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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 29017/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di induzione del pubblico ufficiale a commettere falsità ideologica e di truffa aggravata; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, lamentando l'assenza di elementi probatori certi che dimostrassero la fittizietà dell'attività di rivendita di auto usate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 8 del provvedimento impugnato).

D'altro canto, la Corte territoriale evidenzia le ragioni di discontinuità fra le condotte antecedenti al 2020 e quelle successive, tema con il quale non si confronta adeguatamente il ricorrente.

Inoltre quest'ultimo introduce doglianze attinenti all'assenza dell'elemento soggettivo, che sono inedite, posto che non risulta, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse lamentato il tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; considerato comunque che la motivazione della Corte di appello è priva di aporie logiche quanto al coefficiente soggettivo; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il consig iere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di induzione del pubblico ufficiale a commettere falsità ideologica e di truffa aggravata; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, lamentando l'assenza di elementi probatori certi che dimostrassero la fittizietà dell'attività di rivendita di auto usate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 8 del provvedimento impugnato). D'altro canto, la Corte territoriale evidenzia le ragioni di discontinuità fra le condotte antecedenti al 2020 e quelle successive, tema con il quale non si confronta adeguatamente il ricorrente. Inoltre quest'ultimo introduce doglianze attinenti all'assenza dell'elemento soggettivo, che sono inedite, posto che non risulta, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse lamentato il tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; considerato comunque che la motivazione della Corte di appello è priva di aporie logiche quanto al coefficiente soggettivo; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il consig iere estensore I
Sentenza Cassazione n. 29017/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris