Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:330
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑28/06
RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA])
«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi
composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]
Dal punto di vista del consumatore medio germanofono è descrittivo dei prodotti oggetto della domanda di registrazione di
marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il segno denominativo
[OSCURATO:PERSONA], la cui registrazione è richiesta per «birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche;
bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande; miscele di tali bevande» e «bevande alcoliche
(tranne le birre)», rientranti rispettivamente nelle classi 32 e 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza.
Infatti, lo slogan riguarda chiaramente la purezza e la perfezione delle sostanze base delle bevande e, in particolare, quelle
dell’acqua impiegata. Orbene, la purezza e la perfezione delle sostanze base hanno un’importanza particolare per i prodotti
compresi nelle classi 32 e 33. Per quanto riguarda le acque minerali, la perfezione originaria dell’acqua di sorgente impiegata
è un fattore decisivo per determinare la qualità della bevanda, sia sul piano del gusto che su quello della salute. Per i
succhi di frutta, le birre e altre bevande alcoliche, l’origine delle loro sostanze base è parimenti un fattore di grande
importanza per determinare la qualità di tali prodotti.
[OSCURATO:PERSONA], i termini, da soli o in combinazione, si riferiscono direttamente e chiaramente alle caratteristiche dei prodotti di
cui trattasi. Si può ragionevolmente ammettere che la purezza e la perfezione originarie delle sostanze base delle bevande
sono caratteristiche che il consumatore interessato valuta al momento di effettuare la scelta. Di conseguenza, dal punto di
vista del pubblico interessato esiste un rapporto sufficientemente diretto e concreto tra la combinazione verbale di cui trattasi
e i prodotti compresi nelle classi 32 e 33.
(v. punti 37-40)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
6 novembre 2007 (
*
)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T‑28/06,
RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG,
con sede in Duisburg (Germania), rappresentata dagli avv.ti W. Kellenter e A. Lambrecht,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] 17 novembre 2005
(procedimento R 1179/2004-2), riguardante una domanda di registrazione del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA]
come marchio comunitario,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dal sig. J.D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2006,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2006,
in seguito alla trattazione orale del 15 maggio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
L’8 agosto 2002 la ricorrente presentava all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
([OSCURATO:PERSONA]) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2
Il marchio di cui era chiesta la registrazione è il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA].
3
I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nelle classi 32 e 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno
1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– «birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati
per fare bevande; miscele di tali bevande», rientranti nella classe 32;
– «bevande alcoliche (tranne le birre)», rientranti nella classe 33.
4
Con decisione 20 ottobre 2004, l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione ai sensi dell’art. 38 del regolamento
n. 40/94, in quanto il segno denominativo era privo di qualsiasi carattere distintivo.
5
Il 20 dicembre 2004 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione dell’esaminatore, a norma degli
artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94.
6
Con decisione 17 novembre 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso
in quanto il segno in questione era descrittivo e rientrava quindi nell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
Conclusioni delle parti
7
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
8
L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
9
La ricorrente deduce due motivi di annullamento riguardanti la violazione, rispettivamente, dell’art. 7, n. 1, lett. c), e
dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Argomenti delle parti
10
Per quanto riguarda il motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, la ricorrente
afferma che il marchio richiesto non è costituito esclusivamente da indicazioni che descrivono caratteristiche essenziali
dei prodotti per cui è stata chiesta la registrazione.
11
In proposito essa sostiene, in primo luogo, che il segno denominativo controverso è il risultato di una creazione insolita
ed individuale e non costituisce una combinazione verbale corrente nella lingua tedesca.
12
Inoltre, essa afferma che non esiste una necessità imperativa di disponibilità presente o futura di tale slogan per quanto
riguarda i prodotti designati. Infatti, né la combinazione verbale nel suo insieme né i diversi elementi che la compongono
sarebbero normalmente utilizzati per designare bevande e, in particolare, acque minerali.
13
Infine, la ricorrente fa rilevare che lo slogan controverso ha un carattere ambiguo in lingua tedesca. Quest’ultimo deriverebbe
dal carattere astratto del termine «ursprung» e dalle possibili diverse interpretazioni nel contesto dei prodotti di cui si
tratta nonché dal carattere ambiguo e dalla mancanza di significato univoco del termine «vollkommen» nel contesto delle bevande.
Da ciò conseguirebbe che la combinazione verbale «vom ursprung her vollkommen» sarebbe anch’essa priva di significato univoco
e direttamente descrittivo. Per giunta, i termini più importanti dello slogan non descriverebbero direttamente e chiaramente
talune caratteristiche essenziali dei prodotti di cui trattasi, né singolarmente né in combinazione tra loro.
14
L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che, ai fini della valutazione del carattere descrittivo di un segno, è sufficiente che esso possa
essere utilizzato nel mercato o nella lingua corrente e non che lo sia effettivamente.
15
L’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea poi che un segno dovrebbe vedersi opporre un rifiuto di registrazione se almeno uno dei suoi significati
designa una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Orbene, i termini più importanti del segno in esame
assumerebbero un significato chiaro, nel contesto dello slogan, cioè che i prodotti che esso designa sarebbero perfetti fin
dall’origine.
16
Infine, a livello concettuale l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che non abbia alcuna importanza la questione se, sul piano economico, le caratteristiche
dei prodotti suscettibili di essere descritti siano essenziali oppure accessorie. La qualità delle sostanze di base, nel caso
di specie, sarebbe descritta in termini di perfezione. Non occorrerebbe quindi stabilire se tale qualità serva al consumatore
come criterio essenziale per la scelta dei prodotti o se il riferimento alla qualità non descriva talune caratteristiche essenziali
dei prodotti. Per applicare la disposizione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, occorrerebbe che lo slogan
nel suo complesso fosse generalmente accessibile di primo acchito al consumatore interessato nella mente del quale tale slogan
ha il significato di un’indicazione di qualità, cioè quello di una qualità perfetta fin dall’origine.
Giudizio del Tribunale
17
Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente
da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione,
il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche
degli stessi».
18
Vietando la registrazione di tali segni, il suddetto articolo persegue una finalità di interesse generale, la quale impone
che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione
possano essere liberamente utilizzati da tutti. Esso osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una
sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C‑191/01 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12447, punto 31).
19
Inoltre, i segni di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono segni considerati inidonei a svolgere la
funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire
così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto,
la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze
del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑219/00, Ellos/[OSCURATO:PERSONA] (ELLOS), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑753, punto 28, e 27 novembre 2003, causa
T‑348/02, Quick/[OSCURATO:PERSONA] (Quick), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5071, punto 28].
20
I segni e le indicazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono quindi solo quelli che, in un uso
normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue
caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione (sentenza della Corte
20 settembre 2001, causa C‑383/99 P, Procter & Gamble/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6251, punto 39). Pertanto, la valutazione del carattere
descrittivo di un segno può essere effettuata, da un lato, solamente in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e,
dall’altro, in relazione alla comprensione da parte del pubblico destinatario [sentenza del Tribunale 16 marzo 2006, causa
T‑322/03, Telefon & Buch/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑835, punto 90].
21
Infine, occorre ricordare che i criteri individuati dalla giurisprudenza per stabilire se un marchio denominativo composto
da numerosi elementi verbali sia descrittivo o meno non sono identici a quelli applicati nel caso di un segno denominativo
composto da un solo elemento.
22
Nella fattispecie, i prodotti designati nella domanda di marchio sono bevande alcoliche e analcoliche comprese nelle classi
32 e 33. Si tratta di beni di consumo corrente che si rivolgono ad un vasto pubblico e che sono distribuiti non solo attraverso
il commercio al dettaglio (supermercati, centri commerciali o grandi magazzini) o il commercio specializzato e la vendita
specializzata per corrispondenza, ma anche nei bar e ristoranti. La commissione di ricorso ha quindi giustamente deciso che
il punto di vista da adottare era quello del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto
[v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3819, punto
26, e sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T‑359/99, DKV/[OSCURATO:PERSONA] (EuroHealth), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1645, punto 27].
23
D’altra parte, poiché il segno denominativo di cui trattasi è composto di vocaboli della lingua tedesca, il pubblico destinatario
pertinente è germanofono. [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il pubblico pertinente rispetto
al quale occorre valutare l’impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore medio germanofono [v., in tal senso,
sentenze del Tribunale ELLOS, cit., punto 31, e 12 gennaio 2005, causa T‑334/03, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (EUROPREMIUM),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑65, punto 28].
24
Per quanto riguarda il significato dell’espressione «vom ursprung her vollkommen», dai punti 34‑40 della decisione impugnata
e dai chiarimenti forniti dall’[OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso e durante l’udienza risulta che detto segno esprimerebbe in modo
direttamente percepibile che i prodotti che designa sono perfetti dal momento dell’origine, cioè fin dall’inizio, e che, quindi,
essi sono unici, perfetti e non richiedono alcun trattamento o alcun miglioramento. [OSCURATO:PERSONA], lo slogan enuncerebbe chiaramente
che la qualità elevata del prodotto si fonda sulla qualità del prodotto d’origine. Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che in tale slogan
il sostantivo «ursprung» rinvii alla fonte, all’origine, mentre l’aggettivo «vollkommen» evochi la perfezione, quindi la qualità
suprema.
25
Per quanto riguarda la natura del rapporto esistente tra lo slogan e i prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso
ritiene che le bevande alcoliche e analcoliche che esso designa e le sostanze di base e i preparati per farle hanno la qualità
di essere perfetti fin dall’origine, vale a dire dalla fonte o dal luogo di origine.
26
Prendendo in considerazione il segno in sé e per sé, i prodotti per cui è chiesta la registrazione e la percezione di tale
segno da parte del pubblico pertinente, la valutazione da parte della commissione di ricorso del carattere descrittivo del
marchio richiesto risulta essere esatta.
27
Per quanto riguarda, anzitutto, l’affermazione della ricorrente fondata sul carattere inusuale della combinazione verbale
controversa, provata in particolare dal fatto che con un motore di ricerca su Internet non si trova alcun risultato con riferimento
all’espressione «vom ursprung her vollkommen», essa non può inficiare tale valutazione.
28
Infatti, da una parte tale slogan è grammaticalmente corretto e non costituisce una combinazione inusuale o sorprendente della
lingua tedesca. Dall’altra parte, dalla giurisprudenza risulta che, per rifiutare una registrazione sulla base dell’art. 7,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è necessario che i segni o le indicazioni componenti il marchio cui tale articolo
si riferisce siano effettivamente utilizzati al momento della domanda di registrazione, allo scopo di descrivere prodotti
o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale
della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (sentenze della Corte 12 febbraio
2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1619, punto 97, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32, e ordinanza
della Corte 5 febbraio 2004, causa C326/01 P, Telefon & Buch/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1371, punto 28).
29
In secondo luogo, la ricorrente sostiene erroneamente che manca una necessità imperativa di disponibilità con riferimento
all’espressione «vom ursprung her vollkommen» perché tale combinazione verbale non verrebbe abitualmente impiegata per designare
delle bevande.
30
Tuttavia occorre sottolineare che i termini importanti che compongono il marchio di cui si chiede la registrazione sono già
stati utilizzati in slogan relativi a bevande. A tale proposito l’[OSCURATO:PERSONA] cita i seguenti esempi: «vollkommener genuß» della
[OSCURATO:PERSONA], «gerolsteiner. einfach vollkommen» della Gerolsteiner, «in jeder weise vollkommen» di [OSCURATO:PERSONA], «ursprung
des biers» della Weihenstephan o ancora, «so gesund wie sein ursprung» della Volvic. La circostanza che non sia stato possibile
menzionare alcun esempio di slogan che riunisse i due termini importanti che compongono il segno controverso non influisce
sulla conclusione dell’[OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di una necessità imperativa di disponibilità. Dalla giurisprudenza citata supra,
al punto 28, risulta che è sufficiente che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati a fini descrittivi.
31
Inoltre, occorre ricordare che la Corte ha considerato che l’applicazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva
del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui testo è identico a quello dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94,
non dipendeva dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale e serio [sentenza della Corte 4 maggio 1999,
cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2779, punto 35; sentenza del Tribunale 20 marzo 2002,
causa T‑356/00, DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA] (CARCARD), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1963, punto 27]. Ai fini dell’applicazione di detto art. 7,
n. 1, lett. c), occorre esclusivamente esaminare, in base al significato pertinente del segno denominativo controverso, se,
dal punto di vista del pubblico cui esso si rivolge, esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno
ed i prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione [v. sentenza del Tribunale 20 luglio 2004, causa T‑311/02,
Lissotschenko e Hentze/[OSCURATO:PERSONA] (LIMO), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2957, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].
32
In terzo luogo, è priva di pertinenza l’affermazione della ricorrente secondo cui tanto l’espressione nel suo insieme quanto
gli elementi che la compongono sono equivoci, si prestano a interpretazione, possono essere compresi in vari modi e non hanno
un significato chiaro e specifico. Infatti, se si prendono in considerazione i prodotti e servizi per cui è richiesta la registrazione,
il significato attribuito dalla commissione di ricorso si rivela corretto. Orbene, occorre ricordare, da un lato, che per
rientrare nell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che un segno verbale, almeno in uno dei suoi
significati potenziali, designi una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia,
sentenza Koninklijke KPN [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32). Dall’altro, nel caso di un marchio denominativo composto, occorre tener
conto del suo significato pertinente, individuato sulla base di tutti gli elementi che lo compongono e non su quella di uno
solo di tali elementi.
33
A tale proposito, il termine «ursprung», benché possa avere diversi significati, nel contesto dello slogan ne ha uno univoco,
cioè quello di «sorgente» o di «origine». Analogamente, sebbene il termine «vollkommen» possa essere letto sia come aggettivo
sia come avverbio, nel caso dello slogan esso non può essere inteso altrimenti che come aggettivo. [OSCURATO:PERSONA], l’argomento della
ricorrente secondo cui l’espressione sarebbe, nel suo insieme, equivoca si fonda esclusivamente sulla descrizione dei possibili
significati dei distinti elementi che la compongono.
34
A tale riguardo, l’interpretazione semantica del marchio richiesto fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] è confermata dal risultato di una ricerca
su Internet effettuata dalla ricorrente e di cui quest’ultima si è avvalsa nel contesto del suo secondo motivo. Si tratta
della frase «wasser muss vom ursprung her vollkommen sein» (l’acqua deve essere perfetta fin dall’origine) che proviene da
un sito Internet relativo ai prodotti commercializzati dalla ricorrente stessa. L’espressione non risulta quindi per nulla
equivoca.
35
Inoltre, la ricorrente sostiene erroneamente che lo slogan non può aver un significato nella mente del consumatore interessato,
dato che non esistono acqua, birra, gassosa o anche succo di frutta perfetti in base alla loro origine, poiché tali prodotti
diversi devono necessariamente subire vari processi di filtrazione, di purificazione, di trattamento microbiologico e di gassificazione
o anche di fermentazione prima di essere imbottigliati. Infatti, nell’ambito della valutazione dell’impedimento assoluto alla
registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è priva di pertinenza la questione se il significato
del marchio richiesto abbia un senso tecnico.
36
Infine, il Tribunale ritiene che il contenuto concettuale del marchio richiesto comporti un riferimento sufficientemente diretto
e concreto alle caratteristiche dei prodotti cui la domanda di registrazione si riferisce, cioè bevande alcoliche e analcoliche
comprese nelle classi 32 e 33.
37
Infatti, lo slogan riguarda chiaramente la purezza e la perfezione delle sostanze base delle bevande e, in particolare, quelle
dell’acqua impiegata. Orbene, la purezza e la perfezione delle sostanze base hanno un’importanza particolare per i prodotti
compresi nelle classi 32 e 33. Per quanto riguarda le acque minerali, la perfezione originaria dell’acqua di sorgente impiegata
è un fattore decisivo per determinare la qualità della bevanda, sia sul piano del gusto che su quello della salute. Per i
succhi di frutta, le birre e altre bevande alcoliche, l’origine delle loro sostanze base è parimenti un fattore di grande
importanza per determinare la qualità di tali prodotti.
38
[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale considera che i termini, da soli o in combinazione, si riferiscono direttamente e chiaramente alle caratteristiche
dei prodotti di cui trattasi e che, di conseguenza, la ricorrente afferma erroneamente che il segno rinvia al massimo ad una
percezione o ad una sensazione positiva del tutto generica.
39
Occorre aggiungere che si può ragionevolmente ammettere che la purezza e la perfezione originarie delle sostanze base delle
bevande sono caratteristiche che il consumatore interessato valuta al momento di effettuare la scelta.
40
Di conseguenza, dal punto di vista del pubblico interessato esiste un rapporto sufficientemente diretto e concreto tra la
combinazione verbale di cui trattasi e i prodotti compresi nelle classi 32 e 33.
41
Pertanto, risulta che la ricorrente non ha esposto alcun argomento idoneo a giustificare l’annullamento della decisone impugnata
in cui la commissione di ricorso ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto a causa del suo carattere descrittivo.
42
Ne consegue che il primo motivo, riguardante una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, deve essere
respinto.
43
Pertanto, non occorre esaminare il motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94.
Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione sia applicabile
perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze della Corte 19 settembre 2002, causa C‑104/00
P, DKV/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7561, punto 29; sentenze del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T‑360/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Investorworld), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3545, punto 26; 31 gennaio 2001, causa T‑331/99, Mitsubishi HiTec [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Giroform),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑433, punto 30; 20 novembre 2002, cause riunite T‑79/01 e T‑86/01, Bosch/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4881,
punto 36, e LIMO, cit., punto 49].
44
Inoltre, secondo la giurisprudenza, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti
o servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94 è per ciò stesso necessariamente privo di carattere
distintivo in relazione ai medesimi prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento [sentenze
del Tribunale 12 gennaio 2005, cause riunite da T‑367/02 a T‑369/02, Wieland-Werke/[OSCURATO:PERSONA] (SnTEM, SnPUR, SnMIX), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑47,
punto 46, e 10 ottobre 2006, causa C‑302/03, PTV/[OSCURATO:PERSONA], (map&guide), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4039, punti 33 e 34; v., per analogia, sentenza
della Corte 12 febbraio 2004, causa C‑265/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1699, punto 19].
45
Di conseguenza occorre respingere il ricorso.
Sulle spese
46
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J.D. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il tedesco.