CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per due reati di furto in abitazione. Considerato che i due motivi di ricorso, che censurano, rispettivamente, la mancata esclusione della recidiva e il diniego dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono inammissibili in quanto su entrambi i punti la Corte distrettuale ha specificamente motivato la decisione, con argomentazione in linea con i dati richiamati e in termini immuni da vizi logici, laddove il ricorso omette di prendere in considerazione, con riguardo al primo dei furti contestati, il danno cagionato alla finestra. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/