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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 1988

Cassazione n. 40039/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/02/1988 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen., per essergli stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché dei successivi artt. 132 e 133, per l'eccessività della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è del tutto generico, risolvendosi nell'assertiva manifestazione di dissenso dal giudizio della Corte d'appello sul punto.

2.2. Il secondo non è consentito, non essendo stato proposto in appello e, comunque, investendo un profilo di fatto, riservato al giudice di merito.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/02/1988 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen., per essergli stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché dei successivi artt. 132 e 133, per l'eccessività della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è del tutto generico, risolvendosi nell'assertiva manifestazione di dissenso dal giudizio della Corte d'appello sul punto. 2.2. Il secondo non è consentito, non essendo stato proposto in appello e, comunque, investendo un profilo di fatto, riservato al giudice di merito. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 40039/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris