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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16278/2026

Testo disponibile della fonte

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speciale in calceal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,Ric. n. 15220/2024 – u.p. 17 marzo 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 15220/2024Numero sezionale 185/2026presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;Numero di raccolta generale 16278/2026Data pubblicazione 26/05/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 7023/7/2023 della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania, depositata in data19/12/2023;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 17 marzo 2026;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate;L’Agenzia delle Entrate di Napoli notificò, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora inpoi, anche “la contribuente”), in data 1/10/2021, l’avviso diaccertamento n.

TF3030701361/2021 con il quale, per l’annod’imposta 2015, ha accertato, ai sensi dell’art. 39, comma 1, letteraD, del DPR n. 600/73, ricavi imponibili ai fini IRES – Irap pari ad euro5.912.095, contestando altresì l’omessa presentazione delladichiarazione dei redditi per l’anno 2015.Con tempestivo ricorso, contro l’avviso di accertamento di cui sopra,l’odierna contribuente dedusse la nullità dell’atto impositivo,eccependo che al tempo del periodo d’imposta oggetto diaccertamento la contribuente non esisteva ancora come soggettogiuridico, essendo stata iscritta solo successivamente al 2015 nelregistro delle imprese.[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, Sez. 10, rigettava ilricorso con Sentenza n. 3801/22 pubblicata il 25/3/22, dichiarandoloinammissibile per motivi formali.Ric. n. 15220/2024 – u.p. 17 marzo 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 15220/2024Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 16278/2026La CGT-2 della Campania, pur ritenendo ammissibile il ricorso diData pubblicazione 26/05/2026primo grado, rigettò l’appello della contribuente.Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott.

StefanoVisonà, ha depositato una requisitoria scritta.Con ordinanza interlocutoria n. 23742/2025 la trattazione dellacausa è stata rimessa alla pubblica udienza.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 73 Tuir, con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per averrelazione ad un periodo d’imposta nel quale essa non esisteva ancoracome persona giuridica.La contribuente, infatti, risulta iscritta nel registro delle imprese nel2017, sicché nel 2015 essa, non esistendo ancora come personagiuridica, non poteva essere considerata soggetto passivo d’imposta.1.1.

Il motivo è, innanzitutto, ammissibile.Infatti, pur non essendo stato indicato nel ricorso alcun documento,prodotto in giudizio, che comprovi l’affermazione che l’iscrizione nelregistro delle imprese della odierna contribuente sia stata effettuatasolo nel 2017, deve tuttavia rilevarsi che l’Agenzia delle Entratecontroricorrente non solo non ha contestato espressamente taleaffermazione, ma ne ha, anzi, implicitamente ammesso la veridicità,incentrando la propria difesa sulla tesi che l’iscrizione nel registrodelle imprese delle società di capitali abbia una efficacia meramentedichiarativa, non già costitutiva.1.2.

Nel merito, il motivo è fondato.Ric. n. 15220/2024 – u.p. 17 marzo 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 15220/2024Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 16278/2026L’art. 73 Tuir, comma 1, lett. a), dispone che sono soggettiData pubblicazione 26/05/2026all’imposta sul reddito delle società, tra gli altri soggetti, le società aresponsabilità limitata.L’art. 2331, comma 1, c.c. dispone che “con l’iscrizione nel registrola società acquista la personalità giuridica”.Ne risulta che, in campo tributario, la soggettività passiva dellesocietà di capitali non può nascere prima dell’iscrizione della stessanel registro delle imprese.Anche in campo tributario, dunque, l’iscrizione nel registro delleimprese della società di capitali ha efficacia costitutiva, nel senso chela persona giuridica viene ad esistenza solo con la sua iscrizione nelregistro delle imprese.Orbene, nel caso di specie, l’avviso di accertamento è stato emessoe notificato per una ripresa fiscale relativa all’anno d’imposta 2015,anno nel quale la società non esisteva ancora, essendosi essa iscrittanel registro delle imprese solo nel 2017.2.Il ricorso è fondato, la sentenza impugnata è cassata e la causa,non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, può esseredecisa nel merito con l’annullamento dell’avviso di accertamentoimpugnato in primo grado.La novità della questione giuridica affrontata consiglia lacompensazione delle spese dei giudizi di merito.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.

P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,annulla l’avviso di accertamento impugnato in primo grado.Compensa le spese dei giudizi di merito.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Sannapos.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euroRic. n. 15220/2024 – u.p. 17 marzo 2026 est.

Napolitano A.Numero registro generale 15220/2024Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 16278/2026diecimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva eData pubblicazione 26/05/2026c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive.Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Lucio NapolitanoRic. n. 15220/2024 – u.p. 17 marzo 2026 est.

Napolitano A.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
speciale in calceal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,Ric. n. 15220/2024 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 15220/2024Numero sezionale 185/2026presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;Numero di raccolta generale 16278/2026Data pubblicazione 26/05/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 7023/7/2023 della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania, depositata in data19/12/2023;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 17 marzo 2026;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate;L’Agenzia delle Entrate di Napoli notificò, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora inpoi, anche “la contribuente”), in data 1/10/2021, l’avviso diaccertamento n. TF3030701361/2021 con il quale, per l’annod’imposta 2015, ha accertato, ai sensi dell’art. 39, comma 1, letteraD, del DPR n. 600/73, ricavi imponibili ai fini IRES – Irap pari ad euro5.912.095, contestando altresì l’omessa presentazione delladichiarazione dei redditi per l’anno 2015.Con tempestivo ricorso, contro l’avviso di accertamento di cui sopra,l’odierna contribuente dedusse la nullità dell’atto impositivo,eccependo che al tempo del periodo d’imposta oggetto diaccertamento la contribuente non esisteva ancora come soggettogiuridico, essendo stata iscritta solo successivamente al 2015 nelregistro delle imprese.[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, Sez. 10, rigettava ilricorso con Sentenza n. 3801/22 pubblicata il 25/3/22, dichiarandoloinammissibile per motivi formali.Ric. n. 15220/2024 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 15220/2024Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 16278/2026La CGT-2 della Campania, pur ritenendo ammissibile il ricorso diData pubblicazione 26/05/2026primo grado, rigettò l’appello della contribuente.Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. StefanoVisonà, ha depositato una requisitoria scritta.Con ordinanza interlocutoria n. 23742/2025 la trattazione dellacausa è stata rimessa alla pubblica udienza.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 73 Tuir, con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per averrelazione ad un periodo d’imposta nel quale essa non esisteva ancoracome persona giuridica.La contribuente, infatti, risulta iscritta nel registro delle imprese nel2017, sicché nel 2015 essa, non esistendo ancora come personagiuridica, non poteva essere considerata soggetto passivo d’imposta.1.1. Il motivo è, innanzitutto, ammissibile.Infatti, pur non essendo stato indicato nel ricorso alcun documento,prodotto in giudizio, che comprovi l’affermazione che l’iscrizione nelregistro delle imprese della odierna contribuente sia stata effettuatasolo nel 2017, deve tuttavia rilevarsi che l’Agenzia delle Entratecontroricorrente non solo non ha contestato espressamente taleaffermazione, ma ne ha, anzi, implicitamente ammesso la veridicità,incentrando la propria difesa sulla tesi che l’iscrizione nel registrodelle imprese delle società di capitali abbia una efficacia meramentedichiarativa, non già costitutiva.1.2. Nel merito, il motivo è fondato.Ric. n. 15220/2024 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 15220/2024Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 16278/2026L’art. 73 Tuir, comma 1, lett. a), dispone che sono soggettiData pubblicazione 26/05/2026all’imposta sul reddito delle società, tra gli altri soggetti, le società aresponsabilità limitata.L’art. 2331, comma 1, c.c. dispone che “con l’iscrizione nel registrola società acquista la personalità giuridica”.Ne risulta che, in campo tributario, la soggettività passiva dellesocietà di capitali non può nascere prima dell’iscrizione della stessanel registro delle imprese.Anche in campo tributario, dunque, l’iscrizione nel registro delleimprese della società di capitali ha efficacia costitutiva, nel senso chela persona giuridica viene ad esistenza solo con la sua iscrizione nelregistro delle imprese.Orbene, nel caso di specie, l’avviso di accertamento è stato emessoe notificato per una ripresa fiscale relativa all’anno d’imposta 2015,anno nel quale la società non esisteva ancora, essendosi essa iscrittanel registro delle imprese solo nel 2017.2.Il ricorso è fondato, la sentenza impugnata è cassata e la causa,non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, può esseredecisa nel merito con l’annullamento dell’avviso di accertamentoimpugnato in primo grado.La novità della questione giuridica affrontata consiglia lacompensazione delle spese dei giudizi di merito.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo. P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,annulla l’avviso di accertamento impugnato in primo grado.Compensa le spese dei giudizi di merito.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Sannapos.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euroRic. n. 15220/2024 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 15220/2024Numero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 16278/2026diecimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva eData pubblicazione 26/05/2026c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive.Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Lucio NapolitanoRic. n. 15220/2024 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.