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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 33155/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3329-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 545/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/09/2021 R.G.N. 1266/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza dell’11 aprile 2023, la Corte d’Appello di Catania, chiamata a pronunziarsi sull’opposizione proposta dal Comune Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3329/2022 Cron.

Rep.

Ud.20/11/2025 di Siracusa avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] e volto a conseguire dall’Ente datore il pagamento delle somme maturate a titolo di lavoro straordinario prestato dall’istante, componente della [OSCURATO:PERSONA] assegnato alla locale Procura della Repubblica del Tribunale dal gennaio 2007 al dicembre 2016 quale componente del contingente ivi destinato per l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria nonché a titolo del contributo previsto dall’art. 13 L.R. n. 17/1990, per gli anni 2011 e 2012,in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa, limitava la condanna del Comune al pagamento del compenso per il lavoro straordinario al periodo dal gennaio 2007 all’ottobre 2009. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto gravare sul Comune di Siracusa il pagamento dell’elemento retributivo accessorio oggetto dell’azione monitoria ai sensi dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui l’amministrazione che utilizza il personale distaccato rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale, da leggersi nel senso che all’amministrazione distaccante compete l’anticipazione del solo trattamento economico fondamentale, con diritto al rimborso da parte del Ministero della Giustizia, dipendendo, viceversa, il pagamento del trattamento accessorio per il quale non è previsto il rimborso dagli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati che, nella specie, prevedevano l’accollo dell’onere relativo al Comune fino all’ottobre 2016. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Siracusa, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Lena. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, commi 1 e 3 e 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, 19, comma 2, CCNL [OSCURATO:PERSONA] e della dichiarazione congiunta allegata al CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 12 preleggi e 1362 c.c. in relazione al Protocollo d’Intesa tra Procura e Comune di Siracusa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], della circolare del Ministero della Giustizia 2.12.2009 e del principio di irriducibilità della retribuzione, lamenta la non conformità a diritto della decisione resa dalla Corte territoriale contrastando l’interpretazione da questa accolta dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 con le caratteristiche proprie dell’istituto del distacco in cui la titolarità del rapporto permane in capo all’amministrazione di provenienza e con la disciplina a riguardo posta dalla contrattazione collettiva imponendosi una lettura della norma come volta a disciplinare il solo rapporto tra gli enti sicché la previsione non incide sul diritto del dipendente pubblico a percepire dall’ente datore il complessivo trattamento economico ma regola tra le parti la ripartizione degli oneri, fermo restando il diritto al rimborso del trattamento fondamentale all’amministrazione di appartenenza tenuta, quindi, all’anticipazione. - Con il secondo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione degli elementi di fatto acquisiti agli atti attestanti la sussistenza dell’obbligo retributivo in capo al Comune di Siracusa, elementi dati dall’essere il lavoro straordinario svolto eccedente il normale monte ore e relativo a esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili così da sottrarsi alla prevista autorizzazione, dall’aver il Comune di Siracusa provveduto al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’intero negli anni 2007 e 2008 e relativamente agli acconti per gli anni dal 2009 al 2016, dall’essersi il Comune di Siracusa impegnato in ipotesi di mancato pagamento integrale dello straordinario, alla commutazione del periodo corrispondente in riposo compensativo, dall’essere la richiesta dal ricorrente avanzata al Comune di Siracusa limitata al saldo dello straordinario o alla commutazione in riposo compensativo, dall’essere la richiesta del ricorrente avanzata al Comune di Siracusa limitata al saldo dello straordinario o alla commutazione in riposo compensativo, dal risultare l’originario accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Comune e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, che prevedeva ogni onere retributivo a carico del Comune, modificato dal 2017 dal protocollo operativo che stabiliva lo straordinario a carico della Procura. - Nell’esaminare i motivi di ricorso, occorre premettere che l’art. 5 d.lgs. n. 271/1989 stabilisce al comma 2 che “quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d’Appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi (…)”. - L’art. 70 d.lgs. n. 165/2001, prevede, poi, al comma 12, che “in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici ed altre amministrazioni pubbliche, dotati di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di personale in posizione di comando, di fuori ruolo o di altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale”. - Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la nozione di comando, a cui va ricondotta l’applicazione in questione, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l’obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall’altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l’amministrazione di origine.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel comando -che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione – si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (cfr. Cass. n. 13482/2018).

In linea generale non vi è alcuna alterazione del rapporto di lavoro, ma, comunque, si verifica una rilevante modificazione in senso oggettivo dello stesso, perché il dipendente è destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un’organizzazione diversa da quella di appartenenza (cfr. Cass. n. 4390/2024). - Si è poi affermato che in materia di richiesta per il riconoscimento di indennità economiche, il lavoratore, indipendentemente dalla qualificazione della sua posizione come “distacco” o “comando”, ha il diritto di promuovere azione nei confronti dell’ente titolare del rapporto di impiego, esercitabile con riguardo al trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza (cfr. Cass.n. 18871/2024). - Entrambi i motivi, i quali in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati. - L’ art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 regola il rapporto tra le due amministrazioni, peraltro con il meccanismo del rimborso, che presuppone l’anticipazione da parte dell’amministrazione di provenienza. - Dunque, in ragione della natura dell’istituto del comando (nella specie ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 271/1989), il datore di lavoro di appartenenza è legittimato passivo, come nel caso in esame, rispetto all’azione promossa dal lavoratore per la corresponsione della retribuzione, nella specie della voce straordinario. - Ciò non toglie che il datore di lavoro, con rituale e corretta instaurazione de contraddittorio nei confronti dell’amministrazione di destinazione, possa agire nei confronti di quest’ultima per il rimborso del trattamento fondamentale erogato, come previsto espressamente dall’art. 70, comma 122, cit., nonché, anche in ragione delle convenzioni intercorse tra le parti, per chiedere di essere tenuto indenne dalla corresponsione di trattamenti accessori, quali lo straordinario, che risultino dovuti al lavoratore. - Nella specie, tuttavia, il giudizio è rimasto circoscritto al rapporto tra il lavoratore e il Comune datore di lavoro di appartenenza, parti in causa. - Il fatto che, dal punto di vista sostanziale, sia il soggetto utilizzatore a sopportare, in ultima istanza, il trattamento del dipendente (il che si spiega con la circostanza che la P.A. di appartenenza non può rifiutare il suo consenso siccome il dipendente va ad operare nell’interesse della P.A. di destinazione) non può consentire di ignorare la circostanza che l’ente tenuto formalmente a pagare la retribuzione del lavoratore è l’ente di appartenenza, salvo il diritto al rimborso (cfr. Cass. n. 1471/2024). - Il ricorso va dunque respinto. - La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. - Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M - La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3 .000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%. - In applicazione dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3329-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 545/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/09/2021 R.G.N. 1266/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza dell’11 aprile 2023, la Corte d’Appello di Catania, chiamata a pronunziarsi sull’opposizione proposta dal Comune Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3329/2022 Cron. Rep. Ud.20/11/2025 di Siracusa avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] e volto a conseguire dall’Ente datore il pagamento delle somme maturate a titolo di lavoro straordinario prestato dall’istante, componente della [OSCURATO:PERSONA] assegnato alla locale Procura della Repubblica del Tribunale dal gennaio 2007 al dicembre 2016 quale componente del contingente ivi destinato per l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria nonché a titolo del contributo previsto dall’art. 13 L.R. n. 17/1990, per gli anni 2011 e 2012,in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa, limitava la condanna del Comune al pagamento del compenso per il lavoro straordinario al periodo dal gennaio 2007 all’ottobre 2009. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto gravare sul Comune di Siracusa il pagamento dell’elemento retributivo accessorio oggetto dell’azione monitoria ai sensi dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui l’amministrazione che utilizza il personale distaccato rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale, da leggersi nel senso che all’amministrazione distaccante compete l’anticipazione del solo trattamento economico fondamentale, con diritto al rimborso da parte del Ministero della Giustizia, dipendendo, viceversa, il pagamento del trattamento accessorio per il quale non è previsto il rimborso dagli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati che, nella specie, prevedevano l’accollo dell’onere relativo al Comune fino all’ottobre 2016. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Siracusa, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Lena. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, commi 1 e 3 e 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, 19, comma 2, CCNL [OSCURATO:PERSONA] e della dichiarazione congiunta allegata al CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 12 preleggi e 1362 c.c. in relazione al Protocollo d’Intesa tra Procura e Comune di Siracusa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], della circolare del Ministero della Giustizia 2.12.2009 e del principio di irriducibilità della retribuzione, lamenta la non conformità a diritto della decisione resa dalla Corte territoriale contrastando l’interpretazione da questa accolta dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 con le caratteristiche proprie dell’istituto del distacco in cui la titolarità del rapporto permane in capo all’amministrazione di provenienza e con la disciplina a riguardo posta dalla contrattazione collettiva imponendosi una lettura della norma come volta a disciplinare il solo rapporto tra gli enti sicché la previsione non incide sul diritto del dipendente pubblico a percepire dall’ente datore il complessivo trattamento economico ma regola tra le parti la ripartizione degli oneri, fermo restando il diritto al rimborso del trattamento fondamentale all’amministrazione di appartenenza tenuta, quindi, all’anticipazione. - Con il secondo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione degli elementi di fatto acquisiti agli atti attestanti la sussistenza dell’obbligo retributivo in capo al Comune di Siracusa, elementi dati dall’essere il lavoro straordinario svolto eccedente il normale monte ore e relativo a esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili così da sottrarsi alla prevista autorizzazione, dall’aver il Comune di Siracusa provveduto al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’intero negli anni 2007 e 2008 e relativamente agli acconti per gli anni dal 2009 al 2016, dall’essersi il Comune di Siracusa impegnato in ipotesi di mancato pagamento integrale dello straordinario, alla commutazione del periodo corrispondente in riposo compensativo, dall’essere la richiesta dal ricorrente avanzata al Comune di Siracusa limitata al saldo dello straordinario o alla commutazione in riposo compensativo, dall’essere la richiesta del ricorrente avanzata al Comune di Siracusa limitata al saldo dello straordinario o alla commutazione in riposo compensativo, dal risultare l’originario accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Comune e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, che prevedeva ogni onere retributivo a carico del Comune, modificato dal 2017 dal protocollo operativo che stabiliva lo straordinario a carico della Procura. - Nell’esaminare i motivi di ricorso, occorre premettere che l’art. 5 d.lgs. n. 271/1989 stabilisce al comma 2 che “quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d’Appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi (…)”. - L’art. 70 d.lgs. n. 165/2001, prevede, poi, al comma 12, che “in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici ed altre amministrazioni pubbliche, dotati di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di personale in posizione di comando, di fuori ruolo o di altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale”. - Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la nozione di comando, a cui va ricondotta l’applicazione in questione, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l’obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall’altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l’amministrazione di origine. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel comando -che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione – si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (cfr. Cass. n. 13482/2018). In linea generale non vi è alcuna alterazione del rapporto di lavoro, ma, comunque, si verifica una rilevante modificazione in senso oggettivo dello stesso, perché il dipendente è destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un’organizzazione diversa da quella di appartenenza (cfr. Cass. n. 4390/2024). - Si è poi affermato che in materia di richiesta per il riconoscimento di indennità economiche, il lavoratore, indipendentemente dalla qualificazione della sua posizione come “distacco” o “comando”, ha il diritto di promuovere azione nei confronti dell’ente titolare del rapporto di impiego, esercitabile con riguardo al trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza (cfr. Cass.n. 18871/2024). - Entrambi i motivi, i quali in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati. - L’ art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 regola il rapporto tra le due amministrazioni, peraltro con il meccanismo del rimborso, che presuppone l’anticipazione da parte dell’amministrazione di provenienza. - Dunque, in ragione della natura dell’istituto del comando (nella specie ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 271/1989), il datore di lavoro di appartenenza è legittimato passivo, come nel caso in esame, rispetto all’azione promossa dal lavoratore per la corresponsione della retribuzione, nella specie della voce straordinario. - Ciò non toglie che il datore di lavoro, con rituale e corretta instaurazione de contraddittorio nei confronti dell’amministrazione di destinazione, possa agire nei confronti di quest’ultima per il rimborso del trattamento fondamentale erogato, come previsto espressamente dall’art. 70, comma 122, cit., nonché, anche in ragione delle convenzioni intercorse tra le parti, per chiedere di essere tenuto indenne dalla corresponsione di trattamenti accessori, quali lo straordinario, che risultino dovuti al lavoratore. - Nella specie, tuttavia, il giudizio è rimasto circoscritto al rapporto tra il lavoratore e il Comune datore di lavoro di appartenenza, parti in causa. - Il fatto che, dal punto di vista sostanziale, sia il soggetto utilizzatore a sopportare, in ultima istanza, il trattamento del dipendente (il che si spiega con la circostanza che la P.A. di appartenenza non può rifiutare il suo consenso siccome il dipendente va ad operare nell’interesse della P.A. di destinazione) non può consentire di ignorare la circostanza che l’ente tenuto formalmente a pagare la retribuzione del lavoratore è l’ente di appartenenza, salvo il diritto al rimborso (cfr. Cass. n. 1471/2024). - Il ricorso va dunque respinto. - La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. - Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M - La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3 .000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%. - In applicazione dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
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