Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17386/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

mmissibilità ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13843/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R08 F2090), CAVALLI Vincenza (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63P45 F2091), CAVALLI Giuseppina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T50 C351I) e GARRASI Angela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34S59 F209D), elettivamente domiciliati in Catania, via Enna n. 24, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - con troricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Catania cron. n. 1669/2021, pubblicato il 30 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 10 ottobre 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], adivano la Corte d'appello di Catania al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile intrapreso nell'anno 2005 dal loro dante causa, unitamente ad altre parti, contro il Condominio di Valverde, via Regione Siciliana, n. 16, e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Catania (Sezione distaccata di Acireale), definito in prime cure con sentenza n. 1855/2015, contro cui era stato interposto gravame davanti alla Corte d'appello di Catania, definito con sentenza n. 1921/2018, depositata il 14 settembre 2018. 2.- Con decreto n. 2538/2020, depositato in data 10 luglio 2020, il Giudice monocratico designato dichiarava l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, sostenendo che, per effetto della notifica della sentenza d'appello effettuata da [OSCURATO:PERSONA] al Condominio soccombente il 24 ottobre 2018, la sentenza della Corte di merito era passata in giudicato il 24 dicembre 2018 nei confronti di tutte le parti del giudizio, di talché la richiesta di condanna al pagamento dell'equo indennizzo doveva considerarsi tardiva, in quanto proposta successivamente al decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001. 3.- Proponevano opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell'art. 5- ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali deducevano che, nonostante la notifica effettuata al Condominio, la sentenza della Corte territoriale non era divenuta definitiva per il decorso del termine breve, in difetto di alcuna notificazione effettuata verso gli appellati contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché quest'ultimi avrebbero potuto impugnare la pronuncia per cassazione nel termine lungo di un anno dalla pubblicazione, con la conseguenza che la proposizione della domanda di equa riparazione doveva considerarsi tempestiva.

La Corte d'appello di Catania, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, respingeva l'opposizione e confermava la declaratoria di inammissibilità della pretesa di corresponsione dell'equo indennizzo, in ragione della maturazione del termine decadenziale.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la controversia investiva un unico rapporto sostanziale, attenendo al tema delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza condominiale di proprietà Grasso/Toscano (con annessa richiesta di pagamento solidale di somme di denaro); b) che vi era altresì un unico rapporto processuale, essendo stata la sentenza di prime cure impugnata nei confronti di tutte le altre parti; c) che, pertanto, trovava applicazione il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, allorché si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero, come nel caso di specie, di litisconsorzio processuale (c.d. litisconsorzio unitario o quasi necessario), vige la regola propria (delle cause inscindibili) dell'unitarietà dell'impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, sicché, ove sia intervenuta la decadenza, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa, ma anche nei confronti di tutte le altre parti. 4.- Avverso il decreto d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia.5.- I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.324, 325, 326 e 327 c.p.c. nonché dell'art. 292 c.p.c.

Deducono, in proposito, che, sebbene per il notificante e per il destinatario della notifica avrebbe operato il termine breve per l'impugnazione della sentenza d'appello verso le altre parti contumaci, alle quali la notifica non era stata effettuata, nondimeno queste ultime avrebbero potuto certamente giovarsi del termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, con la conseguenza che il giudicato si sarebbe formato solo con il decorso del termine lungo e segnatamente il 14 ottobre 2019, con l'effetto che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione sarebbe decorso il 14 aprile 2020. 2.- Con la seconda censura i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c.

Osservano, sul punto, che nel giudizio presupposto non vi era alcun litisconsorzio necessario, ma semplicemente un cumulo di cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente, essendo le parti evocate in giudizio tenute a prestazioni distinte e separabili.

Segnatamente contestano che il giudizio avesse ad oggetto l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza, concernendo invece il recupero delle ingenti somme anticipate dal dante causa dei ricorrenti, all'esito dell'avvio della procedura di esecuzione forzata per obblighi di fare, di fini del rifacimento delle due terrazze di copertura di un edificio, una di loro proprietà, dell'estensione di mq. 274, rispetto alla quale dovevano essere recuperate le quote spettanti agli appartamenti sottostanti nella verticale, e l'altra, di proprietà dei condòmini Grasso/Toscano, dell'estensione di mq. 103, rispetto alla quale doveva essere recuperata la quota di 1/3 di pertinenza di quest'ultimi.

Argomentano che il petitum del giudizio di gravame aveva appunto ad oggetto - per un verso - la condanna del Condominio appellato al pagamento della somma di euro 34.672,82, a titolo di ripetizione dell'indebito, avendo gli appellanti anticipato le somme per l'esecuzione dei lavori ordinati in via cautelare "a seguito di procedura di esecuzione coattiva dell'ordinanza interdittale", e - per altro verso - la condanna degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di 1/3 di euro 10.215,79, a titolo di ripetizione dell'indebito, avendo gli appellanti anticipato le somme per il rifacimento della porzione di terrazza di loro esclusivo uso. 3.- Con la terza doglianza i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui sancisce il diritto al giusto processo.

In ordine a questo mezzo, gli istanti obiettano che, per effetto dell'impropria qualificazione della domanda giudiziale proposta nel giudizio presupposto, sarebbe stato illegittimamente negato l'equo indennizzo dovuto dallo Stato per la durata irragionevole di un banale processo civile prolungatosi per tredici anni, con riferimento al quale sarebbe stato sufficiente un terzo del tempo effettivamente impiegato. 3.1.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente perché avvinti da evidenti ragioni di connessione. 3.2.- Nel merito, essi sono fondati.

All'esito della verifica dell'effettivo oggetto delle domande spiegate nel giudizio presupposto, va infatti esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, ricorrendo piuttosto due autonome - e cumulate nello stesso processo - domande di ripetizione dell'indebito oggettivo, azionate dai medesimi attori verso parti diverse, con l'effetto che la notifica della sentenza d'appello verso il Condominio appellato non s \ ha determinato il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione anche verso gli ulteriori appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questi ultimi avrebbero potuto impugnare la pronuncia in cassazione nel termine lungo di un anno, vigente ratione temporis, con decorrenza della pubblicazione del 14 settembre 2018.

Con l'effetto che solo all'esito del decorso di tale termine la sentenza della Corte territoriale è divenuta definitiva anche nei confronti degli odierni ricorrenti.

E ciò appunto perché i citati appellati contumaci avrebbero potuto proporre ricorso per cassazione verso gli appellanti, quali parti istanti comuni delle due domande di ripetizione dell'indebito proposte nello stesso giudizio.

Al riguardo, i due rapporti sostanziali sono diversi, non sussistendo un nesso di dipendenza che determini il rischio di contrasto tra giudicati.

Da ciò discende che, contrariamente all'assunto su cui si impernia il decreto impugnato, non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione - con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti -, appunto perché tale regola vige, nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (c.d. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), ipotesi non ricorrente nella fattispecie (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 667 del 15/01/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018; Sez.

L, Sentenza n. 986 del 20/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 19869 del 29/09/2011; Sez.

L, Sentenza n. 16254 del 19/08/2004).

Pertanto, alla data del 24 dicembre 2018 il provvedimento non poteva ritenersi "definitivo", ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001, ritenendosi tale la sola pronuncia che chiude formalmente il processo, cioè la decisione finale che sia in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo consentita contro di essa alcuna impugnazione ordinaria (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28374 del 11/12/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Sez. 6-1, Sentenza n. 22767 del 04/10/2013; Sez. 6-1, Sentenza n. 14725 del 12/06/2013; Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 14/02/2007).

Occorre inoltre precisare che, ai fini della determinazione del dies a quo del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001, non può ritenersi che, in ragione dell'integrazione di due rapporti autonomi vedenti tra parti eterogenee, la sentenza sia passata in cosa giudicata con riferimento al solo rapporto tra i ricorrenti e il Condominio, appunto perché gli stessi ricorrenti sono parti anche dell'altro rapporto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ora, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la regola prevista dall'art. 4 della legge n. 89/2001 - secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della domanda, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto -, deve essere interpretata in relazione alla specificità dei singoli procedimenti, sicché nel caso di riunione di procedimenti o di litisconsorzio facoltativo nel giudizio presupposto, stante l'autonomia dei giudizi, non osta alla decorrenza del termine e, quindi, alla proposizione della domanda, l'impugnazione per cassazione della decisione di appello ad opera di parti diverse e non soccombenti rispetto al richiedente l'indennizzo, in quanto, nei confronti di quest'ultimo, il giudizio deve ritenersi definito con sentenza irrevocabile (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19088 del 06/07/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4971 del 25/02/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 24412 del 17/10/2017).

Questa evenienza non sussiste nella fattispecie, stante il collegamento tra i due rapporti, in ognuno dei quali i ricorrenti risultavano essere parti, all'esito di un comune fatto generatore delle pretese azionate., 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione.

Il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la reg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mmissibilità ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13843/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R08 F2090), CAVALLI Vincenza (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63P45 F2091), CAVALLI Giuseppina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T50 C351I) e GARRASI Angela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34S59 F209D), elettivamente domiciliati in Catania, via Enna n. 24, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - con troricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Catania cron. n. 1669/2021, pubblicato il 30 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 10 ottobre 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], adivano la Corte d'appello di Catania al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile intrapreso nell'anno 2005 dal loro dante causa, unitamente ad altre parti, contro il Condominio di Valverde, via Regione Siciliana, n. 16, e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Catania (Sezione distaccata di Acireale), definito in prime cure con sentenza n. 1855/2015, contro cui era stato interposto gravame davanti alla Corte d'appello di Catania, definito con sentenza n. 1921/2018, depositata il 14 settembre 2018. 2.- Con decreto n. 2538/2020, depositato in data 10 luglio 2020, il Giudice monocratico designato dichiarava l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, sostenendo che, per effetto della notifica della sentenza d'appello effettuata da [OSCURATO:PERSONA] al Condominio soccombente il 24 ottobre 2018, la sentenza della Corte di merito era passata in giudicato il 24 dicembre 2018 nei confronti di tutte le parti del giudizio, di talché la richiesta di condanna al pagamento dell'equo indennizzo doveva considerarsi tardiva, in quanto proposta successivamente al decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001. 3.- Proponevano opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell'art. 5- ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali deducevano che, nonostante la notifica effettuata al Condominio, la sentenza della Corte territoriale non era divenuta definitiva per il decorso del termine breve, in difetto di alcuna notificazione effettuata verso gli appellati contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché quest'ultimi avrebbero potuto impugnare la pronuncia per cassazione nel termine lungo di un anno dalla pubblicazione, con la conseguenza che la proposizione della domanda di equa riparazione doveva considerarsi tempestiva. La Corte d'appello di Catania, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, respingeva l'opposizione e confermava la declaratoria di inammissibilità della pretesa di corresponsione dell'equo indennizzo, in ragione della maturazione del termine decadenziale. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la controversia investiva un unico rapporto sostanziale, attenendo al tema delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza condominiale di proprietà Grasso/Toscano (con annessa richiesta di pagamento solidale di somme di denaro); b) che vi era altresì un unico rapporto processuale, essendo stata la sentenza di prime cure impugnata nei confronti di tutte le altre parti; c) che, pertanto, trovava applicazione il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, allorché si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero, come nel caso di specie, di litisconsorzio processuale (c.d. litisconsorzio unitario o quasi necessario), vige la regola propria (delle cause inscindibili) dell'unitarietà dell'impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, sicché, ove sia intervenuta la decadenza, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa, ma anche nei confronti di tutte le altre parti. 4.- Avverso il decreto d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia.5.- I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.324, 325, 326 e 327 c.p.c. nonché dell'art. 292 c.p.c. Deducono, in proposito, che, sebbene per il notificante e per il destinatario della notifica avrebbe operato il termine breve per l'impugnazione della sentenza d'appello verso le altre parti contumaci, alle quali la notifica non era stata effettuata, nondimeno queste ultime avrebbero potuto certamente giovarsi del termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, con la conseguenza che il giudicato si sarebbe formato solo con il decorso del termine lungo e segnatamente il 14 ottobre 2019, con l'effetto che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione sarebbe decorso il 14 aprile 2020. 2.- Con la seconda censura i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. Osservano, sul punto, che nel giudizio presupposto non vi era alcun litisconsorzio necessario, ma semplicemente un cumulo di cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente, essendo le parti evocate in giudizio tenute a prestazioni distinte e separabili. Segnatamente contestano che il giudizio avesse ad oggetto l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza, concernendo invece il recupero delle ingenti somme anticipate dal dante causa dei ricorrenti, all'esito dell'avvio della procedura di esecuzione forzata per obblighi di fare, di fini del rifacimento delle due terrazze di copertura di un edificio, una di loro proprietà, dell'estensione di mq. 274, rispetto alla quale dovevano essere recuperate le quote spettanti agli appartamenti sottostanti nella verticale, e l'altra, di proprietà dei condòmini Grasso/Toscano, dell'estensione di mq. 103, rispetto alla quale doveva essere recuperata la quota di 1/3 di pertinenza di quest'ultimi. Argomentano che il petitum del giudizio di gravame aveva appunto ad oggetto - per un verso - la condanna del Condominio appellato al pagamento della somma di euro 34.672,82, a titolo di ripetizione dell'indebito, avendo gli appellanti anticipato le somme per l'esecuzione dei lavori ordinati in via cautelare "a seguito di procedura di esecuzione coattiva dell'ordinanza interdittale", e - per altro verso - la condanna degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di 1/3 di euro 10.215,79, a titolo di ripetizione dell'indebito, avendo gli appellanti anticipato le somme per il rifacimento della porzione di terrazza di loro esclusivo uso. 3.- Con la terza doglianza i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui sancisce il diritto al giusto processo. In ordine a questo mezzo, gli istanti obiettano che, per effetto dell'impropria qualificazione della domanda giudiziale proposta nel giudizio presupposto, sarebbe stato illegittimamente negato l'equo indennizzo dovuto dallo Stato per la durata irragionevole di un banale processo civile prolungatosi per tredici anni, con riferimento al quale sarebbe stato sufficiente un terzo del tempo effettivamente impiegato. 3.1.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente perché avvinti da evidenti ragioni di connessione. 3.2.- Nel merito, essi sono fondati. All'esito della verifica dell'effettivo oggetto delle domande spiegate nel giudizio presupposto, va infatti esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, ricorrendo piuttosto due autonome - e cumulate nello stesso processo - domande di ripetizione dell'indebito oggettivo, azionate dai medesimi attori verso parti diverse, con l'effetto che la notifica della sentenza d'appello verso il Condominio appellato non s \ ha determinato il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione anche verso gli ulteriori appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi avrebbero potuto impugnare la pronuncia in cassazione nel termine lungo di un anno, vigente ratione temporis, con decorrenza della pubblicazione del 14 settembre 2018. Con l'effetto che solo all'esito del decorso di tale termine la sentenza della Corte territoriale è divenuta definitiva anche nei confronti degli odierni ricorrenti. E ciò appunto perché i citati appellati contumaci avrebbero potuto proporre ricorso per cassazione verso gli appellanti, quali parti istanti comuni delle due domande di ripetizione dell'indebito proposte nello stesso giudizio. Al riguardo, i due rapporti sostanziali sono diversi, non sussistendo un nesso di dipendenza che determini il rischio di contrasto tra giudicati. Da ciò discende che, contrariamente all'assunto su cui si impernia il decreto impugnato, non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione - con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti -, appunto perché tale regola vige, nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (c.d. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), ipotesi non ricorrente nella fattispecie (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 667 del 15/01/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018; Sez. L, Sentenza n. 986 del 20/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 19869 del 29/09/2011; Sez. L, Sentenza n. 16254 del 19/08/2004). Pertanto, alla data del 24 dicembre 2018 il provvedimento non poteva ritenersi "definitivo", ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001, ritenendosi tale la sola pronuncia che chiude formalmente il processo, cioè la decisione finale che sia in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo consentita contro di essa alcuna impugnazione ordinaria (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28374 del 11/12/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Sez. 6-1, Sentenza n. 22767 del 04/10/2013; Sez. 6-1, Sentenza n. 14725 del 12/06/2013; Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 14/02/2007). Occorre inoltre precisare che, ai fini della determinazione del dies a quo del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001, non può ritenersi che, in ragione dell'integrazione di due rapporti autonomi vedenti tra parti eterogenee, la sentenza sia passata in cosa giudicata con riferimento al solo rapporto tra i ricorrenti e il Condominio, appunto perché gli stessi ricorrenti sono parti anche dell'altro rapporto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ora, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la regola prevista dall'art. 4 della legge n. 89/2001 - secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della domanda, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto -, deve essere interpretata in relazione alla specificità dei singoli procedimenti, sicché nel caso di riunione di procedimenti o di litisconsorzio facoltativo nel giudizio presupposto, stante l'autonomia dei giudizi, non osta alla decorrenza del termine e, quindi, alla proposizione della domanda, l'impugnazione per cassazione della decisione di appello ad opera di parti diverse e non soccombenti rispetto al richiedente l'indennizzo, in quanto, nei confronti di quest'ultimo, il giudizio deve ritenersi definito con sentenza irrevocabile (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19088 del 06/07/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4971 del 25/02/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 24412 del 17/10/2017). Questa evenienza non sussiste nella fattispecie, stante il collegamento tra i due rapporti, in ognuno dei quali i ricorrenti risultavano essere parti, all'esito di un comune fatto generatore delle pretese azionate., 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione. Il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la reg
Decreto Cassazione n. 17386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris