CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 27467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 del TRIBUNALE di BOLZANOvisti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bolzano in composizione monocratica, su conforme richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 60,00 di multa in relazione ai reati a lui ascritti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Pacificamente, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro Auattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente