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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43694/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 22/09/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato la sentenza in data 11/12/2018 del Tribunale di Trento, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 635, cod.pen. e all'art. 4, comma 2, L. n. 110/1975.

Deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione al danneggiamento ed errata qualificazione giuridica del fatto, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 639, cod.pen..

1.2. Violazione di legge con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975 e in relazione al mancato riconoscimento dell'ultimo comma del medesimo articolo.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni sollevate con l'atto di appello, affrontate e disattese dalla Corte di merito e oggi riproposte con il ricorso per Cassazione.

Le doglianze articolate nel ricorso, peraltro e conseguentemente, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argonnentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giungo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 22/09/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato la sentenza in data 11/12/2018 del Tribunale di Trento, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 635, cod.pen. e all'art. 4, comma 2, L. n. 110/1975. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione al danneggiamento ed errata qualificazione giuridica del fatto, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 639, cod.pen.. 1.2. Violazione di legge con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975 e in relazione al mancato riconoscimento dell'ultimo comma del medesimo articolo. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni sollevate con l'atto di appello, affrontate e disattese dalla Corte di merito e oggi riproposte con il ricorso per Cassazione. Le doglianze articolate nel ricorso, peraltro e conseguentemente, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argonnentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 14 giungo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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