CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28683/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; g I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che - per quel che qui rileva - in riforma della sentenza di primo grado, ne ha affermato la responsabilità agli effetti civili per il fatto di lesioni personali a lui ascritto in concorso e l'ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile; cs2n iderato che il primo motivo di impugnazione - con cui si denuncia la violazione comma 1-bis, cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto quest'ultima norma, introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, «si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione» (Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01) e, nel caso di specie, la costituzione di parte civile ha avuto luogo il 29 novembre 2021; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si adduce il vizio di motivazione, in particolare in ordine alla valutazione della prova e segnatamente della prova dichiarativa - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando al compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d