CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di L'AquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CinziaParasporo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato che ha insistito per l’accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 novembre 2025, la Corte di appello di L’Aquila, inriforma della sentenza del Tribunale di Vasto, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel reato di minaccia aggravata ascrittogli ai sensi dell’art. 612, commi 1, 2 e 3,cod. pen., per avere proferito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le frasi indicate inrubrica con l’aggravante di avere commesso il fatto in modo simbolico e con armi.Gli veniva irrogata la pena, ritenute le attenuanti generiche equivalentiall’aggravante, di euro 600 di multa, oltre al risarcimento dei danni patiti dallaparte civile, fissato equitativamente in euro 800.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Orlando, articolando le proprie censure in cinque motivi.2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione al fatto che ilgiudice di appello, nel riformare la sentenza assolutoria di prime cure, non avevareso una “motivazione rafforzata”.Il Tribunale aveva seguito un percorso argomentativo articolato edapprofondito e si era, in particolare, soffermato sul fatto che la persona offesa:- si era contraddetta più volte in ordine a come era entrata in contatto conl’imputato;- aveva presentato querela solo dopo 25 giorni dal fatto;- aveva riferito di ulteriori (rispetto a quanto riportato in imputazione)minacce patite dall’imputato, senza offrire però riscontro alcuno;- in dibattimento aveva, ella stessa, qualificato il fatto per cui è processo come“estorsivo” e non, come contestato, “minaccioso”.Né il video prodotto aveva consentito di riscontrare le denunciate minacce.Sul punto – sulla attendibilità della persona offesa – la motivazione della Corted’appello era del tutto apparente, non avendo affrontato gli argomenti spesi dalTribunale.La mera presenza dei coltelli – deducibile dal video inviato dal prevenuto allapersona offesa – non aveva significato dirimente, posto che gli stessi eranoriconducibili ad un passatempo del prevenuto e non costituivano un messaggiosilente alla vittima (erano, difatti, anche ritratti i merletti la cui confezionecostituiva l’occupazione della moglie dell’imputato).2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in riferimento allaritenuta sussistenza del requisito della gravità della minaccia.Sul punto si era solo valorizzato il contenuto del video senza così esaminaregli elementi che ne illustravano il contesto.L’imputato aveva anche aggiunto, nel video in cui aveva ripreso i coltelli, chequanto stava trasmettendo non intendeva costituire una minaccia. Del resto, finoa quel momento, i rapporti fra le parti erano stati buoni.2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenutaLe contraddizioni in cui la medesima era incorsa avrebbero dovuto condurreal contrario giudizio, di sua inattendibilità. Sia sulle modalità con cui si eranoconosciuti, sia sul ritardo circa la presentazione della querela, incompatibile con ildenunciato stato d’ansia ed insonnia reattiva.Sia riferendo ulteriori minacce di cui non aveva offerto riscontro.Sia qualificando il fatto per cui è processo come una estorsione.Tutte circostanze non affrontate dalla Corte di merito.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione allariconosciuta aggravante, di avere proferito la minaccia in modo simbolico e diavere fatto uso di armi.La mera ripresa di coltelli non poteva costituire quel surplus intimidatorio chela giurisprudenza di legittimità richiede per ritenere configurata l’ipotesi dellaminaccia simbolica.Vi era poi l’espressa dichiarazione dell’imputato che quel video non intendevacostituire una minaccia.2.5. Con il quinto motivo lamenta la mancata applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.Il reato contestato non è escluso dal beneficio e sussistevano tutti i requisitidell’ipotesi invocata: l’occasionalità del fatto e l’intento non minatorio.Il danno cagionato alla persona offesa era tenue tanto da essere quantificatoin soli euro 800.Tutte circostanze che la Corte di merito non aveva valutato.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta in cui conclude per ilrigetto del ricorso.4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale, preso atto delleconclusioni del PG, insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso merita accoglimento.1. La Corte di appello nel riformare la decisione assolutoria del primo giudiceha disatteso il dettato dell’art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen., che prevede che:“3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza diproscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ilgiudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazionedell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienzanel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazioneprobatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e441, comma 5”.Non emerge infatti, dalla sentenza impugnata, che la persona offesa sia statanuovamente escussa, pur risultando evidente che, a fronte della sua inattendibilitàritenuta dal primo giudice, la Corte l’abbia, al contrario, ritenuta credibile.Si è così incorsi nel vizio di violazione di legge che questa Corte deve rilevareanche d’ufficio (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 – 01).2. A ciò deve anche aggiungersi il fatto che la motivazione della sentenza diriforma non appare certo “rafforzata”, come invece avrebbe, comunque, dovuto(da ultimo, Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, PG/D’Ambrosio, Rv.289123 – 02), posto che non si erano neppure affrontati gli argomenti spesi dalprimo giudice per ritenere inattendibile la versione dei fatti offerta dalla personaoffesa (circa le modalità attraverso le quali aveva conosciuto l’imputato, il ritardonella presentazione della querela, il generico riferimento ad ulteriori minacce el’asserzione di avere patito un’ “estorsione”).3. La sentenza impugnata va pertanto annullata in relazione a quanto sopraed alle censure mosse nel primo e nel terzo motivo di ricorso, assorbite ledoglianze argomentate negli ulteriori motivi. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Perugia.Così deciso, in Roma il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]