Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:366
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 24 giugno 2010 (
1
)
Causa C‑482/08
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Esclusione del [OSCURATO:PERSONA] dalla procedura di adozione di una decisione del Consiglio relativa all’accesso, a fini di consultazione
per scopi di polizia, al sistema di informazione visti (VIS)»
1.
Con il presente ricorso il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/633/GAI,
relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli [OSCURATO:PERSONA]
membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati
gravi (
2
) (in prosieguo anche: la «decisione impugnata»).
2.
[OSCURATO:PERSONA] non è stato ammesso a partecipare all’approvazione della decisione impugnata, dal momento che la stessa è stata
considerata come uno sviluppo di un settore creato dagli accordi di [OSCURATO:PERSONA] (quello dei visti) a cui tale Stato membro non
partecipa. [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che la decisione impugnata costituisce una misura riconducibile al settore della
cooperazione di polizia, e non all’ambito dei visti.
I –
Contesto normativo
A –
Gli accordi di [OSCURATO:PERSONA]
3.
Come è noto, i primi accordi di [OSCURATO:PERSONA] sono stati conclusi nel 1985 da Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e [OSCURATO:PERSONA],
al fine di creare uno spazio (la cosiddetta «area di [OSCURATO:PERSONA]») senza confini interni. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno successivamente
aderito a tali accordi, e nel 1997, con il Trattato di Amsterdam, il relativo corpus normativo è stato incorporato nell’Unione
europea. In particolare, ciò è avvenuto mediante un apposito protocollo allegato al Trattato (
3
) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»), che ha autorizzato la creazione di una cooperazione rafforzata in detto ambito.
4.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], all’art. 4, prevede:
«L’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, i quali non sono vincolati dall’acquis di [OSCURATO:PERSONA], possono,
in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis.
Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all’unanimità dei suoi membri di cui all’articolo 1 e del rappresentante del
governo dello Stato interessato».
5.
Conformemente a quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto e ottenuto di partecipare ad alcune
parti dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA]. Con la decisione 2000/365/CE (
4
), il Consiglio ha definito gli ambiti di partecipazione di tale Stato membro. È pacifico, e non viene contestato in questa
sede, che il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa, nell’ambito dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA], alla cooperazione relativa ai visti (
5
).
B –
Il sistema di informazione visti
6.
Il sistema di informazione visti (in prosieguo anche: il «VIS») è stato istituito con la decisione 2004/512/CE (
6
) al fine di realizzare un sistema comune degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di visti, così da permettere, in particolare, che le
autorità nazionali competenti possano disporre di una banca dati in tale settore.
7.
La decisione 2004/512/CE è stata adottata utilizzando come base giuridica l’art. 66 CE (
7
), il quale, collocato nel Titolo IV della Parte terza del Trattato, prevede che «[i]l Consiglio(…) adotta misure atte a garantire
la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri nelle materie disciplinate dal presente
titolo, nonché tra tali servizi e la [OSCURATO:PERSONA]». Le materie disciplinate dal Titolo in questione sono definite come «visti,
asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone».
8.
L’undicesimo ‘considerando’ della decisione 2004/512/CE è così formulato:
«La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] al quale il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa,
ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio (…). [OSCURATO:PERSONA] non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da
essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione».
9.
La decisione 2004/512/CE è stata poi seguita, in particolare al fine di fornire una disciplina dettagliata del sistema VIS,
dal regolamento n. 767/2008 (
8
). Anche tale regolamento trova la sua base giuridica nel Titolo IV della Parte terza del Trattato CE. Come precisa il suo
ventinovesimo ‘considerando’, il [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato alla sua adozione e non è da esso vincolato.
C –
La decisione impugnata
10.
La decisione impugnata ha l’obiettivo di consentire l’accesso al sistema VIS, in talune specifiche circostanze, all’Europol
e alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri competenti per prevenire e investigare taluni reati di particolare gravità. Poiché il sistema
VIS, di per sé, non ha funzioni legate alla prevenzione e alla repressione di crimini, tale specifico accesso è configurato
dalla decisione impugnata come eccezionale. In particolare, si tratta di un accesso «a scopo di consultazione», come precisa
l’art. 1, limitato inoltre ai casi in cui la consultazione ha lo scopo di prevenire o reprimere reati di terrorismo e altri
reati gravi.
11.
La base giuridica della decisione impugnata è costituita dall’art. 30, n. 1, lett. b), UE e dall’art. 34, n. 2, lett. c),
UE (
9
).
12.
Nei suoi ‘considerando’, la decisione impugnata così recita:
«1 (…) L’istituzione del VIS costituisce una delle iniziative fondamentali delle politiche dell’Unione europea volte a creare
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il VIS dovrebbe mirare a migliorare la realizzazione della politica comune in
materia di visti e dovrebbe anche contribuire alla sicurezza interna e alla lotta contro il terrorismo in circostanze precisamente
definite e controllate.
(…)
5 La presente decisione integra il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (…), in quanto fornisce
una base giuridica a norma del titolo VI del trattato sull’Unione europea che autorizza le autorità designate e l’Europol
ad accedere al VIS.
6 (…) È essenziale assicurare che il personale debitamente autorizzato con diritto di accesso al VIS sia limitato alle persone
che “hanno necessità di sapere” e conoscono adeguatamente le norme in materia di sicurezza e protezione dei dati.
(…)
13 La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] a cui il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa,
ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio (…); il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato
da essa o tenuto ad applicarla.
(…)
15 Tuttavia, in conformità della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (…) le informazioni conservate nel VIS possono essere
fornite al [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] dalle competenti autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri le cui autorità designate hanno accesso
al VIS in virtù della presente decisione. Le informazioni conservate nei registri nazionali dei visti del [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA]
possono essere fornite alle competenti autorità degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri incaricate dell’applicazione delle leggi. Ogni forma
di accesso diretto da parte delle autorità centrali del [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] al sistema VIS richiederebbe, allo stato
attuale della loro partecipazione all’acquis di [OSCURATO:PERSONA], un accordo tra la Comunità e tali [OSCURATO:PERSONA] membri, eventualmente da
integrare con altre norme che specificassero le condizioni e procedure per tale accesso.
(…)».
II –
Il procedimento dinanzi alla Corte
13.
Con il suo ricorso, depositato in cancelleria il 10 novembre 2008, il [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione impugnata,
in quanto ha escluso tale Stato membro dalla sua adozione.
14.
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
15.
Le parti sono state sentite all’udienza del 14 aprile 2010. In tale sede, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha presentato osservazioni orali
a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
III –
Considerazioni preliminari
16.
Prima di esaminare nel dettaglio gli argomenti delle parti e valutare la fondatezza degli stessi è necessario, a titolo preliminare,
individuare con precisione l’ambito della controversia. Infatti, vi sono taluni elementi che, per quanto siano stati discussi
nel corso della procedura, non sono oggetto di contestazione tra le parti.
17.
È pacifico, in primo luogo, che il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa alla parte dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] relativa ai visti, che comprende
in particolare il sistema VIS.
18.
In secondo luogo, tutte le parti concordano sulla correttezza della base giuridica utilizzata per adottare la decisione impugnata
(vale a dire, come si è visto, gli artt. 30 UE e 34 UE).
19.
Dal punto di vista giuridico, il solo aspetto sul quale le parti divergono, e che dovrà pertanto essere chiarito dalla Corte,
consiste nella correttezza o meno della qualificazione della decisione impugnata quale atto di sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA]
in materia di visti.
IV –
Argomenti delle parti
A –
La posizione del [OSCURATO:PERSONA]
20.
[OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 35, n. 6, UE, adducendo la violazione di
forme sostanziali e/o del Trattato. In particolare, la tesi di fondo del [OSCURATO:PERSONA] è che la citata decisione non costituisce
uno sviluppo della politica comune in materia di visti, bensì un provvedimento relativo alla cooperazione di polizia, come
sarebbe attestato, tra l’altro, dalla base giuridica utilizzata dal Consiglio per la sua adozione.
21.
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, qualora la decisione impugnata dovesse essere
qualificata come sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti, tale Stato membro non avrebbe avuto alcun diritto di
partecipare all’adozione di essa. Dovendo tuttavia tale eventualità essere esclusa, il [OSCURATO:PERSONA], che partecipa alla cooperazione
di polizia, avrebbe dovuto essere ammesso a partecipare all’adozione dell’atto.
22.
La stessa [OSCURATO:PERSONA], nell’originaria proposta di decisione, avrebbe riconosciuto, secondo il [OSCURATO:PERSONA], il diritto di
quest’ultimo Stato membro di partecipare al meccanismo di accesso al sistema VIS per motivi legati alla prevenzione e alla
lotta contro il terrorismo e altri gravi reati.
23.
Come indicato dalla giurisprudenza della Corte, al fine di determinare a quale settore della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] la decisione
impugnata debba essere ricondotta, è necessario fare riferimento allo scopo e al contenuto della stessa. Orbene, né lo scopo
né il contenuto della decisione impugnata avrebbero nulla a che vedere con la politica in materia di visti, poiché l’unico
obiettivo dell’atto è quello di permettere una più efficace lotta contro talune forme di criminalità.
24.
Secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], la scelta del Consiglio di considerare la decisione impugnata come uno sviluppo della
cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti sarebbe viziata da una fondamentale contraddizione: il Consiglio non avrebbe
infatti potuto, al tempo stesso, utilizzare come base giuridica gli articoli del Titolo VI del Trattato UE, che fanno riferimento
alla cooperazione in materia di polizia, e qualificare il provvedimento, ai fini della sua adozione, come una misura connessa
alla politica dei visti. Se davvero la decisione impugnata potesse essere ricondotta alla materia di visti, la sua base giuridica
avrebbe dovuto essere individuata nell’ambito del Titolo IV della Parte terza del Trattato CE.
25.
[OSCURATO:PERSONA] riconosce infine che l’eventuale accoglimento della sua posizione potrebbe creare problemi per la partecipazione
dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera al sistema creato dalla decisione impugnata. Tali paesi, infatti, partecipano
alla cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti, ma non partecipano alla cooperazione di polizia. [OSCURATO:PERSONA] osserva
tuttavia, da un lato, che le eventuali conseguenze su paesi terzi della qualificazione giuridica della decisione impugnata
non possono modificare la natura necessariamente oggettiva della qualificazione stessa. Dall’altro lato, tale Stato membro
si dichiara del tutto favorevole ed aperto a ricercare una soluzione per permettere in ogni caso a tali [OSCURATO:PERSONA] terzi di partecipare
al sistema.
B –
La posizione del Consiglio
26.
Il Consiglio contesta integralmente gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA].
27.
A titolo preliminare, il Consiglio indica che, sulla base del quadro normativo attualmente in vigore, il [OSCURATO:PERSONA] ha già
la possibilità di ottenere un accesso ai dati contenuti nel sistema VIS, sulla base della decisione quadro 2006/960/GAI (
10
): la sola differenza è che, con il sistema attuale, tale accesso è indiretto, mentre il [OSCURATO:PERSONA] desidererebbe ottenere,
partecipando alla decisione impugnata, un accesso di tipo diretto.
28.
Il Consiglio critica l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale le modalità di adozione della decisione impugnata sarebbero
state contraddittorie. A giudizio del Consiglio, infatti, la circostanza che la base giuridica del provvedimento si trovi
nel Titolo [OSCURATO:PERSONA], anziché nel Titolo [OSCURATO:PERSONA], non ha alcun rilievo al fine di determinare se la decisione impugnata costituisca
o meno uno sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della politica dei visti. Nessuna disposizione imporrebbe infatti
un legame necessario tra la scelta della base giuridica e l’ambito dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] al quale un determinato provvedimento
può essere ricondotto.
29.
L’obiettivo perseguito dalla decisione impugnata sarebbe precisamente quello di completare la disciplina del VIS con alcune
regole specifiche per l’accesso alla banca dati dei visti con finalità di prevenzione e lotta contro il crimine. Di conseguenza,
la scelta della base giuridica sarebbe stata corretta, dato che l’art. 30, n. 1, lett. b), UE prevede una cooperazione che
comprende «la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle
pertinenti informazioni».
30.
Il Consiglio contesta l’approccio suggerito dal [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale i criteri per verificare l’appartenenza ad un
determinato settore dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero soltanto quelli del contenuto e dell’obiettivo della disposizione da
classificare. La giurisprudenza della Corte in materia non imporrebbe tale uniformità di approccio. Secondo il Consiglio sarebbe
invece indispensabile tenere conto, oltre che del contenuto e dell’oggetto dell’atto, anche del criterio della coerenza dell’acquis
di [OSCURATO:PERSONA]. Tale criterio è stato messo in evidenza, ad esempio, nella decisione 2000/365/CE.
31.
Secondo il Consiglio, la decisione impugnata sarebbe connessa al regolamento VIS sia dal punto di vista funzionale che da
quello sostanziale. Il fatto che la base giuridica della decisione impugnata sia diversa da quella del regolamento VIS non
avrebbe alcuna conseguenza sulla possibilità di considerare il provvedimento in questione come uno sviluppo e un complemento
del regolamento VIS. Il Consiglio ammette che, vista isolatamente, la decisione impugnata non potrebbe essere considerata
connessa agli accordi di [OSCURATO:PERSONA]: ciò che rileva, però, è il fatto che tale decisione presenta un collegamento oggettivo
con le disposizioni relative al VIS. Si deve inoltre tenere presente che il sistema VIS non è, come sembra volerlo presentare
il [OSCURATO:PERSONA], un sistema con due finalità distinte, vale a dire la gestione della politica dei visti e la prevenzione e
la repressione di attività criminali. Il VIS, sottolinea il Consiglio, ha un unico scopo principale, che è quello di permettere
lo scambio di informazioni relative ai visti di ingresso tra le autorità nazionali che si occupano dell’immigrazione e del
controllo degli ingressi: la possibilità di accedere a tale sistema per scopi di polizia deve essere considerata del tutto
secondaria e accessoria rispetto all’obiettivo principale. È del resto significativo, osserva il Consiglio, che tale accesso
per motivi di polizia sia un accesso in sola lettura, senza possibilità di introdurre o modificare i dati del VIS.
32.
Il Consiglio osserva anche che, seguendo la posizione del [OSCURATO:PERSONA], l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera sarebbero escluse
dall’ambito di applicazione della decisione: ciò comporterebbe il risultato paradossale che tali [OSCURATO:PERSONA] terzi, che pure partecipano
a pieno titolo alla gestione e all’utilizzo del sistema VIS, non potrebbero accedere allo stesso per fini di prevenzione e
repressione di crimini. Sotto tale profilo, questi [OSCURATO:PERSONA] si troverebbero in una posizione di svantaggio rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (il
[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]) che non partecipano al VIS.
C –
La posizione della [OSCURATO:PERSONA] e quella del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna
33.
[OSCURATO:PERSONA] è intervenuta nella causa a sostegno del Consiglio, e ne condivide gli argomenti. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA]
insiste sul principio della coerenza dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] e sull’impossibilità di considerare il VIS come un sistema a
doppia finalità.
34.
Per quanto concerne la sua proposta iniziale che ha poi condotto all’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa
che tale proposta non considerava l’eventualità di un’applicazione integrale della stessa al [OSCURATO:PERSONA]: la proposta si limitava
infatti a prevedere un accesso indiretto per il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA].
35.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, che ha presentato soltanto osservazioni orali, sostiene a sua volta la correttezza della posizione del
Consiglio. In particolare, tale Stato membro ritiene che, anche se si volesse esaminare la decisione impugnata sulla base
dei soli criteri del contenuto e dell’obiettivo, essa potrebbe essere comunque considerata come uno sviluppo dell’acquis di
[OSCURATO:PERSONA] in materia di visti: il contenuto e l’obiettivo della decisione impugnata, infatti, sono relativi semplicemente a
talune modalità di accesso ad una banca dati che, come tutti riconoscono, ricade in un settore della cooperazione rafforzata
di [OSCURATO:PERSONA] alla quale il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa.
V –
Valutazione
A –
Osservazioni introduttive
1. Sulla domanda del [OSCURATO:PERSONA]
36.
[OSCURATO:PERSONA] ha formulato in modo atipico la domanda che sottopone alla Corte. Da un lato, infatti, tale Stato membro chiede
l’annullamento della decisione impugnata. Dall’altro, domanda alla Corte di mantenere in vigore le disposizioni della stessa,
ad eccezione di quelle che escludono la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al meccanismo di accesso al VIS previsto dalla decisione.
37.
Da un punto di vista formale la seconda parte della domanda del [OSCURATO:PERSONA] può essere probabilmente intesa come richiesta,
formulata ai sensi dell’art. 231 CE, di conservare taluni effetti della decisione impugnata fino al nuovo intervento del legislatore.
38.
All’udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la sua domanda di mantenere in vigore taluni effetti della decisione deve intendersi,
in realtà, come relativa all’intera decisione impugnata. Tale mantenimento avrebbe quindi solo lo scopo di permettere la continuazione
del sistema esistente, senza alcuna modifica, fino all’adozione di una nuova decisione da parte del Consiglio.
39.
Rilevo che esiste una certa incoerenza fra quanto chiesto dal [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ricorso [cfr., in particolare, la lett. b)
del punto 116] e quanto sostenuto all’udienza. Nel ricorso, infatti, la richiesta di mantenere in vigore le disposizioni della
decisione impugnata è esplicitamente limitata alle parti di essa che non escludono il [OSCURATO:PERSONA] dall’accesso per motivi
di polizia al VIS, cosicché tale Stato membro sembra in effetti richiedere, in via provvisoria, di poter immediatamente accedere
a tale banca dati. In udienza invece, come si è visto, il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che, anche in caso di annullamento,
soltanto dopo l’adozione di un nuovo provvedimento le sue autorità di polizia potrebbero beneficiare di un accesso diretto
alla banca dati sui visti.
40.
Il punto, tuttavia, mi sembra relativamente secondario. Non sussistono infatti qui le condizioni oggettive necessarie per
un annullare solo parzialmente la decisione impugnata, e di conseguenza neppure quelle per mantenere provvisoriamente in vigore
solo alcune parti della stessa.
41.
Si deve infatti ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l’annullamento parziale di un atto è possibile
soltanto nella misura in cui esso riguardi parti «separabili» di tale atto, e a condizione che l’annullamento parziale non
modifichi la sostanza dell’atto stesso (
11
).
42.
Qui, invece, i vizi che sono denunciati dal [OSCURATO:PERSONA] non toccano soltanto una parte specifica della decisione impugnata,
e riguardano invece tale decisione nel suo complesso. La scelta di far partecipare o meno alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri all’adozione
di un atto non costituisce certo una parte di tale atto che possa essere agevolmente separata dal resto. È infatti evidente
che, qualora si dovesse ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] avessero il diritto di partecipare all’adozione dell’atto
impugnato, tali [OSCURATO:PERSONA] membri avevano il diritto/dovere di esprimersi e di votare sull’interezza del provvedimento. Come giustamente
sottolineato dal Consiglio nelle sue osservazioni scritte, un’eventuale illegittimità di questo tipo imporrebbe di riconsiderare
l’intera decisione impugnata. In altre parole, il legislatore dell’Unione dovrebbe, per così dire, ricominciare da capo.
43.
Di conseguenza, in caso di accoglimento degli argomenti proposti dal [OSCURATO:PERSONA], la decisione della Corte potrebbe essere
soltanto un annullamento totale della decisione impugnata.
2. Sull’originaria proposta della [OSCURATO:PERSONA]
44.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, come si è visto, che la proposta originariamente formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la decisione impugnata
avrebbe previsto una possibilità di accesso alle informazioni da parte delle autorità di polizia del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò dimostrerebbe,
secondo tale Stato membro, la correttezza della sua posizione, poiché confermerebbe che la decisione impugnata non può essere
considerata come uno sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti.
45.
A questo proposito, osservo innanzitutto che è evidente che l’esame della proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA], per quanto
possa fornire elementi utili a chiarire le circostanze specifiche del caso, rimane comunque irrilevante per determinare l’eventuale
illegittimità della decisione impugnata.
46.
L’elemento più importante che si deve notare è però un altro. La proposta della [OSCURATO:PERSONA] si collocava, rispetto alla decisione
impugnata, in un’ottica completamente differente. Oltre a prevedere l’accesso diretto delle autorità di polizia degli [OSCURATO:PERSONA] al VIS, infatti, essa prevedeva anche una messa in comune delle rispettive banche dati da parte degli [OSCURATO:PERSONA] partecipanti
al VIS da un lato, e degli [OSCURATO:PERSONA] membri non partecipanti al VIS ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dall’altro. È pertanto del tutto logico
che tale proposta muovesse dal presupposto che anche il [OSCURATO:PERSONA] dovesse partecipare all’approvazione della stessa, dal
momento che esso avrebbe dovuto, a sua volta, fornire un accesso alla propria banca dati relativa ai visti.
47.
Si deve peraltro notare che, anche nella proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA], per gli [OSCURATO:PERSONA] membri non partecipanti al VIS
non era prevista una possibilità di accesso diretto a tale banca dati: l’art. 6 della proposta, infatti, prefigurava un meccanismo
di accesso indiretto, basato sull’inoltro di una richiesta tramite le autorità di uno degli [OSCURATO:PERSONA] partecipanti al VIS.
48.
La decisione impugnata costituisce, per così dire, un ridimensionamento delle ambizioni originariamente contenute nella proposta
della [OSCURATO:PERSONA]: la decisione impugnata è infatti un provvedimento che si occupa solo dell’accesso al VIS per attività di
inchiesta e repressione penale, e non contiene alcuna disposizione sullo scambio di dati tra gli [OSCURATO:PERSONA] che partecipano e quelli
che non partecipano al VIS.
49.
In conclusione, mi sembra che l’esame della proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA] non fornisca alcun elemento decisivo per pronunciarsi
sulla legittimità della decisione impugnata.
B –
La qualificazione della decisione impugnata
50.
Il problema che la Corte deve risolvere nella presente causa consiste esclusivamente nel determinare se la decisione impugnata
possa o meno essere considerata come un atto che sviluppa l’acquis di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti.
51.
Le parti concordano sul fatto che, in caso di risposta affermativa, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato correttamente escluso dall’adozione
della decisione impugnata. La giurisprudenza della Corte ha infatti affermato in modo inequivocabile che la partecipazione
ad una misura riconducibile ad un settore dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] è riservata agli [OSCURATO:PERSONA] membri che a tale settore partecipano.
Ciò è avvenuto in due sentenze, pronunciate entrambe il 18 dicembre 2007, relative a cause che contrapponevano anch’esse il
[OSCURATO:PERSONA] al Consiglio (
12
).
52.
In tali sentenze, la Corte ha utilizzato
in via analogica
, per determinare la connessione o meno di un provvedimento all’acquis di [OSCURATO:PERSONA], i criteri applicabili per scegliere la
base giuridica di un atto dell’Unione. In particolare, la Corte ha dichiarato che «la qualificazione di un atto comunitario
come proposta o iniziativa basata sull’acquis di [OSCURATO:PERSONA] (…) deve fondarsi su elementi oggettivi, suscettibili di controllo
giurisdizionale, tra i quali rientrano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto» (
13
).
53.
Nel caso in esame, se si dovesse fare riferimento soltanto alla finalità della decisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] otterrebbe
probabilmente l’annullamento richiesto. Come infatti testimonia anche la scelta della base giuridica operata dal Consiglio
(costituita, lo ricordo, dalle norme del Titolo VI del TUE), la decisione mira a realizzare una finalità che è, indubbiamente,
quella tipica degli atti della cooperazione di polizia. Lo stesso Consiglio riconosce tale circostanza.
54.
Diverso, e in una certa misura meno chiaro, è invece il discorso per quanto riguarda il contenuto dell’atto. Si potrebbe
ritenere che, poiché il contenuto della decisione impugnata è costituito da una serie di disposizioni che permettono l’accesso
al sistema VIS per motivi di polizia, anche il criterio che fa riferimento al contenuto della misura depone a favore di una
qualificazione della stessa come provvedimento collocabile nell’ambito del Titolo VI del TUE.
55.
Si deve però rilevare che, in concreto, la decisione impugnata non si occupa dello scambio di dati personali per fini di polizia
in termini generali
(
14
). Al contrario, essa prevede le modalità per realizzare, in via eccezionale e al ricorrere di specifiche circostanze, un accesso
a fini di polizia ad una banca dati (il VIS) che non è stata concepita per simili finalità. Le parti sono tutte d’accordo
sul fatto che l’uso ordinario e prevalente del sistema VIS è legato al controllo delle frontiere e degli ingressi, e non alla
prevenzione o alla repressione di attività criminose. In altri termini, il legislatore ha scelto di configurare la decisione
impugnata come una semplice
misura di gestione del VIS
, che permette di usare tale sistema, in taluni casi, per fini diversi da quelli per i quali esso è normalmente utilizzabile.
56.
Di conseguenza, il contenuto della decisione impugnata è costituito, più e prima ancora che da una serie di disposizioni
finalizzate a realizzare una cooperazione in materia di polizia, da un insieme di misure relative alla gestione del VIS, cioè
di una banca dati relativa ai visti, creata sulla base del Titolo IV del Trattato CE e facente parte di un settore della cooperazione
rafforzata di [OSCURATO:PERSONA] al quale il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa.
57.
L’applicazione analogica dei criteri utilizzabili per definire la base giuridica di un atto non consente dunque di risolvere
in modo univoco il problema della possibilità o meno di qualificare la decisione impugnata come uno sviluppo dell’acquis di
[OSCURATO:PERSONA] in materia di visti.
58.
Ritengo inoltre che, in generale, una considerazione isolata ed astratta dello scopo e del contenuto della decisione non sia
sufficiente nel caso in cui la questione non riguardi la scelta della base giuridica ma, come qui, la connessione all’acquis
di [OSCURATO:PERSONA].
59.
Si deve infatti in primo luogo osservare che, come si è visto, la Corte non ha, a questo proposito, richiamato puramente e
semplicemente la propria giurisprudenza relativa alla scelta della base giuridica. La Corte ha infatti dichiarato in modo
esplicito che il ricorso ai criteri della stessa è effettuato
per analogia
: non è pertanto scontato che si debba procedere in modo identico.
60.
In secondo luogo, nemmeno la giurisprudenza relativa alla scelta della base giuridica afferma che si deve fare riferimento
in modo esclusivo
al contenuto e allo scopo dell’atto. Tale giurisprudenza dichiara invece la necessità di fare riferimento ad elementi oggettivi,
che permettano il sindacato giurisdizionale sulle scelte del legislatore. Fra tali elementi oggettivi rientrano tipicamente,
e sono spesso ricordati dalla Corte, il contenuto e lo scopo: essi non sono tuttavia in alcun modo i soli possibili elementi
da tenere in considerazione (
15
).
61.
Ora, nel caso in esame esiste, mi sembra, un ulteriore elemento oggettivo da tenere in considerazione: come si è visto, la
decisione impugnata riguarda,
sotto il profilo materiale
, una banca dati (il VIS) istituita nell’ambito della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], in un settore (quello dei visti) al quale
il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa. Tale elemento indica senza ombra di dubbio l’esistenza di uno stretto legame tra la decisione
impugnata e la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti.
62.
In terzo luogo, la Corte ha ricordato che, come è del resto costante in giurisprudenza, una disposizione non deve mai essere
interpretata isolatamente, ma sempre nel contesto specifico in cui essa si colloca (
16
).
63.
In quarto luogo, infine, la natura del tutto particolare della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto cooperazione rafforzata
che riguarda solo una parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, impone di tenere conto di un ulteriore principio, che è quello
dell’integrità e della coerenza dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] (
17
). Tale principio si trova riflesso, in particolare, nel secondo ‘considerando’ della citata decisione 2000/365/CE (
18
).
64.
Anche la giurisprudenza della Corte, che pure non si è espressa in modo esplicito sul punto, ha tenuto in considerazione la
necessità di evitare che l’acquis di [OSCURATO:PERSONA] possa essere spezzettato e snaturato ammettendo forme di partecipazione eccessivamente
«facili» degli [OSCURATO:PERSONA] membri che non partecipano integralmente alla cooperazione di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte ha affermato
che le misure di sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] «devono essere conformi alle disposizioni cui esse danno attuazione o di
cui costituiscono uno sviluppo, motivo per cui esse presuppongono l’accettazione tanto di tali disposizioni quanto dei principi
che ne costituiscono il fondamento» (
19
).
65.
Il passaggio appena citato non riguarda una situazione identica alla presente: in quel caso, infatti, la Corte muoveva dal
presupposto che la misura da valutare fosse senza dubbio uno sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA], mentre nella presente causa
è proprio tale qualificazione ad essere oggetto di dibattito. La citazione mostra però bene, a mio avviso, la necessità di
evitare che l’acquis di [OSCURATO:PERSONA] possa essere oggetto di operazioni interpretative il cui risultato ultimo sarebbe quello
di modificarne, in modo apparentemente superficiale ma in realtà significativo, la portata e le caratteristiche (
20
).
66.
Ritengo che, in generale, il principio dell’integrità e della coerenza dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] imponga di considerare come
uno sviluppo di tale acquis
ogni misura che non potrebbe concretamente esistere senza di esso
. Nel presente caso, l’accesso ai dati del sistema VIS presuppone, come è del tutto evidente, l’esistenza di tale sistema,
il quale trova il suo esclusivo fondamento nella cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti.
67.
Di conseguenza, il principio dell’integrità e della coerenza porta a considerare la decisione impugnata come uno sviluppo
dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti.
68.
Ci ritroviamo dunque, a questo punto, in una situazione in cui l’applicazione di differenti criteri interpretativi produce
due risultati opposti. Da un lato, l’esame dello scopo della decisione impugnata fa propendere per una sua classificazione
quale «normale» misura di cooperazione di polizia. Dall’altro, l’applicazione del principio dell’integrità e della coerenza
dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] porta, invece, a qualificarla come misura di sviluppo della cooperazione rafforzata in materia di
visti, e dunque dello stesso acquis di [OSCURATO:PERSONA]. L’esame del contenuto della decisione impugnata, dal canto suo, può condurre,
come si è visto, sia all’una che all’altra delle due qualificazioni.
69.
È di conseguenza necessario individuare un criterio che permetta di far prevalere l’una o l’altra delle due possibili prospettive.
70.
La situazione specifica del caso in esame non permette, a mio avviso, di applicare in via analogica i criteri che, in materia
di scelta della base giuridica, la giurisprudenza della Corte ha formulato per il caso di incertezza tra due possibili impostazioni.
71.
In primo luogo, infatti, non è applicabile il principio secondo il quale, nel caso vi siano più basi giuridiche possibili
per un atto dell’Unione, si deve utilizzare quella che corrisponde alla finalità principale perseguita (
21
). Tale principio è infatti applicabile, come risulta del resto in modo chiaro dalla sua formulazione da parte della Corte,
solo qualora vi sia una pluralità di basi giuridiche possibili a causa della pluralità di fini perseguiti dalla norma che
deve essere qualificata. Nel presente caso, invece, il problema non è tanto la presenza di più
finalità
, ma quello del risultato opposto al quale conducono due diversi
criteri
di qualificazione giuridica della norma (quello della considerazione dello scopo, da un lato, e quello dell’integrità e della
coerenza dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA], dall’altro).
72.
In secondo luogo, non è neppure possibile applicare il principio, che peraltro la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto
come eccezionale, che ammette la possibilità di appoggiare un provvedimento su due distinte basi giuridiche (
22
). Nel presente caso, infatti, l’applicazione dei due criteri precedentemente ricordati produce due risultati mutuamente incompatibili.
Non è infatti immaginabile che un atto possa essere al tempo stesso adottato come ordinaria misura di cooperazione di polizia
e come misura di sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti: si tratta infatti di due situazioni che, per definizione,
riguardano due gruppi diversi di [OSCURATO:PERSONA] (gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione nel primo caso, una parte degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione e alcuni
[OSCURATO:PERSONA] terzi nel secondo).
73.
Mi sembra che una possibile soluzione al problema debba essere individuata facendo riferimento, per così dire, al «peso specifico»
dei criteri in conflitto. Si tratta di criteri in linea di principio dotati di pari importanza e dignità, ma che possono essere
collocati gerarchicamente, considerando l’uno prevalente rispetto all’altro, sulla base delle circostanze specifiche di ciascuna
singola situazione. La logica da seguire è in effetti la stessa che la Corte segue, nel determinare la base giuridica di un
atto, qualora lo stesso abbia due componenti diverse: in tali casi, la base giuridica da utilizzare è quella legata alla componente
principale. Nel nostro caso, tra i due criteri deve essere fatto prevalere quello che, nelle circostanze specifiche, appare
più adeguato in considerazione del contenuto dell’atto che è oggetto di controversia.
74.
Nella presente causa, il criterio della finalità si appoggia sulla funzione «di polizia» della decisione impugnata. Il criterio
dell’integrità e della coerenza dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA], invece, fa riferimento agli elementi materiali dell’atto in questione,
che utilizza una banca dati (il VIS) creata per gestire i visti.
75.
Ritengo che, nel caso concreto che è qui sottoposto all’esame della Corte, il peso dell’«elemento [OSCURATO:PERSONA]», cioè della banca
dati VIS, sia superiore a quello dell’«elemento cooperazione di polizia», che ha una natura al tempo stesso accessoria e dipendente
rispetto ad esso. Ciò proprio in quanto, nella prospettiva che il legislatore ha scelto, la decisione impugnata è, prima di
tutto, un provvedimento di gestione della banca dati VIS. In altri termini, il contenuto della decisione impugnata non è solo
un insieme di norme finalizzate alla prevenzione e alla repressione di reati, ma anche e prima di tutto un insieme di norme
relative alla consultazione del VIS.
76.
Non è da trascurare in proposito il fatto che, come esso stesso ha riconosciuto all’udienza, allo stato attuale il [OSCURATO:PERSONA]
non potrebbe accedere direttamente al VIS neppure se la possibilità gli fosse riconosciuta. Tale Stato membro non dispone
infatti dell’infrastruttura necessaria (il collegamento «fisico» con il VIS). E tale infrastruttura non potrebbe certo essere
creata sulla base della decisione impugnata: essa infatti non contiene alcuna disposizione dal punto di vista tecnico, confermando
così la sua natura accessoria rispetto al corpus normativo che disciplina il VIS, adottato in base al Titolo IV del Trattato
CE.
77.
Come il Consiglio ha ripetutamente sottolineato nelle proprie osservazioni scritte, se si dovesse qualificare la decisione
impugnata come una «normale» misura di cooperazione di polizia, si otterrebbe il risultato paradossale di permettere l’accesso
al VIS, al fine di prevenire e perseguire taluni reati particolarmente gravi, a paesi (il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]) che non
contribuiscono alla gestione di tale banca dati, mentre tale accesso sarebbe negato a paesi (la Svizzera, la Norvegia e l’Islanda)
che contribuiscono alla gestione e al finanziamento del VIS, che essi utilizzano quotidianamente per i suoi fini «ordinari»
(cioè, essenzialmente, il controllo delle frontiere).
78.
[OSCURATO:PERSONA] si sforza di presentare la decisione impugnata come una misura di scambio di informazioni, sostenendo che,
se il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] potessero partecipare ad essa, tali [OSCURATO:PERSONA] membri metterebbero a disposizione i dati di cui essi
dispongono in materia di visti. Tale ragionamento contiene tuttavia, a mio avviso, un errore di prospettiva. Esso sarebbe
infatti corretto se la decisione impugnata fosse stata effettivamente concepita dal legislatore come provvedimento relativo
allo scambio dei dati, secondo l’originaria proposta della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché invece, come si è visto, la decisione impugnata
è in realtà soltanto un provvedimento di gestione e organizzazione della banca dati VIS, ritengo sia più corretta la prospettiva
che limita il diritto di approvare una simile misura ai soli soggetti che tale banca dati hanno creato e gestiscono.
79.
È naturalmente del tutto auspicabile che si possa giungere ad una messa in comune, quantomeno per taluni scopi, delle informazioni
in materia di visti contenute nel VIS da un lato, e nelle corrispondenti banche dati del [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’altro.
Ciò, tuttavia, può avvenire soltanto in una prospettiva completamente diversa rispetto a quella del provvedimento impugnato,
e cioè attraverso una misura specificamente dedicata alla messa in comune o allo scambio di tali dati.
C –
La base giuridica scelta dal Consiglio
80.
Resta tuttavia, in conclusione, un ultimo problema, che non può essere ignorato e che costituisce forse il punto più delicato
e difficile della presente causa. Mi riferisco al possibile ruolo che deve essere riconosciuto alla base giuridica che il
Consiglio ha utilizzato per adottare l’atto in questione.
81.
In particolare, come si è visto riassumendo gli argomenti delle parti, il [OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che l’uso di una base
giuridica fondata sul Titolo [OSCURATO:PERSONA] indicherebbe che la decisione impugnata non costituisce uno sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA]
in materia di visti, ma una misura di cooperazione di polizia alla quale, di conseguenza, avrebbe dovuto essere ammesso a
partecipare il [OSCURATO:PERSONA].
82.
In sostanza, l’argomento esposto al paragrafo precedente muove dall’idea che esista un’incompatibilità tra il fatto che una
decisione sia fondata sul Titolo [OSCURATO:PERSONA] e la sua qualificazione quale sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti.
83.
Si deve però ricordare che l’acquis di [OSCURATO:PERSONA] comprende anche misure che riguardano la cooperazione di polizia (
23
). È vero che il [OSCURATO:PERSONA] partecipa, almeno in parte, a tale settore della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto
accade in materia di visti (
24
): ciò dimostra tuttavia che, di per sé, una misura di polizia può rientrare nell’ambito della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], e
che non esiste un ostacolo di principio alla qualificazione di un provvedimento fondato sul Titolo [OSCURATO:PERSONA] come rientrante
nell’acquis di [OSCURATO:PERSONA].
84.
Il fatto che la base giuridica della decisione impugnata sia costituita dagli artt. 30 UE e 34 UE non esclude dunque che la
decisione stessa possa essere uno sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA].
85.
Tuttavia, ciò che il [OSCURATO:PERSONA] contesta è che la decisione impugnata possa essere considerata
uno sviluppo dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti
, non dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] in generale. A questo proposito, tuttavia, osservo che, per le osservazioni che ho svolto più
sopra, il fatto che lo scopo della misura sia uno scopo «di polizia» non cancella il fatto che, dal punto di vista del suo
contenuto, si tratta essenzialmente di una decisione relativa alla modalità di gestione del sistema VIS.
86.
Inoltre, va tenuto presente che il [OSCURATO:PERSONA] non partecipa automaticamente neppure alle misure di [OSCURATO:PERSONA] che riguardano
la cooperazione di polizia. La sua partecipazione è limitata ai casi in cui essa è esplicitamente prevista.
87.
Di conseguenza, ritengo che la scelta del Consiglio di considerare la decisione impugnata al tempo stesso una misura di sviluppo
dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] in materia di visti e un atto fondato sul Titolo VI del Trattato UE sia stata corretta, per quanto
atipica. La decisione impugnata è un provvedimento che rientra nella cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], e la cui base giuridica è costituita
dalle norme dell’Unione che disciplinano la cooperazione di polizia. Poiché tuttavia la decisione impugnata è un atto relativo
alla gestione del sistema VIS, essa è adottata dai «paesi VIS». Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve dunque, a mio avviso, essere
respinto.
88.
Per concludere, vorrei sottolineare un elemento importante, e cioè la natura del tutto peculiare della presente causa. L’eventuale
rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte non comporterebbe in alcun modo una rimessa in discussione dell’importanza
del ruolo della base giuridica nell’ambito del diritto dell’Unione. È chiaro che, in linea di principio, è l’indicazione della
base giuridica di un atto a determinare le modalità con le quali esso deve essere adottato. Si deve però considerare che la
cooperazione rafforzata di [OSCURATO:PERSONA] costituisce una sorta di corpus parallelo nel diritto dell’Unione. Le regole del diritto
dell’Unione sono sempre applicabili nell’ambito della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], con il solo limite (che ha operato nel presente
caso) derivante dal fatto che, in taluni casi, il numero degli [OSCURATO:PERSONA] che partecipano alle decisioni non è quello tipico degli
atti «ordinari» dell’Unione.
VI –
Conclusioni
89.
Sulla base delle osservazioni svolte, propongo pertanto alla Corte di:
– respingere il ricorso;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– statuire che la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopportino le proprie spese.
1
– Lingua originale: l’italiano.
2
– GU L 218, pag. 129.
3
– [OSCURATO:PERSONA] (n. 2) sull’integrazione dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’Unione europea. Con l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], divenuto ora il n. 19, è stato leggermente modificato. La versione a cui si
deve fare riferimento nella presente causa è tuttavia quella precedente.
4
– Decisione del Consiglio 29 maggio 2000, 2000/365/CE, riguardante la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di [OSCURATO:PERSONA] (GU L 131, pag. 43).
5
– [OSCURATO:PERSONA], come tale Stato membro ricorda nelle proprie osservazioni scritte, partecipa a buona parte dell’acquis
di [OSCURATO:PERSONA] negli ambiti relativi alla polizia e alla sicurezza, mentre non partecipa a tutto ciò che concerne l’abolizione
dei confini interni e il movimento delle persone.
6
– Decisione del Consiglio 8 giugno 2004, 2004/512/CE, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213, pag. 5).
7
– Al quale corrisponde, oggi, l’art. 74 TFUE.
8
– Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 767, concernente il sistema di informazione visti
(VIS) e lo scambio di dati tra [OSCURATO:PERSONA] membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218, pag. 60).
9
– Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tali disposizioni sono state abrogate, e la materia della cooperazione
di polizia è stata trasferita nel TFUE, dove condivide oggi il medesimo Titolo (il Titolo V della Parte terza) con le norme
su cui si fonda la cooperazione rafforzata in materia di visti. Tale nuova collocazione apre interessanti prospettive, che
sono state anche richiamate all’udienza: se dovesse essere adottata oggi, ha sostenuto il Consiglio, la decisione impugnata
potrebbe fondarsi su una base giuridica differente. Tali osservazioni sono però irrilevanti per la soluzione della presente
controversia.
10
– Decisione quadro del Consiglio 18 dicembre 2006, 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni
e intelligence tra le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386,
pag. 89).
11
– Sentenza 11 dicembre 2008, causa C‑295/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/Département du Loiret (Racc. pag. I‑9363, punti 105‑106 e giurisprudenza
ivi citata).
12
– Sentenze 18 dicembre 2007, causa C‑77/05, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑11459, punto 62), e causa C‑137/05, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑11593, punto 50).
13
– Sentenza C‑77/05, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. alla nota 12 (punto 77). La Corte ha quindi richiamato alcune sentenze «classiche»
in materia di scelta della base giuridica: sentenze 11 giugno 1991, causa C‑300/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «Biossido
di titanio» (Racc. pag. I‑2867, punto 10); 13 settembre 2005, causa C‑176/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑7879, punto 45),
e 23 ottobre 2007, causa C‑440/05, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑9097, punto 61).
14
– Un sistema avente tale finalità, come si è visto, esisteva già, introdotto dalla decisione 2006/960/GAI (cfr. supra, nota 10):
in base ad esso tuttavia, come si è ricordato, l’accesso alle informazioni è di tipo indiretto, e non diretto come invece
nella decisione impugnata.
15
– Cfr., ad esempio, sentenze 26 marzo 1987, causa 45/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 1493, punto 11); «Biossido di
titanio», cit. alla nota 13 (punto 10), e 12 novembre 1996, causa C‑84/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑5755, punto 25).
Cfr. inoltre il parere 2/00, reso in data 6 dicembre 2001 (Racc. pag. I‑9713, punto 22).
16
– Sentenza C‑77/05, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. alla nota 12 (punto 55).
17
– Su tale principio cfr., in generale, le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak presentate il 10 luglio 2007 nella
causa decisa con sentenza C‑137/05, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cit. alla nota 12, paragrafi 108‑112 delle conclusioni).
18
– Tale ‘considerando’ indica in particolare che «l’acquis di [OSCURATO:PERSONA] è stato concepito e funziona come un insieme coerente
che deve essere accettato integralmente ed applicato da tutti gli [OSCURATO:PERSONA] che sostengono il principio dell’abolizione dei controlli
delle persone alle frontiere comuni».
19
– Sentenza C‑77/05, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. alla nota 12 (punto 61).
20
– Sulla natura della nozione di coerenza nell’ambito del discorso giuridico, v. le mie conclusioni presentate il 5 marzo
2009 nella causa C‑429/07, decisa con sentenza 11 giugno 2009, X (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 28 e nota
6 delle conclusioni).
21
– Cfr. sentenza 20 maggio 2008, causa C‑91/05, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑3651, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
22
– Cfr., ad esempio, sentenze 11 settembre 2003, causa C‑211/01, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑8913, punto 40), e 10
gennaio 2006, causa C‑94/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑1, punto 36).
23
– V., ad esempio, gli artt. 39 e ss. della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (GU 22 settembre 2000, L 239, pag. 1).
24
– Cfr. l’art. 1 della precitata decisione 2000/365/CE.