CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15341/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47066/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e deduce la non correttezza del calcolo del termine prescrizionale stante il giudizio di equivalenza della recidiva operato dal giudice di prime cure - è manifestamente infondato poiché fondato sull'errato presupposto che l'effetto della recidiva sulla prescrizione sia stato neutralizzato dal giudizio di equivalenza; al contrario, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta che la prima vada comunque considerata ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione; Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815; Sez. 5, Sentenza n. 41784 del 27/05/2016, Rv. 268271). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo