, l’accertamento delle relative responsabilità ela determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente — è rimessaal giudice di merito e integra apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato dilegittimità, se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017,Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4, n. 43403 del17/10/2007, Rv. 238321).Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente prospetta una non consentita letturaalternativa del compendio probatorio e sollecita una rivisitazione del giudizio di fattoriservato al giudice di merito, senza confrontarsi con l’ iter logico-giuridico seguitodalle sentenze conformi.I giudici di merito hanno qualificato come gravemente colposa la condotta delricorrente e, dopo avere esaminato gli elementi probatori acquisiti, sono pervenutialla conclusione che l’imputato avesse tenuto una condotta connotata da unelevatissimo grado di negligenza e imprudenza, definita dal primo giudice «ai limitidel dolo eventuale» (pag. 7).

Viaggiando a velocità elevata in area urbana, ilricorrente ha infatti determinato, secondo l’id quod plerumque accidit, un rilevanteincremento del rischio di causare eventi lesivi dell’altrui persona, come poiconcretamente verificatosi.Le sentenze conformi hanno altresì valorizzato l’elevata offensività del fatto,l’intensità della negligenza e dell’imprudenza, la condotta di fuga e di sviamento degliaccertamenti post factum, nonché la particolare pericolosità del comportamentotenuto, traendone elementi indicativi di una personalità incline alla violazione delleregole cautelari e scarsamente sensibile agli obblighi di responsabilità connessi allacircolazione stradale.La condotta successiva all’investimento è stata ritenuta un quid pluris didisvalore rispetto alla mera colpa di guida, poiché ha evidenziato la sottrazione agliobblighi di solidarietà e collaborazione gravanti sull’utente della strada coinvolto inun incidente con danni alle persone.La motivazione ha dunque affrontato gli elementi necessari alla valutazione delgrado della colpa, in coerenza con il principio secondo cui esso, rilevante ex artt. 43,61, primo comma, n. 3, e 133 cod. pen. ai fini della personalizzazione del rimprovero,va determinato considerando la gravità della violazione della regola cautelare, lamisura della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, la condizione personaledell’agente, il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosae le motivazioni della condotta, con valutazione comparativa dei fattorieventualmente concorrenti e di segno contrario.

Nel caso in esame, sono stativalorizzati i gravissimi profili di violazione cautelare, la prevedibilità dell’evento, lacondizione personale dell’agente e la reiterata incapacità di autodisciplina, desuntasia dalla pregressa esperienza di guida senza titolo sia dai tentativi di occultare esviare la propria responsabilità.5.

La censura relativa all’accertamento della velocità è parimenti inammissibile,poiché non si confronta specificamente con il percorso argomentativo delle sentenzeconformi, fondato sulle risultanze tecniche e sugli ulteriori dati obiettivi della dinamicadel sinistro, ma si limita a prospettare una diversa lettura delle emergenze istruttorie.Già il primo giudice aveva dato conto delle conclusioni del consulente del P.M.,tratte dall’analisi dei dati estratti dalla centralina airbag, secondo cui la BMW, negliultimi cinque secondi di marcia, aveva raggiunto la velocità di 100 km/h prima delcrash; dato questo che, con argomentazione non certo illogica, è stato valutatocoerente con le tracce riscontrate, che danno atto dell’azione frenante rivelatasi vana,con la perdita di controllo del veicolo, con l’invasione della corsia opposta e con laviolenza dell’impatto.A tale motivazione il ricorrente oppone rilievi meramente fattuali, aventicarattere meramente oppositivo, poiché diretti non a evidenziare una manifestaillogicità del ragionamento probatorio, ma a sostituire alla valutazione dei giudici dimerito una diversa lettura dei dati tecnici sorretta peraltro, da argomenti meramenteassertivi.6.

Il motivo relativo alla insussistenza della circostanza aggravante della fuganon è consentito, non avendo costituito oggetto di specifica censura in sede diappello.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non sono deducibilicon il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi digravame, dovendosi evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimentoimpugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura,a priori, un inevitabile difetto di motivazione, perché intenzionalmente sottratto allacognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv.282322).7.

Manifestamente infondate e, prima ancora, generiche sono le doglianzeconcernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione dellapena.

Esse non individuano un vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma silimitano a contrapporre alla valutazione dei giudici di merito una diversaponderazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., pretendendo unarivalutazione complessiva della personalità dell’imputato e della gravità del fatto nonconsentita in sede di legittimità.È noto che la valutazione in ordine alla concessione o al diniego delle circostanzesindacabile in cassazione nei soli limiti della manifesta illogicità o contraddittorietàdella motivazione.A tal fine non è richiesto che il giudice esamini analiticamente ogni singoloelemento favorevole dedotto dalla difesa, essendo sufficiente che indichi gli elementiritenuti decisivi o prevalenti e che da essi risulti, anche implicitamente, la recessivitàdegli altri profili prospettati.

In tale prospettiva, il diniego può essere legittimamentefondato sulla gravità del fatto, sull’intensità della colpa, sulla condotta successiva esulla mancanza di elementi positivi di apprezzabile consistenza, non essendosufficiente, specie dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. introdotta dal d.l. n. 92del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è limitata a valorizzare la solagravità dell’evento, ma ha correlato il diniego delle attenuanti a un quadrocomplessivo di accentuato disvalore soggettivo e oggettivo: l’imputato, privo dipatente, si era posto alla guida di un’autovettura di elevata potenza, in area urbana,a velocità estremamente elevata, determinando una situazione di rischio dieccezionale intensità e cagionando un evento letale pienamente prevedibile edevitabile mediante l’osservanza delle più elementari regole cautelari.A ciò si aggiunge la condotta successiva al sinistro, già legittimamenteconsiderata nei limiti in cui rivela non una duplicazione sanzionatoria dell’aggravantecontestata, ma un autonomo indice di negativa personalità, desunto dal tentativo disottrarsi alla corretta identificazione e di orientare diversamente l’accertamento delleresponsabilità.

Tale profilo, valutato unitamente alla gravità della violazione cautelaree alla concreta pericolosità della condotta di guida, giustifica il giudizio di assenza dielementi positivi idonei a fondare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.Gli elementi evocati dal ricorrente — giovane età, contesto familiare e sociale,scelta del rito abbreviato, dichiarazioni di resipiscenza e assenza di precedentispecifici — sono stati implicitamente ma chiaramente ritenuti recessivi rispetto allamacroscopica violazione delle regole cautelari, alla piena prevedibilità dell’evento,alla guida senza patente e al comportamento serbato dopo il fatto; né la scelta delrito abbreviato, già autonomamente valorizzata mediante la riduzione di penaprevista dalla legge, può essere automaticamente traslata sul diverso piano delgiudizio di meritevolezza ex art. 62-bis cod. pen.8.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 7 luglio 2026.La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale siè riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoproposto;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, il quale ha insistitonell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. delTribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile delreato di cui agli artt. 589-bis, comma 5, n. 1, comma 6, e 589-ter cod. pen., in dannodi [OSCURATO:PERSONA], e condannato, all’esito del giudizio abbreviato, allapena di anni sei di reclusione, già ridotta per il rito.2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], alla guidadell’autovettura BMW 4 pur essendo privo di patente, percorreva via dell’Archeologiaalla velocità di circa 100 km/h, a fronte del limite di 50 km/h; giunto all’uscita di unacurva destrorsa, effettuava un’azione frenante di circa quarantadue metri, perdeva ilcontrollo del veicolo e invadeva la corsia opposta. In tale fase incontrollata, dopoavere urtato alcune auto in sosta e sormontato il cordolo del marciapiede, investivail pedone [OSCURATO:PERSONA], proiettandolo violentemente contro un’altra autovettura ecagionandogli lesioni gravissime, dalle quali derivava il decesso. Dopo il sinistro, sidava alla fuga e la madre, [OSCURATO:PERSONA], si assumeva la responsabilità dell’accadutosostenendo di essere stata alla guida dell’auto (condotta per la quale è stata ritenutanon punibile ai sensi dell’art. 384 cod. pen.).3. Contro la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato,articolato in sei motivi.3.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla valutazione dell’elemento soggettivo. La Corte territoriale avrebberespinto gli argomenti difensivi relativi alla carenza di solidi valori culturali,qualificandoli come profili di ordine “metagiuridico e di natura sociologica”. Secondoil ricorrente, invece, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reocostituiscono criteri espressamente previsti dall’art. 133, comma secondo, n. 4, cod.pen. e devono essere considerate ai fini della valutazione del grado della colpa, poichéincidono sulla rimproverabilità soggettiva della condotta. L’imputato, all’epocadiciannovenne e proveniente da un contesto familiare e sociale caratterizzato dacarenze culturali ed educative, non avrebbe mai conseguito la patente e avrebbematurato una percezione distorta della liceità e della pericolosità di determinatecondotte. La Corte territoriale avrebbe dunque fondato il rigetto dell’appelloesclusivamente sulla gravità oggettiva del danno cagionato.3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. LaCorte territoriale si sarebbe limitata a rilevare la mancanza di elementi positivi divalutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.,senza considerare la giovane età dell’imputato, l’assenza di precedenti penalispecifici, il contesto familiare e sociale di provenienza, l’incensuratezza sostanziale,la natura colposa del reato, pur aggravato dalle circostanze contestate, nonché ilcomportamento processuale, consistito nelle dichiarazioni di resipiscenza e nellascelta del rito abbreviato. Il diniego delle attenuanti generiche, fondato solo sullagravità oggettiva del fatto e sull’entità del danno, violerebbe il principio costituzionaledi personalizzazione della pena.3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. LaCorte territoriale avrebbe valorizzato, in senso negativo, la circostanza che,nell’immediatezza del fatto, il ricorrente non avrebbe manifestato alcuna sollecitudinenei confronti della vittima, mostrandosi piuttosto preoccupato per i danni provocatiall’autovettura. Secondo la difesa, tale valutazione sarebbe illogica, perché fondatasu informazioni acquisite da testimoni oculari e perché ometterebbe di considerareche la condotta di fuga e la sostituzione di persona, già valorizzate quali circostanzeaggravanti, non potrebbero essere nuovamente apprezzate in senso sfavorevole aifini del diniego delle attenuanti generiche.Mancherebbe, inoltre, la motivazione sulla determinazione della pena inconcreto, confermata nella misura di anni sei di reclusione, non inferiore alla mediaedittale ove si consideri che la pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni,aumentata ai sensi dell’art. 589-ter cod. pen. e ridotta di un terzo per la scelta delrito.3.4. Con il quarto motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 589-bis,comma 5, n. 1, cod. pen., con riferimento alla valutazione della colpa specifica eall’eccessività del trattamento sanzionatorio.La Corte non avrebbe motivato sulla colpa specifica, in particolare sullaviolazione delle norme della circolazione stradale contestate (artt. 116, 140, 141, 142e 143 cod. strada), né avrebbe verificato se l’inosservanza delle regole cautelari fossericonducibile a negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero se l’evento fosseprevedibile ed evitabile dall’imputato, tenuto conto delle sue condizioni personali.3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta il difetto di prova della circostanzaaggravante della velocità pari al doppio di quella consentita. Poiché in viadell’Archeologia il limite era di 50 km/h, l’aggravante avrebbe richiesto l’accertamentodi una velocità pari ad almeno 100 km/h. Nel caso in esame, tuttavia, taleaccertamento si fonderebbe esclusivamente sui dati estratti dalla centralina airbagdella BMW, come riportati nella consulenza tecnica del P.M., secondo cui la vettura«raggiungeva una accelerazione di 100 km/h prima del crash». Tale affermazione,secondo la difesa, confonderebbe accelerazione e velocità e non consentirebbe distabilire se il valore di 100 km/h si riferisse al momento dell’impatto, alla velocitàmassima raggiunta nei cinque secondi precedenti o alla velocità media nello stessointervallo. Non risulta, inoltre, quali dati siano stati estratti dalla centralina dalconsulente del P.M., con quali strumenti e tecnologie, secondo quali criteriinterpretativi, con quale margine di errore, né se la centralina fosse integra odanneggiata e se i dati acquisiti fossero completi o parziali.Da ciò la difesa desume la violazione del principio di tassatività della prova dellavelocità, rilevando che la centralina airbag non è un’apparecchiatura omologata perla rilevazione della velocità ai sensi dell’art. 142, comma 6, cod. strada, ma undispositivo di sicurezza passiva che registra alcuni parametri del veicolo al momentodell’impatto, senza essere destinato né omologato all’accertamento delle violazionidel Codice della strada. Mancherebbero, inoltre, ulteriori elementi indipendenti diriscontro.3.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione sull’accertamento dellacondotta di fuga, ritenuta sulla base delle dichiarazioni spontanee di [OSCURATO:PERSONA],madre dell’imputato, la quale subito dopo il sinistro affermava di essere stata allaguida del veicolo; delle dichiarazioni - rese sul luogo del fatto – con le quali Cecconiaveva sostenuto di aver viaggiato sulla BMW in qualità di passeggero; delleregistrazioni delle chiamate al numero unico di emergenza 112; nonché delledichiarazioni di una testimone, che riferiva di avere visto, dopo il sinistro, un ragazzoaccanto alla BMW esclamare “oddio che ho combinato” e, poco dopo, giungere sulposto un’utilitaria dalla quale scendeva una donna dai capelli chiari.Secondo il ricorrente, mancherebbe la prova di un effettivo allontanamento delCecconi dal luogo del sinistro e della volontà di sottrarsi all’identificazione. Ladichiarazione di essere passeggero, piuttosto che conducente, non integrerebbe diper sé la condotta di fuga, ma costituirebbe, al più, una falsa dichiarazione resa aglioperanti, non prevista quale elemento costitutivo della circostanza aggravante di cuiall’art. 589-ter cod. pen.Sotto altro profilo, lamenta il ricorrente che non è stato accertato se l’imputatoabbia sollecitato la madre a “sostituirsi” alla sua persona o se, piuttosto, si sia trattatodi una iniziativa, assunta autonomamente, da quest’ultima.3. All’udienza, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. I motivi di ricorso, benché articolati in plurime censure, si risolvono, nel lorocomplesso, nella sollecitazione a una rivalutazione del merito, non consentita in sededi legittimità.La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, con i consequenzialieffetti in ordine al perimetro del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218-01), ha dato conto, con motivazione non manifestamenteillogica, degli elementi ritenuti decisivi ai fini della conferma dell’affermazione diresponsabilità e del trattamento sanzionatorio, valorizzando la gravità della condottadi guida, l’elevata velocità tenuta in ambito urbano, la mancanza di patente, laprevedibilità ed evitabilità dell’evento e il comportamento successivo al sinistro.3. Il primo motivo è inammissibile, poiché ripropone argomenti già devoluti allaCorte territoriale e da questa esaminati con motivazione immune da manifestaillogicità. La censura, sotto l’apparente deduzione del vizio motivazionale e dellaviolazione di legge, investe in realtà il giudizio sul grado della colpa e sullarimproverabilità soggettiva della condotta, sollecitando una diversa lettura delcompendio valutativo.La Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha valorizzatol’elevatissimo grado di negligenza e imprudenza manifestato dall’imputato, la velocitàprossima al doppio di quella consentita in ambito urbano, la mancanza di abilitazionealla guida, nonché la condotta successiva al sinistro, connotata dal tentativo disottrarsi alla corretta identificazione quale conducente del veicolo. Tali elementi sonostati logicamente apprezzati quali indici di una grave inosservanza delle regolecautelari e di una accentuata rimproverabilità della condotta.A fronte di tale compiuta valutazione, il ricorrente si limita a ribadire la rilevanzadel contesto familiare, sociale e culturale di provenienza, senza confrontarsi con ilnucleo essenziale della motivazione, che ha ritenuto prevalenti, in termini di gravitàdella colpa, la macroscopica violazione delle regole cautelari, la prevedibilità edevitabilità dell’evento e la reiterazione di condotte di guida altamente pericolose.A tale proposito va ricordato che come questa Corte di legittimità ha già avutomodo di sottolineare, il grado della colpa, rilevante ai sensi degli artt. 43, 61, primocomma, n. 3, e 133 cod. pen. ai fini della personalizzazione del rimprovero, vadeterminato considerando la gravità della violazione della regola cautelare, la misuradella prevedibilità ed evitabilità dell’evento, la condizione personale dell’agente, ilpossesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa e lemotivazioni della condotta, con valutazione comparativa dei fattori eventualmenteconcorrenti e di segno contrario (Sez. 4, n. 22632 del 15/05/2008, Rv. 239895-01).Nel caso di specie, le sentenze conformi hanno fatto corretta applicazione di talicriteri, dando conto dei gravissimi profili di violazione cautelare, della pienaprevedibilità dell’evento e della reiterata incapacità dell’imputato di conformarsi allepiù elementari regole di autodisciplina nella circolazione stradale.Le medesime considerazioni sorreggono, coerentemente, anche il giudizio sultrattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.4. Quanto alle censure concernenti la dinamica del sinistro, va ribadito ilcostante orientamento di questa Corte secondo cui la ricostruzione di un incidentestradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia — ivi compresi la valutazione dellecondotte dei singoli utenti della strada, l’accertamento delle relative responsabilità ela determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente — è rimessaal giudice di merito e integra apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato dilegittimità, se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017,Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4, n. 43403 del17/10/2007, Rv. 238321).Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente prospetta una non consentita letturaalternativa del compendio probatorio e sollecita una rivisitazione del giudizio di fattoriservato al giudice di merito, senza confrontarsi con l’ iter logico-giuridico seguitodalle sentenze conformi.I giudici di merito hanno qualificato come gravemente colposa la condotta delricorrente e, dopo avere esaminato gli elementi probatori acquisiti, sono pervenutialla conclusione che l’imputato avesse tenuto una condotta connotata da unelevatissimo grado di negligenza e imprudenza, definita dal primo giudice «ai limitidel dolo eventuale» (pag. 7). Viaggiando a velocità elevata in area urbana, ilricorrente ha infatti determinato, secondo l’id quod plerumque accidit, un rilevanteincremento del rischio di causare eventi lesivi dell’altrui persona, come poiconcretamente verificatosi.Le sentenze conformi hanno altresì valorizzato l’elevata offensività del fatto,l’intensità della negligenza e dell’imprudenza, la condotta di fuga e di sviamento degliaccertamenti post factum, nonché la particolare pericolosità del comportamentotenuto, traendone elementi indicativi di una personalità incline alla violazione delleregole cautelari e scarsamente sensibile agli obblighi di responsabilità connessi allacircolazione stradale.La condotta successiva all’investimento è stata ritenuta un quid pluris didisvalore rispetto alla mera colpa di guida, poiché ha evidenziato la sottrazione agliobblighi di solidarietà e collaborazione gravanti sull’utente della strada coinvolto inun incidente con danni alle persone.La motivazione ha dunque affrontato gli elementi necessari alla valutazione delgrado della colpa, in coerenza con il principio secondo cui esso, rilevante ex artt. 43,61, primo comma, n. 3, e 133 cod. pen. ai fini della personalizzazione del rimprovero,va determinato considerando la gravità della violazione della regola cautelare, lamisura della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, la condizione personaledell’agente, il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosae le motivazioni della condotta, con valutazione comparativa dei fattorieventualmente concorrenti e di segno contrario. Nel caso in esame, sono stativalorizzati i gravissimi profili di violazione cautelare, la prevedibilità dell’evento, lacondizione personale dell’agente e la reiterata incapacità di autodisciplina, desuntasia dalla pregressa esperienza di guida senza titolo sia dai tentativi di occultare esviare la propria responsabilità.5. La censura relativa all’accertamento della velocità è parimenti inammissibile,poiché non si confronta specificamente con il percorso argomentativo delle sentenzeconformi, fondato sulle risultanze tecniche e sugli ulteriori dati obiettivi della dinamicadel sinistro, ma si limita a prospettare una diversa lettura delle emergenze istruttorie.Già il primo giudice aveva dato conto delle conclusioni del consulente del P.M.,tratte dall’analisi dei dati estratti dalla centralina airbag, secondo cui la BMW, negliultimi cinque secondi di marcia, aveva raggiunto la velocità di 100 km/h prima delcrash; dato questo che, con argomentazione non certo illogica, è stato valutatocoerente con le tracce riscontrate, che danno atto dell’azione frenante rivelatasi vana,con la perdita di controllo del veicolo, con l’invasione della corsia opposta e con laviolenza dell’impatto.A tale motivazione il ricorrente oppone rilievi meramente fattuali, aventicarattere meramente oppositivo, poiché diretti non a evidenziare una manifestaillogicità del ragionamento probatorio, ma a sostituire alla valutazione dei giudici dimerito una diversa lettura dei dati tecnici sorretta peraltro, da argomenti meramenteassertivi.6. Il motivo relativo alla insussistenza della circostanza aggravante della fuganon è consentito, non avendo costituito oggetto di specifica censura in sede diappello.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non sono deducibilicon il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi digravame, dovendosi evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimentoimpugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura,a priori, un inevitabile difetto di motivazione, perché intenzionalmente sottratto allacognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv.282322).7. Manifestamente infondate e, prima ancora, generiche sono le doglianzeconcernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione dellapena. Esse non individuano un vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma silimitano a contrapporre alla valutazione dei giudici di merito una diversaponderazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., pretendendo unarivalutazione complessiva della personalità dell’imputato e della gravità del fatto nonconsentita in sede di legittimità.È noto che la valutazione in ordine alla concessione o al diniego delle circostanzesindacabile in cassazione nei soli limiti della manifesta illogicità o contraddittorietàdella motivazione.A tal fine non è richiesto che il giudice esamini analiticamente ogni singoloelemento favorevole dedotto dalla difesa, essendo sufficiente che indichi gli elementiritenuti decisivi o prevalenti e che da essi risulti, anche implicitamente, la recessivitàdegli altri profili prospettati. In tale prospettiva, il diniego può essere legittimamentefondato sulla gravità del fatto, sull’intensità della colpa, sulla condotta successiva esulla mancanza di elementi positivi di apprezzabile consistenza, non essendosufficiente, specie dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. introdotta dal d.l. n. 92del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è limitata a valorizzare la solagravità dell’evento, ma ha correlato il diniego delle attenuanti a un quadrocomplessivo di accentuato disvalore soggettivo e oggettivo: l’imputato, privo dipatente, si era posto alla guida di un’autovettura di elevata potenza, in area urbana,a velocità estremamente elevata, determinando una situazione di rischio dieccezionale intensità e cagionando un evento letale pienamente prevedibile edevitabile mediante l’osservanza delle più elementari regole cautelari.A ciò si aggiunge la condotta successiva al sinistro, già legittimamenteconsiderata nei limiti in cui rivela non una duplicazione sanzionatoria dell’aggravantecontestata, ma un autonomo indice di negativa personalità, desunto dal tentativo disottrarsi alla corretta identificazione e di orientare diversamente l’accertamento delleresponsabilità. Tale profilo, valutato unitamente alla gravità della violazione cautelaree alla concreta pericolosità della condotta di guida, giustifica il giudizio di assenza dielementi positivi idonei a fondare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.Gli elementi evocati dal ricorrente — giovane età, contesto familiare e sociale,scelta del rito abbreviato, dichiarazioni di resipiscenza e assenza di precedentispecifici — sono stati implicitamente ma chiaramente ritenuti recessivi rispetto allamacroscopica violazione delle regole cautelari, alla piena prevedibilità dell’evento,alla guida senza patente e al comportamento serbato dopo il fatto; né la scelta delrito abbreviato, già autonomamente valorizzata mediante la riduzione di penaprevista dalla legge, può essere automaticamente traslata sul diverso piano delgiudizio di meritevolezza ex art. 62-bis cod. pen.8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 7 luglio 2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29102/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris