CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 17231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 21092/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro o q Regione Campania, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso l'Ufficio rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce all'atto di costituzione in sostituzione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 544/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata, il 08/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo 8394/2010 il Tribunale di Napoli ingiunse alla Regione Campania di pagare a favore del [OSCURATO:PERSONA], concessionario ex legge 219/81 per l'esecuzione delle strutture e delle espropriazioni riguardanti la bretella di raccordo della circumvaliazione esterna di Napoli, l'importo di € 31.343,80 a titolo di rimborso di somme pagate da quest'ultimo a [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell'art. 20 nr.3 della convenzione di concessione siglata in data 1/9/1982.[OSCURATO:PERSONA] si oppose al decreto ingiuntivo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e negando comunque che si trattasse di somme pagate a titolo di indennità di esproprio. Il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione mentre la Corte di Appello di Napoli su impugnazione della Regione Campania riformò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].ge.ri denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc e dell'art. 24 della Costituzione in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 4 cpc perchè la Corte di Appello di Napoli ha negato il diritto al rimborso al Consorzio concessionario da parte della Regione di somme erogate a terzi in un contesto espropriativo, in contrasto con l'art. 20 della convenzione di concessione (che espressamente disponeva: "le indennità di espropriazione, di occupazione e gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a terzi di indennizzi, corrispettivi, diritti, tasse o imposte... saranno integralmente rimborsati dal concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa"). Lamenta il Consorzio ricorrente che la Corte di Appello di Napoli ha applicato non l'art. 20 nr. 3, bensì l'art.8 della Convenzione di concessione sebbene tale norma non fosse stata invocata dalle }/1 parti e ciò ha fatto senza prospettare alle parti il diverso approccio argomentativo e senza consentire loro di replicare e difendersi, ritenendo erroneamente che il Consorzio fosse tenuto in proprio al risarcimento di [OSCURATO:PERSONA] in quanto si era reso responsabile dei danni arrecati all'immobile di proprietà di quest'ultima in conseguenza di lavori di scavo realizzati per la costruzione dell'asse mediano della circumvallazione esterna di Napoli. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].ge.ri. denuncia omessa pronuncia o difetto di motivazione sull'infondatezza della domanda monitoria in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc perchè la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto di rigettare la domanda del Consorzio perché quest'ultimo si era reso responsabile di danni arrecati all'immobile di proprietà di Signoriello. Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine ad ambedue i motivi da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro avvinti. Infatti lo stesso Consorzio ricorrente, già nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva dichiarato di fondare la sua domanda sulla convenzione di concessione siglata in data 1/9/1982 e pertanto ben poteva il Giudice di merito conoscere l'intera convenzione e non solo ed esclusivamente l'art. 20 nr.3) invocato dal Consorzio. Poiché quindi, secondo il giudice di merito, la fattispecie in esame rientrava nella previsione dell'art.8 della convenzione correttamente il giudice di merito ha applicato tale articolo senza per questo incorrere in vizio di ultrapetizione. A tal riguardo occorre considerare che il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perchè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e non quando ponga a fondamento della decisione atti o documenti, come nella fattispecie la convenzione di concessione che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d'appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]. 6 - 3, ordinanza nr. 16608 del 11/06/2021: "Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto". In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA].ge.ri. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquidano in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 18/02/2022. DEPOSI