CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 15713/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna definito con sentenza pronunciata da questa Corte in data 08/01/2026 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che con sentenza n. 6298/2026 pronunciata 1'8 gennaio 2026, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Bologna dell'il. agosto 2025 perché il reato è estinto per prescrizione e revocato la confisca; rilevato che nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza in camera di consiglio dell'8 gennaio 2026 sul ricorso R.G.N. 31551/2025, per mero errore materiale, il provvedimento annullato è stato indicato come sentenza anziché ordinanza;ritenuto, pertanto, che deve disporsi, d'ufficio, la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.; P.Q.M