CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calceal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -per la revocazione dell’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n.8883/2024, pubblicata il 4/4/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21182/2024Numero sezionale 1952/2025Numero di raccolta generale 15444/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Con ordinanza n. 8883 del 2024, la Seconda sezione di questaCorte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione di Alessandroil 18/2/2022 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata diSassari, che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza datata[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata dal Tribunale di Sassari a definizione delprocedimento ex art. 702-bis cod. proc. civ. instaurato nei suoiconfronti da [OSCURATO:PERSONA] e nel quale egli non si era costituito.1.1. In conformità alla proposta di definizione accelerata ex art.380 bis cod. proc. civ., questa Corte ha rilevato che l’allegato 1prodotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale copia autentica della sentenzaimpugnata era un file non leggibile e non contenente la sentenzaimpugnata, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nella memoriacon cui ha chiesto la decisione del ricorso.Nell’ordinanza, questa Corte ha escluso altresì che rilevassel’avvenuta produzione, con il fascicolo di parte del grado d’appello,depositato insieme al ricorso, di una copia della sentenza impugnata,perché quella copia, priva di stampigliatura, non risultava autenticata;ha rilevato, quindi, sul punto, che l’art. 369, comma 2, n.2 cod. proc.civ. esige, a pena di improcedibilità, la produzione di copia autenticadella sentenza impugnata, ovvero di copia recante l’attestazione diautenticità rispetto all’originale; ha escluso che al mancato depositopossa supplirsi con la conoscenza della sentenza stessa che si attingada altri atti del processo, quali l’esistenza della sentenza nel fascicolod’ufficio, sicché, nella fattispecie non rileva né che la parte abbiachiesto la trasmissione ex art. 369 cod. proc. civ. del fascicolo d’ufficio,né che abbia riportato nel ricorso il contenuto della sentenzaimpugnata, non trattandosi evidentemente di attività che soddisfano ilrequisito di cui all’art. 369 co.2 n. 2 cod. proc. civ.Ric. 2024 n. 21182 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -2-Numero registro generale 21182/2024Numero sezionale 1952/2025Numero di raccolta generale 15444/2026Data pubblicazione 20/05/20262. Avverso questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per revocazione, affidato ad un motivo, illustrato da successivamemoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, con unprimo profilo di censura, che l’ordinanza recherebbe una motivazioneapparente della improcedibilità perché non avrebbe tenuto conto chela copia della sentenza contenuta nel fascicolo informatico allegato alricorso era stata estratta dal fascicolo informatico e, perciò, seppurepriva, «per un fallo di sistema» (così in ricorso), della stampigliaturadegli estremi e della «coccardina», restava un duplicato informatico,scaricato direttamente, con attestazione di conformità delle firme e haaggiunto che, in ogni caso, con la istanza di opposizione alla decisioneex art. 380 bis cod. proc. civ., era stata depositata l’attestazione diconformità.1.1. Preliminare all’esame di fondatezza di quest’unico motivo èlo scrutinio di ammissibilità del ricorso, imposto anche in ipotesi direvocazione: da questo scrutinio l’impugnazione risultaimmediatamente inammissibile per sua formulazione, per le ragioni diseguito esposte.Secondo l’interpretazione ormai consolidata di questa Corte,infatti, oltre alla domanda di revocazione della sentenza, idonea aprovocare la fase rescindente del giudizio, il ricorso per revocazionedeve contenere anche la domanda di decisione sull'originario ricorsoossequio al requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1co., n. 3, cod. proc. civ.: deve, infatti, essere consentita lacomprensione della questione controversa e dei profili di censuraformulati in immediato coordinamento con il contenuto della sentenzaimpugnata, così che sia possibile l’attivazione anche della faseRic. 2024 n. 21182 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -3-Numero registro generale 21182/2024Numero sezionale 1952/2025Numero di raccolta generale 15444/2026Data pubblicazione 20/05/2026rescissoria (in ultimo, Cass. Sez. 3, n. 30720 del 19/10/2022, connumerosi richiami).L’esposizione dei fatti rilevanti è necessaria e non può ritenersisufficientemente effettuata attraverso il rinvio operato dal ricorrentealla lettura del ricorso per cassazione, atteso che anche il ricorso perrevocazione introduce un nuovo giudizio, e non già una nuova fase diquello precedente e deve perciò essere redatto ai sensi degli artt. 365e segg. cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - 1, n. 14126 del 01/06/2018).Nel ricorso per revocazione qui in esame, risultano unicamenteriprodotte le rubriche – peraltro caratterizzate da una formulazione nonchiara e puntuale in diritto - dei tre motivi del proposto ricorso percassazione dichiarato improcedibile; in particolare, si riporta soltantoche la Corte d’appello non avrebbe «esaminato tre punti, ricorribili perCassazione» (così nel presente ricorso) e, cioè, ex n. 5 comma 1dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esame delle relate di notificazionedel ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., da cui sarebbe stato«evincibile un vizio fattuale di notificazione», nonché ex n. 3, «l’omessoesame e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per nonaver valutato giuridicamente la conformità o meno ai precetti normatividelle relate di notificazione del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.»,nonché infine, pure ex n. 3, la violazione e falsa applicazione degli art.101, 171 comma 2 e 291 cod. proc. civ. per non avere valutatol’integrità del contraddittorio.Non è riportata, quindi, alcuna esposizione degli originari fatti dicausa, né alcuna argomentazione a sostegno delle censure proposte,sicché non è possibile conoscere dalla mera lettura dell’atto neppureperché la sentenza appellata sarebbe stata nulla per l’asserito difettodi contraddittorio, né si comprende quale parte processuale non fossestata raggiunta dalla notifica.3. Il ricorso risulta pertanto inammissibile.Ric. 2024 n. 21182 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -4-Numero registro generale 21182/2024Numero sezionale 1952/2025Numero di raccolta generale 15444/2026Data pubblicazione 20/05/2026In assenza di difese dell’intimato, non vi è luogo a statuizionesulle spese.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Sul punto, deve ribadirsi che l'attualità dell'ammissione o non alpatrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini delladichiarazione della sussistenza dei presupposti oggettivi per il cd.raddoppio del contributo unificato, perché resta impregiudicata laverifica, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successivapermanenza delle condizioni soggettive dell’onerato (Cass. Sez. 2, n.8982 del 04/04/2024); invero, la competenza a provvedere sullarevoca del provvedimento di ammissione a patrocinio a carico delloStato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvioovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dallacassazione con rinvio, come questa in fattispecie - al giudice che hapronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copiadella sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 cod. proc.civ., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art.136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione (Cass.,Sez. Un., n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo diRic. 2024 n. 21182 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -5-Numero registro generale 21182/2024Numero sezionale 1952/2025Numero di raccolta generale 15444/2026Data pubblicazione 20/05/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 giugno 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2024 n. 21182 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -6-