CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 07738/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 3 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; in Scafati dall'ottobre 2020 al luglio 2021. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputata, osservando che costei, dall'ottobre 2020 al luglio 2021, rispetto alle domande proposte al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare all'ente erogatore un dato essenziale, cioè di essere stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari a far data dal 15 settembre 2020. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.