CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 09178/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficioproposto dal Tribunale di Forlì, con ordinanza del 10 febbraio 2023, nel procedimento promossoda: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante“pro tempore”, domiciliatapresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]PARI, Stefania SABINO ; contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto COMODATO Pronuncia declinatoria di competenza del Giudice di pace - Appello avverso di essa -Conflitto negativo elevato dal Tribunale - Inammissibilità - Conseguenze R.G.N.1832/2023 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Forlì ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, con ordinanza emessa il 10 gennaio 2023, in accoglimento dell’appello esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “FA.PI.”) avverso l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Forlì si era dichiarato, a propria volta, “incompetente per materia e per territorio, ai sensi degli artt. 447- bise 7, comma 1, cod. proc. civ.”, in relazione alla controversia che vedeva contrapposta detta società alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in poi, “[OSCURATO:SOCIETA]”). 2.Si legge, nell’ordinanza che solleva il conflitto negativo di competenza, che la società FA.PI. aveva ingiunto alla società [OSCURATO:SOCIETA] – in forza di provvedimento monitorio emesso dal Giudice di pace forlivese – il pagamento della somma di € 3.537,00, oltre interessi e spese legali, equivalente al valore di una serie di beni concessi in comodato e mai restituiti. Proposta opposizione dall’ingiunta società [OSCURATO:SOCIETA], essa eccepiva, preliminarmente , l’incompetenza per materia e per territorio del Giudice di Pace di Forlì, sostenendo anche la nullità delle clausole contrattuali derogatorie della competenza territoriale, contestando, nel merito, “an” e “quantum” della pretesa creditoria. Per parte propria, la società opposta, costituendosiin giudizio, evidenziava la non applicabilità dell’art. 447 - bis cod. proc. civ., attesa la natura mobiliare dei beni concessi in comodato, richiamando, inoltre, la pattuizione di cui alla clausola contrattuale n. 11, là dove al comodante era consentito di agire per il pagamento del corrispettivo dei beni, nel caso di mancata restituzione degli stessi nel termine di dieci giorni.[OSCURATO:PERSONA] di pace declinava la competenza, sul presupposto che la controversia rientrasse nell’ambito della materia locatizia, nonché individuando nel Tribunale di Rimini l’ufficio giudiziario territorialmente competente, avendo sede in detta città la società debitrice ed essendo essa il luogo in cui aveva avuto esecuzione il rapporto contrattuale e dove erano collocati i beni per cui è causa. Proposto appello da FA.PI., il Tribunale di Forlì rileva va che “l’art. 447-biscod. proc. civ. non è idoneo a disciplinare il caso in commento, poiché la citata previsione si riferisce a controversie in materia di locazione e di comodato dei soli immobili urbani, non già di beni mobili come sedie e tavoli concessi in comodato”. Orbene, poiché il credito azionato in via monitoria è pari al valore dei beni mobili “de quibus”, che si assume essere di € 3.537,00, sussisterebbe la competenza per valore (oltre che per materia) del Giudice di pace, ai sensi dell’art. 7 cod. proc. civ., da individuarsi in quello forlivese, stante la previsione contrattuale di cui all’art. 11, la quale, in conformità con l’art. 1182, commi 1 e 3, cod. civ., radica la competenza presso il domicilio del creditore che, nel caso in oggetto, coincide con la sede della società appellante sita in Bagnarola di Cesenatico. Su tali basi, dunque, il Tribunale di Forlì, dichiarava la propria “incompetenza per materia” e richiedeva “d’ufficio regolamento di competenza”, ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente, l’appellata società [OSCURATO:SOCIETA]. A sostegno della propria iniziativa richiama il principio enunciato da questa Corte e secondo cui è “ammissibile il regolamento di competenza promosso di ufficio dal giudice togato, adito in riassunzione, avverso la declinatoria di competenza del Giudice di pace, ove lo ritenga competente per materia, poiché l’art. 46 cod. proc. civ. preclude l’applicazione, nei giudizi innanzi al Giudice di pace, delle disposizioni (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) relative al solo regolamento su istanza di parte”. 3.Ha depositato memoria la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che questa Corte dichiari improponibile o inammissibile il regolamento, “con ogni conseguente declaratoria e/o provvedimento, anche in termini di rimborso”, in proprio favore, “delle spese di lite liquidate”. Osserva, infatti, al riguardo, che il regolamento, “in quanto dispostoex officio”, e per di più “in modo inammissibile e/o improponibile”, non “poteva essere comunque riferito alla volontà delle parti”, sicché non aveva “ragion d’essere alcuna declaratoria volta alla rifusione delle spese di lite, non potendo essere ravvisata alcuna soccombenza”. 4. La trattazione del regolamento è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, nel senso della declaratoria di improponibilità o inammissibilità del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] 6.Il regolamento è inammissibile . 6.1. Esso, infatti, risulta proposto da un giudice che era stato investito, legittimamente , della “ potestas iudicandi ” con atto di appello (unico mezzo, del resto, esperibile per censurare la decisione sulla competenza resa dal Giudice di pace, stante il divieto di cui all’art. 46 cod. proc. civ.). Di conseguenza, proprio in ragione di ciò,il Tribunale forlivese non aveva il potere di elevare il conflitto, evenienza contemplata dall’art. 45 cod. p roc . c iv ., nei casi da esso stesso individua ti , allorquando il giudice –ritenuto competente da quello che abbia declinato la competenza– venga adìto in riassunzione dalla parte. Il Tribunale di Forlì, pertanto, avrebbe dovuto decidere sull’appello, pronunciandosi sulla competenza solo come giudice del gravame, ovverodelibando sulla questione “ex necesse”posta dall’appellante; nel reputarla, poi, fondata avrebbe dovuto limitarsia riformare l a decisione del G iudice di pace, dichiarando la competenza dello stesso ed assegnando termine per la riassunzionedel giudizio. Viceversa, esso ha elevato conflittoex art. 45 cod. proc. civ., che è, come detto,inammissibile. Né questa Corte, essendosi il Tribunale forlivese – in modo ulteriormente abnorme – persino sp i nto a dichiarare la propria incompetenza (pur avendo sollevato conflitto negativo ) , può ritenersi investita del potere di regolare la competenza, essendo palese che ilgiudice “a quo” ha “ degradato ” la propria declaratoria di incompetenza a ragione di elevazione del conflitto, di modo che la rilevata inammissibilità di quest’ultimo preclude ogni esame su detta declaratoria. L’inammissibilità del conflitto, infine,comporta l’applicazione analogica, per quanto di ragione, dell’art. 50 c od . p roc . c iv ., nel senso che – dovendosi escludere un onere delle parti di riassunzione del processo(attesa l’iniziativa officiosa assunta dal giudice) –s’impone la restituzione degli atti allo stesso Tribunale. Esso, quindi, avendo esercitato un potere che non aveva, dovrà esaminare il giudizio nella situazione anteriore a tale illegittimo esercizio, decidendo sul l’ appello, intendendosi pure caducata la statuizione sulle spese, in quanto il processo torna allo stato anteriore all’adozione dell’inammissibile provvedimento con cui è statainvestita questa Corte. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il regolamento. Dispone che la Cancelleria restituisca gli atti con la presente decisione al Tribunale