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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28735/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AlRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, dl. 4 del 2019, articolando tre motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza del fatto e del dolo; b) con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; c) con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché debbono ritenersi accertati sia l'elemento oggettivo del reato, costituito dall'attestazione di essere l'unico componente del nucleo familiare, sebbene il certificato dello stato di famiglia documentasse come il nucleo familiare fosse composto da tre persone, e precisamente dall'imputato e dai due nonni, sia la sussistenza del dolo, in quanto il preteso errore sarebbe comunque caduto sul precetto penale, e quindi era onere dell'attuale ricorrente allegare la propria diligenza nel verificarne l'esistenza; Constatato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché prive di specificità, giacché la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in considerazione della pluralità dei precedenti penali, circostanza in relazione alla quale nulla si osserva nel ricorso; Reputato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché la pena base è stata determinata nel minimo edittale (pari a due anni di reclusione) e la riduzione per le circostanze attenuanti generiche è stata applicata nella misura massima di un terzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AlRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, dl. 4 del 2019, articolando tre motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza del fatto e del dolo; b) con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; c) con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché debbono ritenersi accertati sia l'elemento oggettivo del reato, costituito dall'attestazione di essere l'unico componente del nucleo familiare, sebbene il certificato dello stato di famiglia documentasse come il nucleo familiare fosse composto da tre persone, e precisamente dall'imputato e dai due nonni, sia la sussistenza del dolo, in quanto il preteso errore sarebbe comunque caduto sul precetto penale, e quindi era onere dell'attuale ricorrente allegare la propria diligenza nel verificarne l'esistenza; Constatato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché prive di specificità, giacché la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in considerazione della pluralità dei precedenti penali, circostanza in relazione alla quale nulla si osserva nel ricorso; Reputato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché la pena base è stata determinata nel minimo edittale (pari a due anni di reclusione) e la riduzione per le circostanze attenuanti generiche è stata applicata nella misura massima di un terzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M
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