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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29890/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: INTANA Biagio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 febbraio 1959 avverso la sentenza 1° ottobre 2020 della Corte di appello di Potenza. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte in data 29 aprile 2022 del difensore dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 20 ottobre 2017 dal Tribunale di Potenza in relazione a fattispecie di estorsione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, INTANA Biagio, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla dichiarata penale responsabilità e alla individuazione della condotta estorsiva.

Secondo il ricorrente, la dichiarata penale responsabilità deriverebbe da una considerazione esclusiva delle dichiarazioni delle persone offese.

Inoltre, minacce e violenze sarebbero state svolte dal solo coimputato [OSCURATO:PERSONA] mentre il ricorrente si sarebbe occupato solo della riscossione 5e le modalità di consegna risulterebbero incoerenti rispetto alla ricostruzione dei fatti.

2.2. Violazione di legge in relazione alla affermata aggravante delle più persone riunite in quanto, nel caso di specie, i coimputati, pur compresenti, non avevano articolato congiuntamente le violenze o le minacce.

2.3. Omessa motivazione in relazione ai motivi di appello riguardanti le dichiarazioni dei testi a difesa posto che, sul punto, secondo il ricorrente, la Corte si sarebbe limitata a riproporre inalterate le considerazioni del Tribunale.

2.4. Vizio di motivazione in punto giudizio di valenza delle circostanze e mancata concessione delle attenuanti in regime di prevalenza.

La stessa Corte avrebbe considerato di non particolare gravità la condotta senza però tenerne conto ai fini del trattamento sanzionatorio.

Inoltre, avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata considerazione il fatto che la condanna è intervenuta oltre un ventennio dopo i fatti ,

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

3.2. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte in data 29 aprile 2022 insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimitkfrimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nei caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risultano infatti adeguatamente valorizzate le dichiarazioni della persona offesa e del figlio, che aveva assistito direttamente i fatti, e i profili ulteriori che riguardano logicità della ricostruzione non palesano profili di oggettiva inverosimiglianza.

Gli stessi giudici del merito evidenziano del resto come la ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente risulti del tutto priva di logica rimanendo costui l'indiscusso beneficiario della disposizione patrimoniale conseguente all'esercizio di violenza e minaccia.

Il ricorrente nemmeno compiutamente si confronta con l'apparato argomentativo delle sentenze di merito incorrendo nell'ulteriore vizio di aspecificità.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che rimane indiscussa la contemporanea presenza di due soggetti al momento delle minacce e risulta del resto logicamente congrua la valutazione dei giudici del merito che hanno considerato anche la silenziosa presenza del ricorrente quale rafforzamento delle minacce medesime (Sez. 2, Sentenza n. 21988 del 30/01/2019 Rv. 276116 - 01).

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, nello svolgimento dell'atto d'appello, nessun riferimento era presente alle dichiarazioni dei testi della difesa già disattese dai giudici di primo grado.

In sostanza, la doglianza implica la valutazione di profili non previamente dedotti con i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata che, se incompleto o comunque non corretto, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel contesto dell'odierno ricorso.

5. Il quarto motivo di ricorso risulta inammissibile in presenza di specifica e congrua motivazione che valorizza le "modalità obiettivamente allarmanti dell'azione criminosa" e le relative conseguenze ai danni della persona offesa e del figlio, presente ai fatti.6.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: INTANA Biagio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 febbraio 1959 avverso la sentenza 1° ottobre 2020 della Corte di appello di Potenza. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte in data 29 aprile 2022 del difensore dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 20 ottobre 2017 dal Tribunale di Potenza in relazione a fattispecie di estorsione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, INTANA Biagio, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla dichiarata penale responsabilità e alla individuazione della condotta estorsiva. Secondo il ricorrente, la dichiarata penale responsabilità deriverebbe da una considerazione esclusiva delle dichiarazioni delle persone offese. Inoltre, minacce e violenze sarebbero state svolte dal solo coimputato [OSCURATO:PERSONA] mentre il ricorrente si sarebbe occupato solo della riscossione 5e le modalità di consegna risulterebbero incoerenti rispetto alla ricostruzione dei fatti. 2.2. Violazione di legge in relazione alla affermata aggravante delle più persone riunite in quanto, nel caso di specie, i coimputati, pur compresenti, non avevano articolato congiuntamente le violenze o le minacce. 2.3. Omessa motivazione in relazione ai motivi di appello riguardanti le dichiarazioni dei testi a difesa posto che, sul punto, secondo il ricorrente, la Corte si sarebbe limitata a riproporre inalterate le considerazioni del Tribunale. 2.4. Vizio di motivazione in punto giudizio di valenza delle circostanze e mancata concessione delle attenuanti in regime di prevalenza. La stessa Corte avrebbe considerato di non particolare gravità la condotta senza però tenerne conto ai fini del trattamento sanzionatorio. Inoltre, avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata considerazione il fatto che la condanna è intervenuta oltre un ventennio dopo i fatti , 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 3.2. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte in data 29 aprile 2022 insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimitkfrimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nei caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzate le dichiarazioni della persona offesa e del figlio, che aveva assistito direttamente i fatti, e i profili ulteriori che riguardano logicità della ricostruzione non palesano profili di oggettiva inverosimiglianza. Gli stessi giudici del merito evidenziano del resto come la ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente risulti del tutto priva di logica rimanendo costui l'indiscusso beneficiario della disposizione patrimoniale conseguente all'esercizio di violenza e minaccia. Il ricorrente nemmeno compiutamente si confronta con l'apparato argomentativo delle sentenze di merito incorrendo nell'ulteriore vizio di aspecificità. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che rimane indiscussa la contemporanea presenza di due soggetti al momento delle minacce e risulta del resto logicamente congrua la valutazione dei giudici del merito che hanno considerato anche la silenziosa presenza del ricorrente quale rafforzamento delle minacce medesime (Sez. 2, Sentenza n. 21988 del 30/01/2019 Rv. 276116 - 01). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, nello svolgimento dell'atto d'appello, nessun riferimento era presente alle dichiarazioni dei testi della difesa già disattese dai giudici di primo grado. In sostanza, la doglianza implica la valutazione di profili non previamente dedotti con i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata che, se incompleto o comunque non corretto, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel contesto dell'odierno ricorso. 5. Il quarto motivo di ricorso risulta inammissibile in presenza di specifica e congrua motivazione che valorizza le "modalità obiettivamente allarmanti dell'azione criminosa" e le relative conseguenze ai danni della persona offesa e del figlio, presente ai fatti.6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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