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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2025

Cassazione n. 27076/2026

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osto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/0371982 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le memorie rispettivamente presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] con le quali si chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto le opposizioni presentate dai terzi interessati in epigrafe indicati avverso l'ordine di sgombero, limitatamente alla posizione dei ricorrenti, del comparto edificatorio di "housing sociale" sito in Sant'Agnello, via MB [OSCURATO:PERSONA], disposto dal Pubblico ministero in data 20 ottobre 2025, che veniva pertanto revocato.

2. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lamentando contradditorietà e manifesta illogicità di motivazione. 2.1 Si premette che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, con il provvedimento impugnato l'ordine di sgombero emesso dal Pubblico ministero in data 20 ottobre 2025 del comporto edificatorio di housing sociale, sottoposto a sequestro, sul presupposto che, non essendo state impugnate con ricorso per cassazione le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, nei confronti dei terzi interessati sopraindicati, sospendevano lo sgombero sino alla sentenza definitiva, si fosse consolidata nei loro confronti (e solo nei loro confronti) la posizione giuridica soggettiva, difettando un fatto nuovo tale da giustificare un nuovo ordine di sgombero.

Ci si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione non abbia ritenuto che integrassero "fatto nuovo", la sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 15637 del 13/03/2024, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, che ha annullato con rinvio l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 10 ottobre 2023, con la quale era stato rigettata l'opposizione del pubblico ministero avverso l'ordinanza di sospensione dello sgombero del 27 luglio 2022; l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari emessa in sede di giudizio di rinvio il 26 febbraio 2025, che aveva accolto l'opposizione del pubblico ministero e revocato l'ordinanza di sospensione dello sgombero; nonché, infine, la sentenza di questa Corte, Sez. 4 n. 2294 del 217/09/2025, dep. 2026, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 26 febbraio 2025.

Si rileva che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del fatto che, alla stregua dell'ultima sentenza emessa da questa Corte (Sez. 4 n. 2294 del 17/09/2025, dep. 2026) deve ritenersi preclusa ogni ulteriore questione sulla individuazione dello sgombero come modalità indispensabile e proporzionata di esecuzione del sequestro preventivo del complesso immobiliare.

Si osserva che l'omessa impugnazione delle ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del 27 e del 28 luglio 2022 di sospensione dell'esecutività dello sgombero nei confronti dei soggetti la cui opposizione è stata accolta con l'ordinanza impugnata non rileva, attenendo non al merito della questione, ma ad una modalità esecutiva del sequestro, qual è lo sgombero, Si afferma che i principi affermati nell'ordinanza del 26 febbraio 2025 e nella sentenza di questa Corte che, da ultimo, ha dichiarato inammissibili i ricorsi per la loro valenza intrinseca e per la identità delle situazioni e delle statuizioni sono tali da estendersi ed applicarsi anche agli altri nuclei familiari occupanti le unità immobiliari.

In altri termini, questa Corte, pronunciandosi, sia pure tra altre parti, sul medesimo ordine di sgombero concernente lo stesso immobile, ha ritenuto che detto ordine integri una modalità esecutiva proporzionata e indispensabile del sequestro, conclusione, questa, che deve valere per tutto l'intero immobile.

Con l'ordinanza impugnata è stata, dunque, resa una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria e l'annullamento della stessa risponde ad esigenze di equità.

Si aggiunge, inoltre, che l'ordinanza va annullata nella parte in cui, sia pure solo in motivazione e non nel dispositivo, ha di fatto rigettato la richiesta di revocare l'originaria ordinanza di sospensione datata 27 e 28 luglio 2022, posto che non è precluso al pubblico ministero chiedere al giudice la revoca dell'originaria ordinanza di sospensione, ancorchè non impugnata, sulla scorta di un fatto nuovo sopravvenuto, tale dovendosi ritenere la pronuncia da ultimo emessa da questa Corte, con cui sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli altri nuclei familiari.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Procuratore generale ha chiesto di accogliere il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza.

Si evidenzia che il provvedimento impugnato sembra non tener conto dell'evidente contradditorietà in cui versa ove si raffronti l'atto con l'altra ordinanza resa nei confronti di alcuni degli occupanti ([OSCURATO:PERSONA]+23) confermata dalla Cassazione, che ha ritenuto che le finalità del sequestro preventivo possono e 3debbono essere attuate con lo sgombero immediato dei nuclei familiari, laddove, invece, con l'ordinanza impugnata si è contraddittoriamente ritenuto il contrario.

Costituiscono fatto nuovo le due sentenze della Corte di Cassazione sopra citate, da cui il Giudice per le indagini preliminari, con il provvedimento in questa sede impugnato, si discosta, incorrendo in un errore di contraddittorietà e illogicità. 4 Hanno presentato memorie l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che correttamente l'ordinanza impugnata ha rilevato che la posizione, tra cui - per quanto di interesse - quella dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta disciplinata dal provvedimento di sospensione dell'ordine di sgombero emesso in data 27 luglio 2022, mai impugnato dal pubblico ministero, sicchè la posizione degli stessi si è stabilizzata.

Si evidenzia che il ricorso proposto è inammissibile perché censura un vizio di motivazione, mentre nella materia è consentito solo il vizio di violazione di legge.

Inoltre, la sentenza della Corte di cassazione non può ritenersi integrare un fatto nuovo, tale da travolgere le sospensioni ormai definitive e va considerato che gli effetti dell'annullamento ottenuto nei confronti di altri soggetti, di altro procedimento, non possono estendersi ai destinatari di provvedimenti rimasti incontestati, diversamente incorrendo nella violazione del principio di stretta legalità sostanziale e processuale.

4.2. L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il proposto ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto in data 27 maggio 2026 veniva emessa sentenza di assoluzione e ordinato il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto sequestrato, sicchè è venuto meno l'unico presupposto giuridico (il sequestro) di cui l'ordine di sgombero costituiva modalità esecutiva prescelta dall'ufficio di Procura. 4.3 L'avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto il dispositivo di sentenza emesso in data 27 maggio 2026 ed ha chiesto il non luogo a provvedere per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 41.1 Va prima di tutto chiarito che non può essere dato rilievo al dispositivo di sentenza emesso in data 27 maggio 2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prodotto, rispettivamente, dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendo dato sapere se esso si riferisca effettivamente al procedimento penale in cui è stato disposto il sequestro (e il relativo ordine di sgombero) di cui si discute.

Dalla lettura della copia del dispositivo si ricava che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 maggio 2026, ha assolto due di sette imputati dal reato loro rispettivamente ascritto al capo c), limitatamente ad alcune condotte; ne ha assolto un altro dal reato a lui ascritto al capo 1) e un altro ancora dai reati ascrittigli ai capi m) ed n) perché il fatto non sussiste; ha assolto quattro imputati dai reati loro ascritti ai capi g), h), i) d) perché il fatto non costituisce reato ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di due di loro, limitatamente ad una condotta contestata al capo c) perché estinto per prescrizione; ha ordinato il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.

In mancanza di allegazione (quanto meno) del decreto di citazione etibgiudizio e di quanto altro possa permettere di associare al dispositivo prodotto il provvedimento di sequestro del comparto edificatorio di "housing sociale" sito in Sant'Agnello, via MB [OSCURATO:PERSONA], del cui ordine di sgombero si discute, non può ritenersi la carenza di interesse richiesta dai sopraindicati difensori, procedendo questa Corte su impulso, in questo caso, del Procuratore della Repubblica ed essendo evincibili dagli atti trasmessi solo i nomi dei terzi interessati ricorrenti e non anche i nominativi delle persone imputate. 1.2 Tanto chiarito, va premesso che in data 28 febbraio 2020 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo del comparto edificatorio di "housing sociale", che, dopo varie impugnazioni, veniva confermato, in sede di appello reale, dal Tribunale del riesame con ordinanza del 18 marzo 2022, a seguito della quale il pubblico ministero, il 21 marzo 2022, disponeva l'ordine di sgombero (di tutto il comparto).

Avverso tale decreto venivano proposti da parte dei destinatari dello sgombero vari incidenti di esecuzione, cui facevano seguito corrispondenti ordinanze di sospensione dell'ordine di sgombero adottate in data 27 luglio e 28 luglio 2022.

Avverso una sola di queste ordinanze il pubblico ministero ha presentato opposizione (inizialmente ricorso per cassazione, qualificato da questa Corte, con ordinanza n. 17398 del 24/01/2023, opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e avverso l'ordinanza di rigetto, adottata dal Giudice per le indagini preliminari il 10 ottobre 2023, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, che è stato deciso da questa Corte 5 I ícon sentenza n. 15637 del 13/03/2024, con la quale è stata annullata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] e disposta la trasmissione degli atti.

Tale sentenza, è bene chiarirlo, è relativa al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 24, tutti terzi interessati diversi dai ricorrenti indicati in epigrafe, in quanto nei confronti di questi ultimi le ordinanze di sospensione dell'ordine di sgombero, parimenti emesse, non venivano impugnate dal pubblico ministero.

A seguito della trasmissione degli atti disposta da questa Corte con la sentenza n. 15637 del 13/03/2024, il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] ha, il 26 febbraio 2025, accolto l'opposizione del pubblico ministero, così revocando l'ordinanza di sospensione dello sgombero.

Tale ordinanza veniva fatta oggetto di ulteriori ricorsi per cassazione, proposti - con la sola eccezione di quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dagli stessi ricorrenti, terzi interessati, indicati nella sentenza n. 15637 del 2024 e gli stessi, dopo essere stati riuniti, venivano dichiarati inammissibili da questa Corte, Sez. 4, n. 2294 del 17/09/2025.

A seguito della declaratoria di inammissibilità, il pubblico ministero, il 20 ottobre 2025 ha emesso un nuovo ordine di sgombero relativo però non alle sole unità immobiliari appartenenti ai terzi interessati i cui ricorsi erano stati dichiarati inammissibili da questa Corte con la sentenza da ultimo indicata, ma a tutte le unità immobiliari, comprese quelle per le quali lo sgombero era stato sospeso.

Ed è avverso quest'ultimo provvedimento che i terzi interessati, destinatari delle ordinanze di sospensione dell'ordine di sgombero a loro tempo non impugnate, hanno proposto opposizione al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decisa con l'ordinanza oggi impugnata, avverso la quale insorge il pubblico ministero.

Con tale ordinanza il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha infatti revocato, a seguito dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'ordine di sgombero emesso dal Pubblico ministerovdata 20 ottobre 2025 del comporto edificatorio di housing sociale, sottoposto a sequestro, sul presupposto che, non essendo state impugnate con ricorso per cassazione le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che sospendevano lo sgombero sino alla sentenza 6definitiva, si fosse consolidata nei loro confronti la posizione giuridica soggettiva, difettando un fatto nuovo tale da giustificare un nuovo ordine di sgombero. 1.3 Tanto premesso, ritiene questa Corte che alcuna censura può essere mossa al provvedimento impugnate, che fa corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di preclusione e configurabilità del fatto nuovo. 1.4 Con una sentenza risalente nel tempo, il cui principio di diritto è stato di recente ribadito, si è affermato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore (Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 - 01, di recente ribadito da Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv 287352-01).

"[OSCURATO:PERSONA] nuovo" è tuttavia anche il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che integra un nuovo elemento di diritto tale da rendere ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, di una richiesta in precedenza rigettata.

E' questo il principio che è stato espresso dalle Sez.

U, Beschi con riferimento alla richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata, laddove la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale (Sez.

U, n. 18288 del 21/01/2010, P.g. in proc.

Beschi, Rv. 246651 - 01).

Lo stesso principio è stato espresso anche con riferimento alla richiesta di revoca della confisca in precedenza rigettata (in questo senso Sez. 3, n. 27702 del 01/04/2014, Auricchio, Rv. 260232 - 01, secondo cui il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite o anche di una delle Sezioni della Corte di cassazione, purché connotato da caratteristiche di stabilità e univocità, integra un "nuovo elemento" di diritto, che rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva della richiesta di revoca della confisca in precedenza rigettata; conforme anche, in tema però di misura cautelare personale, Sez. 3, n. 47042 del 07/10/2015, D.B., Rv. 265543 - 01; Sez. 1, n. 12955 del 12/02/2016, Buscaglia, Rv. 267287 - 01 in relazione all'istanza di rideterminazione della pena).

Più di recente si è altresì affermato che il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di 7 //i y)un'interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un "nuovo elemento" di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo, in una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta ex art. 35-ter, ord. pen., ritenendola una riproposizione di altra precedente istanza, rigettata per carenza del requisito di attualità che la giurisprudenza successiva aveva definitivamente escluso quale presupposto della domanda (Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604 - 01).

E' dunque il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisioni delle Sezioni Unite a poter costituire un nuovo elemento di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo e non anche la decisione, eventualmente adottata dalle Sezioni semplici, nell'ambito dello stesso procedimento, ma nei confronti di ricorrenti diversi, avente ad oggetto posizioni differenti. 1.5 In applicazione dei su esposti principi, nel caso in esame non viene in rilievo un mutamento di giurisprudenza intervenuto con una decisione delle Sezioni Unite, ma due decisioni (della Terza e quindi della Quarta Sezione di questa Corte) emesse nei confronti di altri ricorrenti, avente ad oggetto unità immobiliari differenti, sia pur inseriti in uno stesso contesto immobiliare.

Siffatte decisioni non possono incidere su quelle posizioni che si sono ormai stabilizzate, per non essere state oggetto di impugnazione a suo tempo da parte del pubblico ministero: in applicazione del principio espresso da Sez. 4, n. 45413 del 2024, cit., rispetto a tali posizioni l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori, che nel caso in esame non sono stati prospettati.

Diversamente da quanto sostenuto dal pubblico ministero nel ricorso proposto, le pronunce adottate da questa Corte, nell'ambito di questo stesso procedimento, ma nei confronti di altri terzi interessati ed aventi quindi ad oggetto posizioni differenti da quelle oggi al vaglio, così come l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, il 26 febbraio 2025, ha accolto a suo tempo l'opposizione del pubblico ministero e revocato (nei confronti di altri terzi interessati) la sospensione dell'ordine di sgombero, non costituiscano "fatto nuovo" idoneo a rivedere la posizione di coloro che, destinatari della sospensione dell'ordine di sgombero, non opposto dal pubblico ministero, hanno visto consolidarsi la loro posizione, né costituiscono fatti di cui non si è tenuto conto ai fini decisori, con conseguente preclusione, per il pubblico ministero, di considerare 8revocato anche per loro l'ordine di sospensione o di chiedere la revoca della sospensione nei loro confronti, basata sugli elementi indicati.

Non venendo, dunque, in rilievo un "fatto nuovo", ma sussistendo la preclusione processuale derivante dall'omessa impugnazione da parte del pubblico ministero dell'ordinanza di sospensione dello sgombero nei confronti dei ricorrenti indicati in epigrafe, deve ritenersi corretta la decisione impugnata, adottata dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, in accoglimento delle opposizioni proposte dai ricorrenti sopraindicati, è stato revocato l'ordine di sgombero disposto nei loro confronti dal pubblico ministero in data 20 ottobre 2025.

Alla luce di queste considerazioni, il ricorso proposto dal pubblico ministero deve ritenersi inammissibile.

P.Q.M.

D P.Q.MIl Consigl~tensqre Il PresidenteVal n [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3' Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi, 7 1116, 2026 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/0371982 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le memorie rispettivamente presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] con le quali si chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto le opposizioni presentate dai terzi interessati in epigrafe indicati avverso l'ordine di sgombero, limitatamente alla posizione dei ricorrenti, del comparto edificatorio di "housing sociale" sito in Sant'Agnello, via MB [OSCURATO:PERSONA], disposto dal Pubblico ministero in data 20 ottobre 2025, che veniva pertanto revocato. 2. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lamentando contradditorietà e manifesta illogicità di motivazione. 2.1 Si premette che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, con il provvedimento impugnato l'ordine di sgombero emesso dal Pubblico ministero in data 20 ottobre 2025 del comporto edificatorio di housing sociale, sottoposto a sequestro, sul presupposto che, non essendo state impugnate con ricorso per cassazione le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, nei confronti dei terzi interessati sopraindicati, sospendevano lo sgombero sino alla sentenza definitiva, si fosse consolidata nei loro confronti (e solo nei loro confronti) la posizione giuridica soggettiva, difettando un fatto nuovo tale da giustificare un nuovo ordine di sgombero. Ci si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione non abbia ritenuto che integrassero "fatto nuovo", la sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 15637 del 13/03/2024, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, che ha annullato con rinvio l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 10 ottobre 2023, con la quale era stato rigettata l'opposizione del pubblico ministero avverso l'ordinanza di sospensione dello sgombero del 27 luglio 2022; l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari emessa in sede di giudizio di rinvio il 26 febbraio 2025, che aveva accolto l'opposizione del pubblico ministero e revocato l'ordinanza di sospensione dello sgombero; nonché, infine, la sentenza di questa Corte, Sez. 4 n. 2294 del 217/09/2025, dep. 2026, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 26 febbraio 2025. Si rileva che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del fatto che, alla stregua dell'ultima sentenza emessa da questa Corte (Sez. 4 n. 2294 del 17/09/2025, dep. 2026) deve ritenersi preclusa ogni ulteriore questione sulla individuazione dello sgombero come modalità indispensabile e proporzionata di esecuzione del sequestro preventivo del complesso immobiliare. Si osserva che l'omessa impugnazione delle ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del 27 e del 28 luglio 2022 di sospensione dell'esecutività dello sgombero nei confronti dei soggetti la cui opposizione è stata accolta con l'ordinanza impugnata non rileva, attenendo non al merito della questione, ma ad una modalità esecutiva del sequestro, qual è lo sgombero, Si afferma che i principi affermati nell'ordinanza del 26 febbraio 2025 e nella sentenza di questa Corte che, da ultimo, ha dichiarato inammissibili i ricorsi per la loro valenza intrinseca e per la identità delle situazioni e delle statuizioni sono tali da estendersi ed applicarsi anche agli altri nuclei familiari occupanti le unità immobiliari. In altri termini, questa Corte, pronunciandosi, sia pure tra altre parti, sul medesimo ordine di sgombero concernente lo stesso immobile, ha ritenuto che detto ordine integri una modalità esecutiva proporzionata e indispensabile del sequestro, conclusione, questa, che deve valere per tutto l'intero immobile. Con l'ordinanza impugnata è stata, dunque, resa una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria e l'annullamento della stessa risponde ad esigenze di equità. Si aggiunge, inoltre, che l'ordinanza va annullata nella parte in cui, sia pure solo in motivazione e non nel dispositivo, ha di fatto rigettato la richiesta di revocare l'originaria ordinanza di sospensione datata 27 e 28 luglio 2022, posto che non è precluso al pubblico ministero chiedere al giudice la revoca dell'originaria ordinanza di sospensione, ancorchè non impugnata, sulla scorta di un fatto nuovo sopravvenuto, tale dovendosi ritenere la pronuncia da ultimo emessa da questa Corte, con cui sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli altri nuclei familiari. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore generale ha chiesto di accogliere il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza. Si evidenzia che il provvedimento impugnato sembra non tener conto dell'evidente contradditorietà in cui versa ove si raffronti l'atto con l'altra ordinanza resa nei confronti di alcuni degli occupanti ([OSCURATO:PERSONA]+23) confermata dalla Cassazione, che ha ritenuto che le finalità del sequestro preventivo possono e 3debbono essere attuate con lo sgombero immediato dei nuclei familiari, laddove, invece, con l'ordinanza impugnata si è contraddittoriamente ritenuto il contrario. Costituiscono fatto nuovo le due sentenze della Corte di Cassazione sopra citate, da cui il Giudice per le indagini preliminari, con il provvedimento in questa sede impugnato, si discosta, incorrendo in un errore di contraddittorietà e illogicità. 4 Hanno presentato memorie l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che correttamente l'ordinanza impugnata ha rilevato che la posizione, tra cui - per quanto di interesse - quella dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta disciplinata dal provvedimento di sospensione dell'ordine di sgombero emesso in data 27 luglio 2022, mai impugnato dal pubblico ministero, sicchè la posizione degli stessi si è stabilizzata. Si evidenzia che il ricorso proposto è inammissibile perché censura un vizio di motivazione, mentre nella materia è consentito solo il vizio di violazione di legge. Inoltre, la sentenza della Corte di cassazione non può ritenersi integrare un fatto nuovo, tale da travolgere le sospensioni ormai definitive e va considerato che gli effetti dell'annullamento ottenuto nei confronti di altri soggetti, di altro procedimento, non possono estendersi ai destinatari di provvedimenti rimasti incontestati, diversamente incorrendo nella violazione del principio di stretta legalità sostanziale e processuale. 4.2. L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il proposto ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto in data 27 maggio 2026 veniva emessa sentenza di assoluzione e ordinato il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto sequestrato, sicchè è venuto meno l'unico presupposto giuridico (il sequestro) di cui l'ordine di sgombero costituiva modalità esecutiva prescelta dall'ufficio di Procura. 4.3 L'avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto il dispositivo di sentenza emesso in data 27 maggio 2026 ed ha chiesto il non luogo a provvedere per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 41.1 Va prima di tutto chiarito che non può essere dato rilievo al dispositivo di sentenza emesso in data 27 maggio 2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prodotto, rispettivamente, dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendo dato sapere se esso si riferisca effettivamente al procedimento penale in cui è stato disposto il sequestro (e il relativo ordine di sgombero) di cui si discute. Dalla lettura della copia del dispositivo si ricava che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 maggio 2026, ha assolto due di sette imputati dal reato loro rispettivamente ascritto al capo c), limitatamente ad alcune condotte; ne ha assolto un altro dal reato a lui ascritto al capo 1) e un altro ancora dai reati ascrittigli ai capi m) ed n) perché il fatto non sussiste; ha assolto quattro imputati dai reati loro ascritti ai capi g), h), i) d) perché il fatto non costituisce reato ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di due di loro, limitatamente ad una condotta contestata al capo c) perché estinto per prescrizione; ha ordinato il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro. In mancanza di allegazione (quanto meno) del decreto di citazione etibgiudizio e di quanto altro possa permettere di associare al dispositivo prodotto il provvedimento di sequestro del comparto edificatorio di "housing sociale" sito in Sant'Agnello, via MB [OSCURATO:PERSONA], del cui ordine di sgombero si discute, non può ritenersi la carenza di interesse richiesta dai sopraindicati difensori, procedendo questa Corte su impulso, in questo caso, del Procuratore della Repubblica ed essendo evincibili dagli atti trasmessi solo i nomi dei terzi interessati ricorrenti e non anche i nominativi delle persone imputate. 1.2 Tanto chiarito, va premesso che in data 28 febbraio 2020 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo del comparto edificatorio di "housing sociale", che, dopo varie impugnazioni, veniva confermato, in sede di appello reale, dal Tribunale del riesame con ordinanza del 18 marzo 2022, a seguito della quale il pubblico ministero, il 21 marzo 2022, disponeva l'ordine di sgombero (di tutto il comparto). Avverso tale decreto venivano proposti da parte dei destinatari dello sgombero vari incidenti di esecuzione, cui facevano seguito corrispondenti ordinanze di sospensione dell'ordine di sgombero adottate in data 27 luglio e 28 luglio 2022. Avverso una sola di queste ordinanze il pubblico ministero ha presentato opposizione (inizialmente ricorso per cassazione, qualificato da questa Corte, con ordinanza n. 17398 del 24/01/2023, opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e avverso l'ordinanza di rigetto, adottata dal Giudice per le indagini preliminari il 10 ottobre 2023, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, che è stato deciso da questa Corte 5 I ícon sentenza n. 15637 del 13/03/2024, con la quale è stata annullata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] e disposta la trasmissione degli atti. Tale sentenza, è bene chiarirlo, è relativa al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 24, tutti terzi interessati diversi dai ricorrenti indicati in epigrafe, in quanto nei confronti di questi ultimi le ordinanze di sospensione dell'ordine di sgombero, parimenti emesse, non venivano impugnate dal pubblico ministero. A seguito della trasmissione degli atti disposta da questa Corte con la sentenza n. 15637 del 13/03/2024, il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] ha, il 26 febbraio 2025, accolto l'opposizione del pubblico ministero, così revocando l'ordinanza di sospensione dello sgombero. Tale ordinanza veniva fatta oggetto di ulteriori ricorsi per cassazione, proposti - con la sola eccezione di quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dagli stessi ricorrenti, terzi interessati, indicati nella sentenza n. 15637 del 2024 e gli stessi, dopo essere stati riuniti, venivano dichiarati inammissibili da questa Corte, Sez. 4, n. 2294 del 17/09/2025. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il pubblico ministero, il 20 ottobre 2025 ha emesso un nuovo ordine di sgombero relativo però non alle sole unità immobiliari appartenenti ai terzi interessati i cui ricorsi erano stati dichiarati inammissibili da questa Corte con la sentenza da ultimo indicata, ma a tutte le unità immobiliari, comprese quelle per le quali lo sgombero era stato sospeso. Ed è avverso quest'ultimo provvedimento che i terzi interessati, destinatari delle ordinanze di sospensione dell'ordine di sgombero a loro tempo non impugnate, hanno proposto opposizione al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decisa con l'ordinanza oggi impugnata, avverso la quale insorge il pubblico ministero. Con tale ordinanza il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha infatti revocato, a seguito dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'ordine di sgombero emesso dal Pubblico ministerovdata 20 ottobre 2025 del comporto edificatorio di housing sociale, sottoposto a sequestro, sul presupposto che, non essendo state impugnate con ricorso per cassazione le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che sospendevano lo sgombero sino alla sentenza 6definitiva, si fosse consolidata nei loro confronti la posizione giuridica soggettiva, difettando un fatto nuovo tale da giustificare un nuovo ordine di sgombero. 1.3 Tanto premesso, ritiene questa Corte che alcuna censura può essere mossa al provvedimento impugnate, che fa corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di preclusione e configurabilità del fatto nuovo. 1.4 Con una sentenza risalente nel tempo, il cui principio di diritto è stato di recente ribadito, si è affermato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore (Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 - 01, di recente ribadito da Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv 287352-01). "[OSCURATO:PERSONA] nuovo" è tuttavia anche il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che integra un nuovo elemento di diritto tale da rendere ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, di una richiesta in precedenza rigettata. E' questo il principio che è stato espresso dalle Sez. U, Beschi con riferimento alla richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata, laddove la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, P.g. in proc. Beschi, Rv. 246651 - 01). Lo stesso principio è stato espresso anche con riferimento alla richiesta di revoca della confisca in precedenza rigettata (in questo senso Sez. 3, n. 27702 del 01/04/2014, Auricchio, Rv. 260232 - 01, secondo cui il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite o anche di una delle Sezioni della Corte di cassazione, purché connotato da caratteristiche di stabilità e univocità, integra un "nuovo elemento" di diritto, che rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva della richiesta di revoca della confisca in precedenza rigettata; conforme anche, in tema però di misura cautelare personale, Sez. 3, n. 47042 del 07/10/2015, D.B., Rv. 265543 - 01; Sez. 1, n. 12955 del 12/02/2016, Buscaglia, Rv. 267287 - 01 in relazione all'istanza di rideterminazione della pena). Più di recente si è altresì affermato che il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di 7 //i y)un'interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un "nuovo elemento" di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo, in una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta ex art. 35-ter, ord. pen., ritenendola una riproposizione di altra precedente istanza, rigettata per carenza del requisito di attualità che la giurisprudenza successiva aveva definitivamente escluso quale presupposto della domanda (Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604 - 01). E' dunque il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisioni delle Sezioni Unite a poter costituire un nuovo elemento di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo e non anche la decisione, eventualmente adottata dalle Sezioni semplici, nell'ambito dello stesso procedimento, ma nei confronti di ricorrenti diversi, avente ad oggetto posizioni differenti. 1.5 In applicazione dei su esposti principi, nel caso in esame non viene in rilievo un mutamento di giurisprudenza intervenuto con una decisione delle Sezioni Unite, ma due decisioni (della Terza e quindi della Quarta Sezione di questa Corte) emesse nei confronti di altri ricorrenti, avente ad oggetto unità immobiliari differenti, sia pur inseriti in uno stesso contesto immobiliare. Siffatte decisioni non possono incidere su quelle posizioni che si sono ormai stabilizzate, per non essere state oggetto di impugnazione a suo tempo da parte del pubblico ministero: in applicazione del principio espresso da Sez. 4, n. 45413 del 2024, cit., rispetto a tali posizioni l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori, che nel caso in esame non sono stati prospettati. Diversamente da quanto sostenuto dal pubblico ministero nel ricorso proposto, le pronunce adottate da questa Corte, nell'ambito di questo stesso procedimento, ma nei confronti di altri terzi interessati ed aventi quindi ad oggetto posizioni differenti da quelle oggi al vaglio, così come l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, il 26 febbraio 2025, ha accolto a suo tempo l'opposizione del pubblico ministero e revocato (nei confronti di altri terzi interessati) la sospensione dell'ordine di sgombero, non costituiscano "fatto nuovo" idoneo a rivedere la posizione di coloro che, destinatari della sospensione dell'ordine di sgombero, non opposto dal pubblico ministero, hanno visto consolidarsi la loro posizione, né costituiscono fatti di cui non si è tenuto conto ai fini decisori, con conseguente preclusione, per il pubblico ministero, di considerare 8revocato anche per loro l'ordine di sospensione o di chiedere la revoca della sospensione nei loro confronti, basata sugli elementi indicati. Non venendo, dunque, in rilievo un "fatto nuovo", ma sussistendo la preclusione processuale derivante dall'omessa impugnazione da parte del pubblico ministero dell'ordinanza di sospensione dello sgombero nei confronti dei ricorrenti indicati in epigrafe, deve ritenersi corretta la decisione impugnata, adottata dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, in accoglimento delle opposizioni proposte dai ricorrenti sopraindicati, è stato revocato l'ordine di sgombero disposto nei loro confronti dal pubblico ministero in data 20 ottobre 2025. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso proposto dal pubblico ministero deve ritenersi inammissibile. P.Q.M. D P.Q.MIl Consigl~tensqre Il PresidenteVal n [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3' Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi, 7 1116, 2026 1
Sentenza Cassazione n. 27076/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris