CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 19500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04BXWSF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, con cui è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] 3ouini alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, nonché 1200 euro di multa, decisa dal Tribunale di Bologna il 28.1.2021, all'esito di rito abbreviato, per il reato di tentato furto continuato in privata dimora, aggravato dalla violenza sulle cose. L'imputato è stato arrestato in flagranza mentre si trovava nelle cantine di un condominio di Bologna, dopo aver sottratto numerosi oggetti di valore da alcune di esse, nelle quali si era introdotto avendo forzato la serratura di ingresso del portone principale e quelle delle singole cantine private. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi di censura con cui denuncia: - violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva, piuttosto che, come è stato deciso, ritenendole equivalenti all'aggravante (primo motivo); - violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. per la dosimetria sanzionatoria, ritenuta eccessivamente gravosa (secondo motivo). Il ricorrente rappresenta, complessivamente, che non si sia tenuto conto della sua condizione di soggetto privo di occupazione e senza fissa dimora, così contravvenendo alla funzione rieducativa della pena. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. La prima eccezione formulata dal ricorrente attiene al diniego del bilanciamento prevalente tra le circostanze attenuanti (quelle generiche e l'ulteriore attenuante, pure concessa, prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.) e l'aggravante della recidiva (l'unica soggetta al giudizio di bilanciamento, stante la previsione speciale di cui all'art. 624 -bis, ultimo comma, cod. pen.). Il motivo è infondato, lambendo, a tratti, l'inammissibilità, per plurime ragioni. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, inoltre, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art.133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415). Nel caso di specie, il giudice d'appello ha addotto ampie ragioni per giustificare la sua scelta per il bilanciamento equivalente e negare l'invocato giudizio di prevalenza, ragioni fondate sulla gravità dei fatti di reato, la pluralità delle persone offese, il valore non irrisorio della refurtiva ed i precedenti penali dell'imputato, alla base anche della riconosciuta recidiva. 3. Il secondo motivo, che denuncia l'eccessiva dosimetria sanzionatoria, è inammissibile, anzitutto perché formulato con una struttura del tutto generica, e quindi perchè sollecita un sindacato del giudice di legittimità, che si colloca al di fuori dell'orizzonte cognitivo della Corte di cassazione. Infatti, la pena è stata contenuta in limiti comunque prossimi al minimo, sicchè la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito che può assolvere all'obbligo di motivazione, in tal caso, anche addirittura con una motivazione molto sintetica (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); per questo, certamente hanno adeguatamente risposto all'onere suddetto le argomentazioni del giudice d'appello. In ogni caso, il sindacato di legittimità in tema di dosimetria sanzionatoria è limitato, poiché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 febbra